Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7443 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7443 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CADDEO LORENZO N. IL 26/07/1992 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 17236/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
28/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
1ette/sedpke le conclusioni del PG Dott. 1-(
Atte, 1.0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 28/05/2012 il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del
procedimento contro ignoti per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. in danno di Lorenzo
Caddeo.
Il G.i.p. ha rilevato che le indagini proposte dal querelante apparivano superflue, in quanto
inidonee a scalfire la valutazione di insussistenza del reato, dal momento che le lesioni subite
dal Caddeo, il quale — come evidenziato nell’ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti aveva partecipato ai tumulti che avevano devastato Roma durante la manifestazione del

con metodi violenti le contrapposte azioni violente poste in essere anche dal Caddeo.
2. Nell’interesse del Caddeo è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta
che il prowedimento impugnato è stato emesso in condizioni di incompatibilità da parte di
un giudice che aveva emesso l’ordinanza cautelare in danno del Caddeo. Tale circostanza
non aveva costituito oggetto di dichiarazione di ricusazione, in quanto appresa solo con la
notifica del decreto di archiviazione.
Subordinatamente, si prospetta questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Con ulteriore articolazione, il ricorrente si duole dell’assenza di motivazione in ordine alla
superfluità dei mezzi di prova richiesti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità
del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato ma costituisce
esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la
procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010 – dep.
12/04/2010, Bonaventura e altro, Rv. 246716).
Siffatto principio, che si accompagna ad un onere di diligente verifica delle cause di
incompatibilità, comporta l’inammissibilità di questioni prospettate dopo la pronuncia del
prowedimento.
Le superiori considerazioni rendono irrilevante la prospettata questione di legittimità
costituzionale.

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