Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7446 del 17/01/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7446 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

Data Udienza: 17/01/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALACARNE MANUEL N. IL 03/03/1987
avverso la sentenza n. 2194/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
19/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI
F. A.0 e
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f4.
che ha concluso per

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Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 19.7.2012, la corte d’appello di
Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale di Belluno in data
21.5.2010, con la quale Manuel Malacarne è stato assolto dal reato di
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per insussistenza del
fatto, riscontrato in Lamon (Belluno) il 6.9.2007.
Con la sentenza d’appello, la corte veneziana ha riconosciuto la
responsabilità dell’imputato, condannandolo alla pena di 20 giorni di
arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione anuninistrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due mesi.
Avverso la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per
cassazione il difensore dell’imputato sulla base di un’articolata serie
di argomentazioni.
2. – Con il ricorso proposto, il ricorrente si duole dell’illogeità
della motivazione dettata nella sentenza d’appello, in relazione all’affermata responsabilità dell’imputato in difetto di elementi indiziari
dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, di cui all’art.
192 c.p.p., atteso che l’esito delle analisi delle urine condotte
sull’imputato nessuna certezza aveva conseguito in relazione al tempo dell’assunzione della sostanza stupefacente, con la conseguente
impossibilità di determinare se, al momento della guida, l’imputato
fosse effettivamente in stato di alterazione.
Sotto altro profilo, ferma l’assoluta equivocità degli elementi
sintomatici evidenziati nella sentenza d’appello, nessuna certezza poteva dedursi dal rinvenimento di un mozzicone di spinello nel portacenere dell’autovettura condotta dall’imputato, ignorandosi, tanto la
natura del mozzicone, quanto l’identità dell’occupante dell’auto (dei
quattro ivi rinvenuti) che lo avesse eventualmente fumato, e se e
quando ciò fosse avvenuto.

Considerato in diritto

Osserva
preliminarmente
la Corte che il reato per il quale
3.
l’imputato è stato tratto a giudizio è prescritto, trattandosi di fatti
commessi alla data del 6.9.2007.
Al riguardo, rilevato che il ricorso proposto non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di
altra natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una
causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare
l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri
nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto,
ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in
modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del

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giudice, sia assimilabile più al compimento di una `constatazione’,
che a un atto di `apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n.
35490/2009, Rv. 244274).
E invero, il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità
processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge
richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del
reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato
occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’
deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato,
e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non
rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra
opposte risultanze (v. CaSS., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui
questa Corte – anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella
motivazione della sentenza impugnata – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma
dell’art. 129 c.p.p..
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.1.2013.

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