Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7439 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7439 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
13:SESS~M~Iff-EII CATANZARO
nei confronti di:
1) OLIVA SERGIO N. IL 14/10/1969 * C/
avverso la sentenza n. 1585/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
14/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Gegerale in persona del Dott.
che ha concluso per -x
etvto

(WATA/L,

Udito, per la p
Udit i d’

Avv

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cosenza con sentenza del 14/5/2012, applicò a
Oliva Sergio, imputato del reato di cui agli artt. 110, 624bis, co. 3 (in
riferimento all’art. 625, n. 2), cod. pen., la pena sospesa concordata dalle
parti di mesi sei di reclusione ed C. 600,00 di multa.
2. Il Procuratore Generale di Catanzaro proponeva ricorso per
motivazione rilevabile in sede di legittimità, per le ragioni di cui appresso!
a) la pena detentiva concordata risultava illegale in quanto ampiamente
al di sotto del minimo previsto dall’art. 624bis, co. 3, cod. pen.
b) la sospensione condizionale, immotivatamente concessa, non avrebbe
potuto essere applicata, stante la certa infausta prognosi derivante dai
pregiudizi penali che segnavano l’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il reato di cui all’art. 624bis, cod. pen., prevede la pena della reclusione,
nel minimo, nella misura di anni tre, pertanto, non essendo stata applicata
alcuna attenuante, la pena concordata in mesi nove di reclusione ed C. 900,00
di multa, ridotta, poi, di 1/3 per il rito, risulta palesemente illegale.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con
trasmissione degli atti al giudice del merito per nuovo giudizio, se del caso,
sempre nelle forme del rito alternativo del patteggiamento, restando assorbito
l’altro motivo di censura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 1’11/12/2012.

cassazione, lamentando con l’unitaria censura violazione di legge e difetto di

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