Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7441 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7441 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONCORi SIMONA N. IL 05/L:: Kr70
avverso l’ordinanza n. 524/201 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
19/04/2013
sentita la relazione l’atta dal Con ,Dott. SLVANA DE
BERARDINIS;
lefte/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Udivi dire;soiicAvv.: ••

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Data Udienza: 02/10/2013

RITENUTO IN FATTO

confronti di BONCORI Simona le ordinanze del GIP di Grosseto che,in data
26.3.2013 e 11.4.2013 disponevano a carico della Boncori la misura
cautelare,dapprima nella forma degli arresti domiciliari,successivamente,la
sostituzione di tale misura con quella del divieto di dimora nel comune di
Sorano,essendo la predetta indagata -in concorso con altri funzionari della
amministrazione comunale- dei reati di falso in atto pubblico e turbativa degli incanti.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’imputata
deducendo:
1-insussistenza dei gravi indizi di colpevolezzaA riguardo evidenziava l’insussistenza della fattispecie di falso ipotizzata in
riferimento all’art.479 CP,rilevando che l’ atto pubblico risulta perfezionato non al
momento della formazione su computer,bensì al momento in cui viene munito del
visto contabile.
Nella specie,secondo la ricorrente,tale visto risultava apposto in data successiva alla
formazione del documento informatico,e in base a tali rilievi veniva esclusa la
configurabilità di ogni pregiudizio a carico dell’Amministrazione nei rapporti con i
terzi.
2-insussistenza del reato di cui all’art.353

CP .,e illogicità della

motivazione,evidenziando che il reato è configurabile solo allorché vi sia stata la
pubblicazione del bando di gara.
3-infine deduceva l’assenza delle esigenze cautelari(fl.13)Pertanto concludeva chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

1

Con ordinanza in data 19.4.13 il Tribunale del riesame di Firenze confermava nei

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso è privo di fondamento.
In primo luogo deve rilevarsi che il provvedimento impugnato si presenta
adeguatamente motivato,in riferimento alla enunciazione degli elementi

medesimo Tribunale.
Si rileva in particolare che nella specie la condotta delittuosa qualificata come reato
di falso in atto pubblico riguardava la procedura di affidamento dei lavori pubblici del
Comune ad una impresa(la GMG.Costruzioni Srl.)con retrodatazione degli inviti che
l’Amministrazione aveva inviato per la partecipazione alla gara,e falsificazione
mediante retrodatazione di una determinazione(la n.104) relativa all’affidamento
degli incarichi professionali per la verifica del Piano Regolatore e della relativa
Convenzione.
Orbene,i1 giudice del riesame ha congruamente illustrato le risultanze emerse a carico
dell’odierna ricorrente,che aveva la posizione di responsabile dei servizi tecnici ed
urbanistici del Comune di Sorano-specificando che non era controversa l’oggettiva
esistenza della falsificazione mediante retrodatazione di atti pubblici,accertate
attraverso verifiche dei personal computers dei quali avevano l’uso la Boncori ed
altro indagato(Pistolesi) . li( fa ,`,’ (.? .,4, 4

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<-5,i p oste ;o?* .1- ii, r e f4- st`‹hvet -e. Inoltre il Tribunale ha dato atto delle deduzioni svolte dalla difesa(a fl.2 dell'ordinanza de qua),smentendone l'efficacia ai fini della validità del quadro indiziario,evidenziando che doveva essere esclusa l'ipotesi di falso "innocuo" e che anche alla luce di sostanziali ammissioni dell'indagata era emerso che le date erano state indicate in relazione alla esigenza di attenersi ai tempi previsti per tale procedura. I rilievi della ricorrente tendenti a contrastare la sussistenza degli indizi di colpevolezza devono pertanto ritenersi privi di fondamento,restando esauriente la 2 indiziari,riconducibili,allo stato delle indagini,alle ipotesi di reato indicate dal • motivazione anche con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari che impongono la misura inflitta. Si ritengono inammissibili ,infine,i rilievi con i quali si sostiene l'assenza di atti pubblici,come tali suscettibili di essere falsificati ai sensi dell'art.479 CP.,essendo stata accertata la materiale falsificazione di atti di un pubblico ufficio,secondo quanto Emerge peraltro dalla motivazione dell'ordinanza adeguata e chiara enunciazione degli elementi indiziari,anche con riferimento al reato di cui all'art.353 CP.(inerente all'affidamento dell'incarico di redazione del Regolamento urbanistico del Comune al gruppo di professionisti del quale era a capo Pistolesi Andrea),essendo stata disattesa la tesi difensiva della preesistenza di un incarico professionale,ponendo in luce i contatti della indagata con il Pistolesi risalenti ad epoca antecedente a quella della determinazione di affidamento dell'incarico (11.3 della motivazione)Pertanto questa Corte deve rilevare l'infondatezza delle censure proposte per smentire l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza della indagata in riferimento ai reati ipotizzati dall'Accusa,stante il riferimento specifico operato dal giudice della misura cautelare,a indizi concreti e direttamente riferiti ad azioni della stessa Boncori,nella qualità di responsabile del pubblico ufficio in precedenza menzionato. Va dunque pronunziato il rigetto del ricorso,e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. 3 desumibile dal testo del provvedimento impugnato. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma,deciso in data 2 ottobre 2013. Il Consigliere relatore IL PRESIDENTE ()11' AÌ, PQM

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