Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7441 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7441 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ROCA NIKO N. IL 04/10/1966
avverso la sentenza n. 1237/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Geperale in persona dl Dott. tocol~.1
che ha concluso per ..( (~,t Ac tia–21

or-We

Udito, per

‘vile, l’Avv
or Avv.

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 10/1/2012, condannò
Roca Niko, giudicato colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 e 2bis,
c.d.s., alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 12/7/2012,
rigettata l’impugnazione proposta dall’imputato, confermava la statuizione di

2.1. Avverso quest’ultima sentenza Roca Niko proponeva ricorso per
cassazione prospettando unitaria doglianza, con la quale, denunziata vizio
motivazionale rilevabile in sede di legittimità.
Il giudice d’appello, per vincere l’osservazione dell’imputato, che aveva
rilevato la necessità di ricondurre l’episodio all’ipotesi base di cui alla lett. a)
dell’art. 186, cit., in presenza d’incertezza probatoria, aveva asserito che lo
specifico macchinario per alcoltest utilizzato nel caso di specie utilizzava,
come era notorio, accorgimenti particolari che evitavano di giungere a
misurazioni erronee in danno del conducente, in presenza di rigurgito (qui
constatato dall’agente operante). Il riferimento al notorio non poteva
condividersi: il corretto funzionamento della macchinario, invero, appartiene a
conoscenza di settore e non radicata nell’uomo comune. Per converso,
doveva, invece, considerarsi notoria l’incidenza di fattori esterni falsificanti il
risultato (uso di collutori, sciroppi, ecc.).
Inoltre, dal verbale non constava che fossero state effettuate quelle
indagini minime indispensabili al fine di assicurarsi che il risultato fosse
attendibile (momento di assunzione delle bevande alcoliche, fumo di sigaretta,
somministrazione di medicinali, ecc.).
In data 21/11/2012 perveniva memoria illustrativa del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
A fronte di un quadro sintomatico macroscopicamente significativo (l’imputato
incorse in grave, solitario incidente, finendo, dopo un testa-coda,
rovinosamente fuori strada; venne trovato in stato di torpore; alitava
intensamente di
di alcol; aveva jcia

mostrava equilibrio precario;

presentava gli occhi arrossati), corroborato da un risultato dell’esame
spirometrico abbondantemente sopra il livello di cui alla lett. c) dell’art. 186,

primo grado.

cod. della str., il ricorrente, in definitiva, adduce a propria discolpa mere
congetture.
Al di là dell’assetto, in effetti non corroborato da supporto tecnico, espresso
dalla Corte territoriale, secondo il quale il macchinario spirometrico sarebbe
predisposto in maniera tale da evitare effetti discorsivi del tipo «alcol in
bocca» (a causa di rigurgiti), il risultato registrato, ampiamente al di sopra
di 1,5 gr. per litro (2 e 1,97 gr.) non lascia spazio a dubbi di sorta.
Nel resto, l’evocazione delle cautele che sarebbero state omesse attiene a

avrebbe assunto medicine e sostanze interferenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deci o in Roma 1’11/12/2012.

Il C

re estensore

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Penale

Il Pres ente

mera costruzione congetturale, non essendovi neppure indizio che l’imputato

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