Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7436 del 27/09/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7436 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PISTOIA
nei confronti di:
CAPECCHI SIMON N. IL 17/03/1987
MARIOTTI RICCARDO N. IL 15/11/1964
avverso l’ordinanza n. 1636/2012 GIP TRIBUNALE di PISTOIA, del
31/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere pot. GER2iRQO SABEONE ;
lette/se-utile le conclusioni del PG Dott. \I d’o 114;waolt,0
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Data Udienza: 27/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 31 ottobre 2012,
non ha convalidato l’arresto nella quasi flagranza di reato nei confronti di
Capecchi Sinnon e Mariotti Riccardo per i delitti di furto aggravato di una
motocicletta e di soppressione di un atto vero (articolo 490 cod.pen.) e cioè della
2.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, che lamenta, quale
unico motivo, una violazione della legge penale e in particolare dell’articolo 382
comma 1 cod.proc.pen. sussistendo, di converso, tutti gli estremi di fatto e di
diritto della c.d. quasi flagranza.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Giova premettere, in punto di diritto, come in sede di convalida di un
provvedimento coercitivo, il Giudice sia tenuto unicamente a valutare la
sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione della misura con una
verifica ex ante (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia
giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al
momento dell’arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle
informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per
l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis.
Il vaglio a cui è chiamato il Giudice in questa fase attiene, infatti, soltanto
alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia Giudiziaria e,
quando ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell’uso degli stessi, deve fornire
sul punto adeguata argomentazione giustificativa (v. Cass. Sez. V 27 marzo 2009
n. 21577).
3. In diritto, inoltre, risulta del tutto pacifico (v. da ultimo Cass. Sez. VI 3
aprile 2012 n. 19002) che il requisito della quasi flagranza, che legittimi
l’arresto, presupponga una correlazione costante tra l’azione illecita e l’attività di
limitazione della libertà realizzata dalle forze dell’ordine, che superi l’immediata
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targa di identificazione del suddetto veicolo.
individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, purché permetta la riconduzione
della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto,
eseguito da coloro i quali siano stati presenti ai fatti, siano esse le parti lese o gli
agenti della sicurezza.
Nella specie il Giudice impugnato, contrariamente a quanto dallo stesso
affermato nel proprio provvedimento, non ha dato logicamente conto della
riportati dai militari operanti in merito al furto della motocicletta.
Invero appare sussistente, dall’esame dello stesso provvedimento
impugnato, non solo la continuità dei controlli operati dagli Agenti operanti ma,
del pari, la sussistenza del possesso della refurtiva.
4. Ecco, quindi e in definitiva, che s’impone e appare conforme a giustizia
in accoglimento del ricorso l’annullamento dell’impugnato provvedimento in
quanto l’arresto è avvenuto nella legittimità dei suoi presupposti.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perchè
l’arresto è stato eseguito legittimamente.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
dedotta sussistenza della quasi flagranza sulla base dei concreti accertamenti