Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 744 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 744 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSANDA CIPRIAN nato il 13/03/1981

avverso la sentenza del 03/11/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 03/11/2015,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in
data 20/11/2014, nei confronti di RUSANDA CIPRIAN confermava la condanna in
relazione al reato di cui ali’ art. 628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge in relazione all’articolo 628 cod pen e con riferimento
alla ritenuta responsabilità’.

sanzionatorio in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza risulta essere stata
infatti pronunciata alla presenza dell’imputato e del difensore in data 3 novembre
2015 e successivamente depositata il 13 novembre 2015. Il termine per
l’impugnazione risultava quindi essere di 15 giorni ex art. 544, c. 2, c.p.p
decorrente dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della
sentenza (giorni 15). Il ricorso per cassazione risulta essere stato proposto circa
due mesi dopo la scadenza di tale termine.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/40/2016

– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento

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