Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7435 del 15/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 7435 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LAI ANTONIO, N. IL 4/5/1979,
2) DI MARO MARCO, N. IL 1513/1983,
avverso la sentenza n. 4067/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano
del 30/11/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto la declaratoria
di inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Varese giudicava Lai Antonio colpevole di aver offerto a
Candiani Michele 300 grammi di hashish in data 14.12.2008 e lo condannava
alla pena di anni sei mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa, concesse
le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; Di Maro Marco
colpevole del reato di aver ceduto hashish a Candiani Michele, segnatamente il
10.12.2008 e in data anteriore e prossima al 17.12.2008, e lo condannava,
ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, co. 5 T.U. Stup. ad anni uno mesi sei di
reclusione ed euro cinquemila di multa.

2. La Corte di Appello di Milano riformava la sentenza di primo grado in
relazione al trattamento sanzionatorio, che determinava in anni tre di reclusione

Data Udienza: 15/11/2012

ed euro quindicimila di multa per il Lai e in mesi dieci di reclusione ed euro
duemilacinquecento di multa per il Di Maro, previa concessione al Lai
dell’attenuante di cui all’art. 73, co. 5 T.U. Stup., prevalente sulla contestata
recidiva, e al Di Mero delle attenuanti generiche.
2.1. La Corte di Appello riteneva di dover confermare la pronuncia di
condanna dei predetti imputati per i fatti loro rispettivamente ascritti.
In particolare riteneva, quanto al Lai, che il tenore della conversazione tra
quest’ultimo e captata dagli investigatori, non desse adito ad alcun dubbio in
ordine al fatto che i due avessero nell’occasione concordato una fornitura di
hashish, che il Lai avrebbe dovuto effettuare al Candiani per un quantitativo di
300 grammi ed un corrispettivo di 450 euro l’etto. Essendo incontestabile che i
due discorrevedl ‘fumo’, ovvero di hashish, la Corte distrettuale respingeva il
rilievo difensivo per il quale si era trattato di una vanteria del Lai, evidenziando
che questi aveva puntualizzato il prezzo al quale egli acquistava lo stupefacente
e la necessità di trarre un guadagno dalla vendita, manifestando in tal modo di
avere la concreta disponibilità dello stupefacente.
Con riguardo al Di Maro, la Corte distrettuale non riteneva che dagli
elementi acquisiti emergesse l’uso comune dello stupefacente tra l’imputato ed il
Candiani, uso comune che risultava smentito dall’esistenza di plurimi contatti
del Candiani con soggetti diversi, che si recavano da lui per offrirgli sostanze
stupefacenti. Inoltre il giudice dell’appello valutava il contenuto di una delle due
conversazioni tra Il Di Mara ed il Candiani intercettate dagli investigatori come
univocamente deponenti per il ruolo di cedente del primo. Infatti, in tale
conversazioni il Di Maro chiedeva all’altro se gli lasciava una ‘paglia’, essendo il
massimo che poteva dargli. Intesa ‘paglia’ come hashish, la Corte di Appello
riteneva che la conversazione conducesse ad escludere che vi fosse un
preventivo accordo sull’acquisto di stupefacente per farne uso comune.
Una seconda conversazione dava poi dimostrazione che non si era trattato
della prima cessione; in essa il Candiani riferiva al suo interlocutore di essere
debitore del Dima (Di Mero) di cinquanta euro per del fumo.
3. Ricorrono per cessazione nell’interesse dell’imputato Lai i difensori di
fiducia, avv. Giuseppe e Luca Carignola.
Con un primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione
dell’art. 192 cod. proc. pen. La Corte di Appello ha errato nel ritenere raggiunta
la prova della serietà e realizzabilità del proposito criminale del Lai: se è vero che
anche una sola telefonata può assurgere a fonte diretta di prova, pure occorre

2

l’imputato ed il Candiani, svoltasi il 14 dicembre 2008 nell’autovettura di

che essa abbia un contenuto chiaro e inequivoco, oltre che percepibile nella sua
interezza. Nel caso che occupa, la conversazione è trascritta con molte lacune e
non emerge né il nominativo né altro elemento identificativo del fornitore del Lai.
Da ciò gli esponenti ricavano l’assenza di serietà dell’offerta proveniente
dall’imputato.
Allo stesso modo, la mancata valutazione dell’assenza di precedenti penali
specifici e di procedimenti pendenti a carico del Lai, dell’esito negativo della
perquisizione in suo danno, sono elementi a favore dell’imputato che tuttavia
Si ribadisce, quindi, la tesi difensiva della mera vanteria fatta dal Lai.
4. Ricorre per cassazione l’imputato Di Maro Marco con atto sottoscritto
personalmente.
Con un primo motivo deduce vizio di motivazione per non aver valutato la
Corte di Appello che le conversazioni intercettate non lo vedono mai comparente
in prima persona, perché sempre ‘interlocutore indiretto’ o solo nominato; per
aver enfatizzato in chiave accusatoria un viaggio ad Amsterdam e la capacità del
Di Maro di procurarsi droga nella città di residenza, circostanze che però non
integrano reati. Inoltre la Corte distrettuale avrebbe svalutato le dichiarazioni
del Candiani e del brigadiere Valente senza rendere alcuna motivazione sul
punto; in particolare il Valente aveva escluso che il termine ‘paglia’ alludesse a
droga, significando piuttosto, nel gergo giovanile, sigaretta; il Candiani aveva
riferito di essere stato lui a procurare droga al Di Maro.
Il ricorrente, poi, propone una interpretazione dei contenuti delle
conversazioni intercettate alternativa a quella assunta dal giudice di secondo
grado e lamenta che nella fattispecie, in assenza di flagranza dell’attività di
vendita, non sono stati correttamente utilizzati i parametri oggettivi e soggettivi
che la giurisprudenza di legittimità ha enucleato quali indizi del reato, ribadendo
che si versa in ipotesi di acquisto per uso comune, come tale non punibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi sono manifestamente infondati e pertanto non meritano
accoglimento.
5.1. Le diverse censure sono accomunate dall’essere volte ad evidenziare
l’illogicità della valutazione condotta dal giudici di merito in ordine al significato
attribuibile alle circostanze emerse all’esito dell’istruttoria dibattimentale,
prospettando ricostruzioni alternative pure deducibili da quelle medesime
circostanze. In sostanza, tutte le doglianze sono volte a contestare le valutazioni
degli elementi di prova rese dai giudici del merito (trattasi,e bene ricordano, di
doppia conforme quanto all’an delle responsabilità). In tal modo i ricorsi si

non sono stati valutati.

risolvono in censure di fatto integranti questioni insuscettibili di considerazione
nel giudizio di cassazione.
Compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del
Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a
dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della
motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dal non aver questa
tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione
Impugnata.
ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, in realtà hanno piuttosto
richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto
alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa
rispetto a quella, congrua e logica, fornita dalla Corte di merito. Le allegazioni
difensive non valgono dunque a disarticolare l’apparato argomentativo delle
integrative pronunce di primo e secondo grado: è principio pacifico in
giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni
della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda,
confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso
fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, “ex
plurimis”, Cass. Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Rv. 197497; conf. Cass. Sez. 2,
n. 11220 del 13/11/1997, Rv. 209145).
6. Con riferimento alla posizione del Lai, il tenore non univoco dei contenuti
della conversazione del 14.12.2008 è oggetto di mera asserzione, tanto che il
rilievo rimane del tutto generico. La Corte di Appello, dal canto suo, ha spiegato
in modo non manifestamente illogico perché il tenore di tale conversazione non
sia compatibile con l’ipotesi di affermazioni fatte dal Lai per mera vanteria; ha
rimarcato il significato che in questa prospettiva assume il riferimento al prezzo
dello stupefacente che egli era tenuto a corrispondere al proprio fornitore e alla
perfetta rispondenza della interlocuzione ad una vera e seria trattativa. A fronte
di ciò appaiono del tutto privi di valore dimostrativo i dati fattuali che la difesa
evidenzia: l’assenza di precedenti penali specifici, di procedimenti pendenti e
l’esito negativo della perquisizione.
7. Quanto ai motivi articolati dal Di Mara, non è ravvisabile alcuna
incongruenza nella valorizzazione di circostanze (viaggio ad Amsterdam e
capacità di procurarsi droga nella città di residenza) che connettono il Di Mara
alla disponibilità di stupefacente, in un più ampio contesto di elementi indizianti,

4

I ricorrenti, pur asserendo di volere contestare l’omessa o errata

la cui capacità di significare i fatti ascritti all’imputato è giudizio riservato al
merito, insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico.
Peraltro, non risponde al vero che nelle conversazioni intercettate il Di Maro
non sia mai direttamente coinvolto (cfr. pg . 7 della sentenza impugnata). Quanto
alle dichiarazioni del Candiani e del brigadiere Valente, la Corte di Appello ha
spiegato che le prime non risultano credibili perché il fatto che il Candiani avesse
contatti con soggetti diversi che gli offrivano droga di talchè non vi sarebbe stata
alcuna necessità di acquisire droga attraverso il Di Maro per farne uso comune.

diversa ricostruzione; ma ciò non di meno quella svolta dal giudice di seconde
cure non è manifestamente illogica e quindi non può essere travolta da un
giudizio di annullamento.
Per ciò che concerne le dichiarazioni rese dal teste Valente, anche ad
ammettere che il termine ‘paglia’ possa alludere anche alla sigaretta, non per
questo risulta manifestamente illogica la motivazione resa dalla Corte di Appello
in ordine al significato che a tale termine deve attribuirsi nel contesto della
conversazione esaminata, posto che l’interpretazione dell’espressione ‘ti lascio
una paglia’ come ‘ti lascio una sigaretta’ è oggettivamente in contrasto con il
proseguire della conversazione tra il Di Maro e il suo interlocutore ancora per un
non piccolo numero di battute, con le quali- e anche tale dato è stato
complessivamente considerato dal giudice di secondo grado – la conversazione
vira esplicitamente su condotte che attengono al procacciamento di sostanza
stupefacente da parte del Di Maro.
In conclusione, il ricorso del Di Maro appare sostanzialmente ripetitivo
dell’appello, e non prende in esame, se non marginalmente, le risposte date
dalla Corte di Appello.

6. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento da
ciascuno a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/11/2012.

Le osservazioni che il ricorrente sviluppa sul tema descrivono una plausibile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA