Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7438 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7438 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SALVETTI NEELAN N. IL 13/09/1984
avverso la sentenza n. 15/2010 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO, del
24/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
,e („,„

Udito, per la
Uditi dif

l’Avv

Pea”) 4/6*11

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATI-0
1. Il Giudice di Pace di Viareggio, con sentenza del 4/6/2010, assolse
Salvetti Neelan dal reato di lesioni colpose di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art.
590. cod. pen., ai danni di Faà Federico, «perché è insufficiente la prova che
l’imputato l’ha commesso».
1.1. Il Tribunale di Lucca, Sezione Distaccata di Viareggio, con
sentenza di primo grado, dichiarava la penale responsabilità dell’imputato
condannandolo alla pena stimata di giustizia, nonché al risarcimento del
danno in favore della P.C., da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso
delle spese legali in favore della predetta P.C.
2. Il Saivetti propone ricorso per cassazione, prospettando le
seguenti censure.
2.1. Con il primo motivo viene dedotto vizio motivazionale rilevabile
in sede di legittimità.
Il giudice di secondo grado aveva stigmatizzato il passaggio
motivazionale nel quale quello di primo grado aveva affermato di aver posto a
fondamento della decisione la propria esperienza di automobilista. In realtà il
Giudice di Pace, che aveva «anche» richiamato una tale esperienza, aveva
fondato il proprio convincimento sulle risultanze probatorie ed in particolare
sulle testimonianze di tale Montanini, nonché tenendo conto della
ricostruzione del C.T.P. Mario Maccanti.
In particolare, il giudice di prime cure aveva escluso che fosse stata
l’autovettura a collidere con la bicicletta, essendo accaduto esattamente il
contrario. La velocità dell’autovettura e l’asserto circa il mancato rispetto
dell’obbligo di tenere rigorosamente la destra derivavano da congetture prive
di riscontro.
2.1. Con il secondo motivo viene dedotto erronea applicazione delle
norme processuali.
Il giudice di seconde cure si era immotivatamente appiattito sulla
posizione del C.T.P. Maccanti; la deposizione di Montanini Roberto appariva
inattendibile, in quanto il teste si era contraddetto più volte; la testimonianza
della persona offesa doveva reputarsi superflua e contraddittoria. In
definitiva, la responsabilità del ricorrente non era stata provata al di là di ogni
ragionevole dubbio.

1

sentenza del 24/2/2011, accogliendo l’appello della P.C., in riforma della

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Al di là della formale prospettazione di vizio motivazionale e
violazione di legge il ricorrente insiste per una lettura dei fatti di causa diversa
da quella del giudice d’appello.
E’ appena il caso di precisare che qui non sarebbe consentito sostituire la
motivazione del giudice di merito, financo ove il proposto ragionamento
alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente
chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il
nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I.
20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di
apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”,
non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di
legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di
procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via
esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal
procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle
prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde
verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza
travisamenti, all’interno della decisione.
Proprio perciò entrambe le censure risultano prive di fondamento.
3.1. Con accurata e ben articolata motivazione la Corte territoriale,
prendendo in coerente esame le dichiarazioni dell’agente di polizia locale
Pisanu Sonia, di tale Montanini Roberto e della stessa p.o., nonché del C.T.
della P.C., Maccanti Mario, ha logicamente spiegato che l’imputato percorreva
a velocità comunque inadeguata per eccesso in relazione ai luoghi e non
tenendo rigorosamente la destra la via XX settembre di Viareggio. Quindi,
esattamente ial contrario di quanto sostenuto con il ricorso, il giudice d’appello
non si era affatto immotivatamente rifatto alla posizione del C.T.; né
emergono specifiche ragioni per doversi giudicare inattendibile la deposizione
della P.O., perfettamente concordante con le altre risultanze o per
2

Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta

svalorizzare quella del Montanini, il quale non era incorso in alcuna
contraddizione (fermo nell’affermare di non aver visto l’attimo dell’impatto,
nel resto, ebbe modo di percepirlo con l’udito e vide il ragazzo volare per aria,
poco importa stabilire se poi lo stesso ricadde in una corte privata o in che
esatta misura si sollevò violentemente da terra)
Il giudizio di colpevolezza, che superi ogni ragionevole dubbio, ben può
essere sostenuto da un compendio probatorio di natura indiziarla,
intendendosi per tale un complesso di prove esclusivamente indirette, purché

che qualifica l’indizio non è né la fonte né l’oggetto della prova ma il suo
contenuto ed il suo grado di persuasività (Cass., 911/2011, n. 47250).
Peraltro, la conclusione alla quale era pervenuto il Giudice di pace, viziata
da un approccio valutativo (quel decidente si era rifatto alla sua esperienza di
motociclista ed automobilista) grossolanamente inattendibile, nonostante un
quadro probatorio inequivoco (la polizia locale aveva rilevato la traccia di
frenata dell’autovettura, le tracce ematiche lasciate dal ciclista e l’andamento
e dimensione della strada percorsa; il teste Montanini aveva visto, dopo aver
sentito la frenata e il rumore dell’urto, il ragazzo «salire in alto di 3-4
metri>›; il C. T. , attraverso calcoli dotati di attendibilità, aveva stimato in 68
Kmh la velocità tenuta dall’autovettura e, attraverso lo studio dei danni alla
carrozzeria, era giunto alla conclusione che il detto mezzo marciava al centro
della carreggiata e che, con tutta probabilità investì la bicicletta al di là della
linea di mezzeria), stride con la logica comune, in quanto esclude qualunque
pur minima colpa dell’automobilista.

P.Q.M.
etlostAttAR
Rigetta il ricorso e condanna illgmento delle spese processuali.

Così deciso in oma 1’11/12/2012.

queste possano essere significative al pari della prova rappresentativa, e ciò

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