Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7442 del 28/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7442 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERKOUK NABIL N. IL 26/08/1993
avverso la sentenza n. 3432/2013 TRIBUNALE di PESCARA, del
21/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 28/01/2016
La difesa di Berkuk Nabil propone ricorso awerso la sentenza del 21/11/2013 con la quale il Tribunale di Pescara ha
applicato la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione di cui all’art. 73 comma d.P.R. n.309/90 relativa
alla detenzione a fini di spaccio di mari ivana.
Nel ricorso si contesta vizio di motivazione quanto alla ~aia .Tplicazione di formule di proscioglimento in fatto.
Il ricorso è inarrnissibi le per mmifesta infondatezza e genericità, all’atto in cui ignora quanto esprisarnente esposto in
argomento nella pronuncia impugnata, con il richiamo agli atti del fascicolo del P.m. e non espone elementi, rinvenibi I i
nel fascicolo, sulla base dei quali sarebbe stato possibile addivenire alla soluzione liberatoria auspicata, che possano
considerarsi illegittimamente non valutati.
La Corte dichiara inamrnissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della scrrrna
di € 1.500 (mi I lecinquecento) in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 28 gennaio 2016
Il
P. Q. M.