Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 744 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 744 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IRRERA SALVATORE N. IL 12/05/1983
avverso la sentenza n. 949/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/11/2014

12 775/

c.c.: 26-11-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche e di determinazione della pena inflitta, ritenuta
eccessiva.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della decisione,
quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione
discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di
legittimità, ove —come appunto nel caso di specie— corredata di una
motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art. 133 cp. e idonea a far
emergere la ragione della concreta scelta operata. I rilievi relativi al diniego
delle attenuanti generiche si traducono in doglianze di mero fatto, con le quali
viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur
adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si
lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato
semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva
rilevanza.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14.

R.G.

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