Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7446 del 03/10/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7446 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
PATRASCU CORNEL N. IL 30/10/1984
PATRASCU SILVIU N. IL 28/11/1988
NISTOR CATALIN N. IL 06/07/1988
DIACU PETRUS LUDOVIC N. IL 28/09/1983
STRUGARIU LIVIU N. IL 22/01/1984
avverso l’ordinanza n. 7404/2012 TRIB.SEZ.DIST. di PONTASSIEVE,
del 10/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/septite le conclusioni del PG Dott. Ni c
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 03/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del 10/12/2012 con la quale il Tribunale di Firenze ha
disposto la restituzione degli atti al P.M., previa dichiarazione di nullità della notifica degli
avvisi di cui all’art. 415 bis. cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio, in quanto
effettuate presso il difensore d’ufficio degli imputati, appartenente al Foro di Bologna,
ricompreso in altro distretto di Corte d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
desumere l’esistenza del provvedimento giurisdizionale conseguente all’eccezione difensiva
sollevata nel corso dell’udienza del 10/12/2012.
Nel verbale, infatti, si dà atto dell’eccezione della difesa, cui segue la mera firma del
cancelliere.
Va, pertanto, pronunciato annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale
di Firenze per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 03/10/2013
Il Componente estensore
1. Il ricorso è fondato, per l’assorbente ragione che dagli atti del fascicolo non è dato