Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7440 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7440 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRAZZANO ANNA N. IL 15/08/1949
avverso l’ordinanza n. 674/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
21/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 02/10/2013

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udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Izzo che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
udito il difensore avv. S. Mondello, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto
l’accoglimento, anche con riferimento all’effetto estensivo che l’accoglimento del ricorso dei
coindagati Ambrogio e Pimpini potrebbe eventualmente comportare.

1. Ferrazzano Anna, già dirigente dell’ufficio tecnico comunale (UTC) di Pomezia, è
sottoposta a indagine e destinataria di misura cautelare personale (arresti domiciliari) con
riferimento al concorso in falsità ideologica, riguardante la falsa attestazione della conformità
della proposta di variante del piano particolareggiato esecutivo (PPE) relativo alla zona di
Torvajanica alta (capo A), nonché del documento costituente la proposta di piano
particolareggiato esecutivo in variante del piano regolatore generale (PRG) del comune di
Pomezia, zona centro (capo B) e di concorso in soppressione o occultamento di atti veri,
riguardanti la medesima proposta (capo C).
2. Il tribunale del riesame di Roma, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato
l’istanza presentata nell’interesse della sopraindicata e ha confermato l’impugnata ordinanza
cautelare.
3. Con il ricorso, il difensore deduce violazione dell’articolo 274 [erroneamente indicato
come 247] comma primo lett. c ) cpp, atteso che il collegio cautelare ha indicato quale unico
fondamento per la sua decisione in merito alla sussistenza di esigenze cautelari, mere
congetture, non supportate da riscontri fattuali concreti. Il pericolo di reiterazione nel reato, in
realtà, acquista rilievo unicamente quando concerne la probabile futura commissione, non di
qualsiasi illecito, bensì di particolari fattispecie criminose e, tra queste, i delitti della stessa
specie di quello per il quale si procede. Ebbene, non è stato sufficientemente valutata la
circostanza che la Ferrazzano è stata destinata ad altro incarico. Né vale osservare che si tratta
comunque di incarico dirigenziale. Sta di fatto che tale nuovo incarico nulla ha a che fare con le
precedenti competenze della ricorrente. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché
sussista l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274 lett. c) cpp, si deve manifestare la possibilità
di un pericolo concreto, e di tale concretezza il collegio cautelare non ha dato alcuna
dimostrazione. Scrive il tribunale romano che la ricorrente sarebbe coinvolta in numerosi
procedimenti penali, anche recenti per falsità ideologica. E’, al proposito, da notare che si
tratta di procedimenti nella fase di indagine. Quelli che sono giunti all’udienza preliminare, si
sono chiusi tutti con sentenza di non luogo a procedere. Si deve dunque concludere che il
provvedimento impugnato è caratterizzato da motivazione incoerente, incompiuta monca e
parziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso (e ribadito) che il ricorso per cassazione è stato proposto unicamente con
riferimento alle esigenze cautelari, esso merita rigetto.
Nè, nel caso in esame, può farsi luogo all’effetto estensivo di cui all’art. 587 cpp con
riferimento alla posizione dei coindagati; ciò in quanto i ricorsi di Pimpini e Ambrogio attengono
a profili personali dei due predetti, che sono professionisti esterni all’amministrazione
comunale. La posizione degli stessi, dunque, è ben differente, da quella della Ferrazzano,
funzionaria del comune di Pomezia in posizione dirigenziale e, conseguentemente, apicale.
2. Invero il pericolo di reiterazione della condotta criminosa è stato non illogicamente
ravvisato nella circostanza -ammessa dalla stessa ricorrente- che a suo carico pendono (sia
pure, come si sostiene, in fase di indagine) altri procedimenti per altrettante ipotesi di falso in
atto pubblico; di talché sussistono evidentemente (almeno nella provvisoria ricostruzione
fattuale tipica della fase delle indagini preliminari)
elementi per ipotizzare che la ricorrente
abbia, non solo, già in passato, tenuto più volte condotte delittuose analoghe a quelle che le

RITENUTO IN FATTO

3. Quanto al fatto che la Ferrazzano sia stata trasferita ad altro ufficio, va ricordato che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte (ASN 200828780-RV 240830), in tema di misure
cautelari personali, non costituisce elemento tale da escludere la sussistenza delle esigenze
cautelari, l’avvenuto trasferimento dell’indagato, pubblico dipendente, ad un ufficio diverso non
più funzionale alla commissione di tale delitto, in quanto la prosecuzione del rapporto di
pubblico impiego consente pur sempre al medesimo di avvalersi delle relazioni allacciate
nel tempo all’interno della P.A.
Il principio, dettato con riferimento ai delitti associativi, vige, a maggior ragione, con
riferimento ai delitti commessi con abuso)rdelle funzioni autoritative e certificative, proprie
del pubblico funzionario.
4. Consegue condanna alle spese del grado.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 2 ottobre 2013.

sono state contestate nel presente procedimento, ma che ciò sia sintomo di un radicato
habitus di devianza, collegato al suo ruolo professionale.

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