Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7440 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7440 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CROVETTO SIMONE N. IL 20/01/1976
avverso la sentenza n. 1085/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
e1/4-ce/to
Udito il Procuratore Generale in person del Dott.
che ha concluso per
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Udi

parte civile, l’Avv

Uditi difep6r vv.

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Savona, con sentenza del 7/1/2010, condannò
Crovetto Simone, giudicato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2,
lett. b), c.d.s., alla pena stimata di giustizia.
2. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 14/7/2011,
rigettata nel resto l’impugnazione proposta dall’imputato, sostituiva la pena

3. Avverso quest’ultima sentenza Crovetto Simone proponeva ricorso
per cassazione prospettando duplice doglianza.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione della lett. e)
dell’art. 606, cod. proc. pen., stante che, sulla base della produzione
scientifica offerta dall’imputato, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre
perizia al fine di conoscere l’effettiva affidabilità dell’accertamento
spirometrico.
3.2. Con il secondo motivo, intimamente collegato al primo, si
prospetta identica violazione, nonché quella degli artt. 189, 192, comma 1 e
533, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta affidabilità della prova etilometrica
La strumentazione in dotazione alle forze dell’ordine era stato dimostrato
essere inidonea a fornire risultanze univoche: le stesse, infatti, a parità di
alcol ingerito, dipendevano dal fattore di conversione, soggettivamente
mutevole (l’unico strumento Idoneo ad acclarare la reale concentrazione di
alcol nel sangue era costituito solo dall’esame ematologico).
La Corte territoriale, con evidente contraddizione, ammessa l’esistenza
del detto scarto assai cospicuo, tuttavia, irragionevolmente, aveva posto a
carico dell’imputato l’onere di dimostrare il mancato superamento della soglia.
Infine, non soccorrevano neppure constatazioni sintomatiche che
avrebbero potuto suffragare l’asserto accusatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso va disatteso in quanto infondato.
La stretta connessione delle due censure consiglia disamina unitaria. La
circostanza che ogni metodo di accertamento elaborato dalla scienza e dalla
tecnica sconti un tasso d’approssimazione o, se si vuole, una quota

1

detentiva con la corrispondente ammenda.

d’interferenza con fattori esterni non preventivamente catalogabili, costituisce
costante ineliminabile per ogni sorta di accertamento e di essa si tiene conto
elaborando range di riferimento ponderati. Quindi, in definitiva, salvo, ad
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evidenziare evenienze anomale, se non addirittura bizzarre,~ una
tale ovvia constatazione non è ragionevole contestare le risultanze
dell’accertamento qui al vaglio.
Nel caso in esame, non solo l’imputato non evidenzia nessuna delle dette
circostanze peculiari, limitandosi ad affermare che il parametro fisso di

frutto di una valutazione media ponderale (e non si vede come diversamente
si sarebbe potuto fare), ma gli indizi aliunde raccolti corroborano l’assunto
dell’assunzione alcolica contestata (l’uomo, comunque, fu visto bere, da
persone a lui prossime, un bicchiere di vino – quanto capiente? – e assaggiare
– quanto intensamente? – un cocktail alcolico). Tutto ciò a fronte di una
pacifica attendibilltà del metodo (cfr. Corte Cost., 25/7/2001, n. 306).
Peraltro verso, l’utilizzo di macchinario regolarmente collaudato e sottoposto a
regolare omologazione, secondo l’indirizzo interpretativo di legittimità
condiviso anche da questo collegio condivide, fa escludere, salvo prova
contraria, la presenza di difetti che ne inficino le risultanze (cfr., fra le tante,
Cass. IV, 4/10/2011, n. 42084; n. 1763/2011; n. 45070/2004).
La mancata descrizione di manifestazioni sintomatiche, peraltro compatibile
con un grado d’ebbrezza moderata (gr. 1,01), resta priva di rilievo in
presenza dell’accertamento spirometrico effettuato, confermato
dall’escussione testimoniale di cui detto.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso i Roma 1’11/12/2012.

conversione utilizzato dalla metodologia applicata all’esame spirometrico è

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