Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7434 del 27/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7434 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI RICCARDO N. IL 03/01/1969 parte offesa nel
procedimento
c/
MANETTI ANGIOLO N. IL 15/08/1940
avverso il decreto n. 1966/2012 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
27/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/09/2013

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvia del decreto di
archiviazione con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica c/o il
Tribunale di Firenze per quanto di competenza.

RITENUTO IN FATTO

Ricorre Bianchi Riccardo avverso il decreto di archiviazione emesso, ai sensi

Firenze in data 27/9/2012 nel procedimento contro Manetti Angiolo, lamentando
la mancata notifica della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero,
nonostante ne avesse fatto richiesta in querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
La richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero è stata notificata alla
querelante Stefania Guercini c/o l’avv. Alessandro Traversi, ma non anche
all’altro querelante Bianchi Riccardo. Peraltro, non risulta nemmeno che
quest’ultimo fosse difeso dall’avv. Traversi.
Conseguentemente, deve disporsi l’annullamento del provvedimento
impugnato, giacché costituisce jus receptum (da ultimo, Cass. 6/2/2013, n.
8408) il principio in base al quale l’omesso avviso della richiesta di archiviazione
del P.M. alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del
successivo decreto del Giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta
parte della facoltà di proporre opposizione.
Tale nullità può essere fatta valere con ricorso per Cassazione, nel
rispetto del termine di cui all’art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla data di
effettiva conoscenza del provvedimento che, in mancanza di prova contraria,
deve ritenersi avvenuta nella data indicata dal k ricorrente.
Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio e gli atti
vanno trasmessi al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Firenze per
il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della repubblica di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27/9/2013

degli artt. 408 e 409 cod. proc. pen., dal Giudice delle indagini preliminari di

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