Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7437 del 27/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7437 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALMETTA PAOLO FRANCESCO N. IL 08/10/1965 parte offesa nel
procedimento
c/
RICCIARDI RAFFAELE N. IL 13/06/1985
PANERAI PAOLO ANDREA N. IL 12/12/1946
avverso il decreto n. 213303/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
21/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere
lette/s~le conclusioni del PG Dott.

•14″ dit Alo

Udii i difensor Avv.;

g:p.,ffi

. G ‘RARDO SABEONE ;
)10-01.
t/A2

Data Udienza: 27/09/2013

A

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 21 giugno 2012 il GIP presso il Tribunale di Milano ha
dichiarato inammissibile l’opposizione e ha disposto l’archiviazione, nonostante

procedimento penale a carico di Ricciardi Raffaele e Panerai Paolo Andrea,
indagati per il delitto di diffamazione a mezzo stampa in danno di Calmetta Paolo
Francesco.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa,
a mezzo del suo procuratore, evidenziandone una violazione di legge per essere
stata erroneamente dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione nonché
l’infondatezza della notitia criminis.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano a seguito della
opposizione del ricorrente.
Nell’archiviare “de plano” gli atti nonostante l’opposizione proposta dal
denunciante, ai sensi del secondo comma dell’articolo 410 cod.proc.pen., il
Giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla
infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa
indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e\o dei relativi elementi di
prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di
tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto (v. Cass. Sez. V 21 aprile 2006 n. 16505,
Sez. IV 24 novembre 2010 n. 167 e Sez. V 17 gennaio 2011 n. 13676).
Da ciò consegue che il Giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità
sull’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine
richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare,
attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito
delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è rivolta
1

l’opposizione della parte offesa e su richiesta del Pubblico Ministero, del

esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale (v.
Cass. Sez. H 3 febbraio 2012 n. 8129, Sez. V 6 giugno 2012 n. 25302 e Sez. VI
10 luglio 2012 n. 35787).
3. Applicando alla concreta fattispecie in esame, i suddetti principi, ne
consegue allora che il ricorso deve ritenersi infondato in quanto, da un lato, ben
poteva il G.I.P., pur a fronte dell’indicazione dell’investigazione suppletiva e dei

superfluità delle chieste indagini o addirittura della mancata prospettazione di
“specifiche investigazioni”, volte, in ogni caso, a ribadire quanto già presente
negli atti e cioè il contenuto dell’articolo ritenuto diffamatorio.
D’altra parte, ben poteva emettere il decreto di archiviazione de plano
sulla base, altresì, di una valutazione di merito circa l’infondatezza evidente della
notitia criminis.
Infatti, la valutazione giudiziale attiene alla non inerenza alla notitia
criminis ed alla irrilevanza, cioè, alla non incidenza concreta sulle risultanze
dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell’investigazione
suppletiva e dei relativi elementi di prova.
Tanto legittima l’assunzione de plano della decisione e tanto è dato
riscontrare nella giustificazione addotta dal decreto impugnato, il quale risulta,
quindi, immune da censura.
4. Dal rigetto del ricorso deriva, in definitiva, la condanna, altresì, del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.T. M .

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.

relativi elementi di prova, dichiarare inammissibile l’opposizione sulla base della

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