Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7439 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7439 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMBROGIO MARCO N. IL 03/04/1964
PIMPINI CRISTIANA N. IL 26/10/1975
avverso l’ordinanza n. 745/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
29/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
lette/sentite le conclusioni deLEG-Do#. ,

Uditi difensor Av ,

Data Udienza: 02/10/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Izzo che ha concluso per l’annullamento con
rinvio,
uditi i difensori avv.ti G. Zupo (che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto
l’accoglimento) e L. D’Eletto (che ai medesimi motivi si è riportato).

1. Ambrogio Marco e Pimpini Cristiana sono sottoposti a indagine e destinatari di misure
cautelari personali (il primo è agli arresti domiciliari, la seconda è gravata dell’obbligo di
dimora nel comune di residenza) con riferimento al delitto di concorso (tra loro e con altri) in
falsità ideologica del documento costituente la proposta di piano particolareggiato esecutivo
(PPE) in variante del piano regolatore generale (PRG) del comune di Pomezia, zona centro e di
concorso in soppressione o occultamento di atti veri, riguardanti la medesima proposta.
2. Il tribunale del riesame di Roma, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato
le istanze presentate nell’interesse dei due sopraindicati e ha confermato l’impugnata
ordinanza cautelare
3. Con il ricorso, i difensori, dopo aver dedicato le prime pagine (ben 20) alla
trascrizione di atti di indagine e di documenti acquisiti al relativo fascicolo, deducono due
censure.
4. Prima censura: violazione degli articoli 273 e 292 cpp per avere il tribunale omesso
l’esposizione dei motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla
difesa, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento impugnato.
4.1. Secondo il collegio cautelare, le gravi anomalie verificatesi nella vicenda
consisterebbero nel fatto che la proposta numero 13 del 26 luglio 2010, rimasta giacente per
mesi, fu poi modificata frettolosamente il 17 dicembre dello stesso anno e trasmessa in orario
notturno dallo studio dell’Ambrogio a Muzzolini Giorgia, segretaria della dirigente dell’UTC. Al
proposito, erano state fornite adeguate spiegazioni che il tribunale del riesame ha del tutto
ignorato o comunque alle quali non ha minimamente fatto riferimento nel corpo del
provvedimento contro il quale si ricorre. Si era infatti sottolineato: a) che nessuna modifica era
stata apportata alla bozza di proposta trasmessa dall’ufficio tecnico comunale (UTC), b) che la
mail di accompagnamento dall’Ambrogio alla segretaria non conteneva le parole “delibera
Pomezia centro buona”, ma “ho cambiato anche l’ultima pagina, quella buona è questa”; il che
conferisce alla comunicazione tutt’altro significato, atteso che la pagina buona non riguardava
affatto la modifica delle volumetrie, ma conteneva solo una correzione della numerazione delle
tavole.
4.2. Quanto al falso per soppressione, il documento non è stato affatto soppresso ma si
trova alle pagine 218-224 del fascicolo PM. Al proposito, il tribunale romano scrive’-che la
proposta originaria recava la firma del presidente del consiglio comunale, Attilio Bello, ma il
documento non era quello inviato alla segreteria generale (documento che non era stato
rinvenuto), ma quello trovato agli atti dell’ufficio tecnico urbanistico. In realtà, proprio il Bello,
in sede di investigazioni difensive, ha chiarito che la proposta relativa al PPE Pomezia-centro
era rimasta presso le commissioni consiliari a disposizione di ogni consigliere. Dichiarazione
dalla quale si desume che era praticamente impossibile un inganno di tutti gli interessati, come
quello ipotizzato nel caso in esame. Inoltre, Bello ha avuto modo di chiarire che, durante tutto
il periodo da luglio a gennaio, la predetta proposta, corredata dagli atti necessari, risultava
depositata presso gli uffici comunali competenti, vale a dire presso l’UTC. Ciò significa che, in
caso di mancata trattazione, da parte del consiglio comunale (per essersi detto organo
discostato dall’ordine del giorno programmato), gli atti in questione non restavano presso la
segreteria generale, ma tornavano presso gli uffici di competenza, che, come previsto, nel caso
in esame, era proprio l’UTC. Ciò spiega perché l’originale non sia stato trovato presso la
segreteria generale. Non si tratta pertanto, come erroneamente ritiene il collegio cautelare, di
una anomalia. Dunque, a parte il fatto che non esiste alcun indizio della partecipazione dei due
attuali ricorrenti all’ipotesi di falso per soppressione (tanto che, al proposito, il tribunale

RITENUTO IN FATTO

5. Seconda (e subordinata) censura: violazione dell’articolo 274 lett. c) cpp per
mancanza di specifiche modalità e circostanze del fatto e di indicazione degli elementi della
personalità degli indagati, desunta da comportamenti e atti concreti, che possano far ritenere
un effettivo pericolo di commissione di delitti della medesima specie di quelli per cui si
procede.
5.1. Inoltre: carenze dell’apparato motivazionale. Invero, la elevata probabilità di
reiterazione criminosa viene desunta dal fatto che lo studio professionale nel quale Ambrogio e
Pimpini lavorano risulta essere interessato in numerosi progetti nell’ambito di vari comuni
dell’hinterland romano. Ebbene la “fitta rete di interessi” non è certo elemento che, di per sé,
possa costituire indice sintomatico di pericolosità sociale, né allarmanti possono ritenersi i
contenuti delle telefonate intercettate alle quali si fa nell’ordinanza genericamente riferimento.
In particolare, viene ricordata una conversazione tra Ambrogio é tale Mesturini, dalla quale si
dovrebbe desumere che il primo dettava le regole agli uffici tecnici comunali di Pomezia. In
realtà, fu prospettata ben altra interpretazione, vale a dire il fatto che l’interlocutore
dell’Ambrogio richiedeva al predetto un parere circa il possesso in capo a una sua parente dei
requisiti previsti dall’emanando bando per l’edilizia sociale a canone concordato, bando che il
Comune stava per pubblicare. In merito, il tribunale della libertà non ha fornito risposta
alcuna.

(i

.2013 è stata depositata memoria difensiva, oltre a motivi nuovi (con i
6. In data 25. ?
quali si riprende il fil ogico del ricorso principale): il tutto corredato da corposi allegati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato, che non brilla per chiarezza espositiva, anche perché
contiene riferimenti impliciti e rinvii a fatti e circostanze non noti a questo giudice di legittimità
(e non conoscibili dallo stesso), si caratterizza per alcuni passaggi contraddittori o comunque,
appunto, scarsamente comprensibili, che ne minano la struttura motivazionale.
2. Per quanto è dato comprendere, l’ipotesi d’accusa consiste nell’assunto che il
progetto originario sarebbe stato sostituito con altro interamente elaborato all’interno dello
studio AM7, facente capo ad Ambrogio e nel quale lavorava anche la Pimpini.
Ora, a parte il fatto che, per quel che riguarda quest’ultima, effettivamente, come fa notare il
difensore ricorrente, i riferimenti sono scarsissimi (per non dire assenti), di talché, dalla lettura
del predetto provvedimento, non si riesce a comprendere quale sia la condotta alla stessa
addebitata, resta il fatto che non viene chiarito perché costituirebbe un’anomalia che la
proposta relativa al PPE, non discusso per alcuni mesi, sia poi stata finalmente discussa nel
dicembre del 2010, atteso che comunque un dies a quo deve pur esserci. Si intende dire che,
per ritenere anomalo il fatto che la proposta elaborata a luglio si stata discussa a dicembre,
occorrerebbe, quantomeno, operare comparazioni con altre pratiche sviluppate nel medesimo
settore del medesimo Comune. Quanto al fatto che il contenuto di detta proposta sia stato
modificato con l’apporto dello studio AM7, il provvedimento ricorso non chiarisce, a parte il
riferimento all’orario notturno dello scambio di mai!, se il predetto studio avesse ruolo e/o
funzione di consulente -oppure no- dell’amministrazione comunale.

—–..

romano è costretto a inventarsi una sorta di concorso morale per istigazione), resta il fatto che
l’ipotesi stessa della soppressione o dell’occultamento risulta priva di fondamento.
4.3. Quanto agli elementi considerati di supporto indiziario, essi non hanno alcun
carattere di gravità. Ci si intende riferire a ciò che nel provvedimento si legge circa il delitto di
cui al capo A) della provvisoria imputazione, atteso che la “determina” relativa alle opere
urbanistiche da realizzarsi nella zona di Torvajanica alta vide effettivamente la collaborazione
dello studio dell’Ambrogio, ma solo perché l’incaricato la richiese. Detta collaborazione si limitò
alla predisposizione del modello generale, riempito poi di contenuti dalla dipendente UTG
geom. Consalvo.
4.4. Quanto alle conversazioni intercettate, è da notare che nessuna ha ad oggetto il
PPE di Pomezia-centro (e neanche, per quel che può rilevare, di Torvajanica alta).
Un discorso a parte merita poi la posizione della Pimpini, con riferimento alla quale nessuna
specifica condotta viene attribuita nell’ordinanza impugnata.

3. Quanto alla soppressione, non è chiaro, dalla lettura del testo del provvedimento
oggetto della odierna impugnazione, se la proposta originaria sia stata effettivamente
occultata, atteso che è lo stesso tribunale del riesame ad affermare che detta proposta reca la
firma del presidente del consiglio comunale (Bello). Sembrerebbe dunque che si attesti la
esistenza di detto documento, per poi tuttavia aggiungere, contraddittoriamente, appunto, che
essa non è stata rinvenuta.
3.1. Secondo il ricorrente, essq. è stata rinvenuta lì dove doveva essere, vale a dire
presso l’UTC; dunque: non è dato comprendere se si sia trattato di un maldestro occultamento
(tanto maldestro da non raggiungere il suo scopo), ovvero di una giusta collocazione, secondo
quanto prassi e regolamento imponevano.
4. Consegue, inevitabilmente, in accoglimento della prima censura, annullamento con
rinvio, per carenza dell’apparato motivazionale, del provvedimento impugnato, restando
assorbita la seconda censura.
PQM
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 2 ottobre 2013.

2.1. Dovrebbe peraltro anche essere chiarito per qual motivo, se i protagonisti della
vicenda intendevano mantenere “sottotraccia” i loro contatti, gli stessi siano ricorsi a forme di
comunicazione (quella telematica appunto) che lascia tracce ben visibili.
Per altro, in merito a tale questione, il collegio cautelare sibillinamente afferma che “appare
inutile riportare la corrispondenza via e-mail intercorsa tra le 19,38 del 22,43 tra Muzzolini
Giorgia e Io studio AM7, particolarmente con Pimpini e Ambrogio”.

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