Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7433 del 27/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7433 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANARELLI PAOLO N. IL 07/02/1968
avverso l’ordinanza n. 4/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/09/2013

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Ancona, con decreto del 20/26 settembre 2012, ha
confermato quello emesso dal Tribunale di Pesaro il 6/4/2012, che applica a
Canarelli Paolo, ai sensi degli artt. 4 – 6 – 24 D.Igs n. 159 del 6 settembre 2011,

soggiorno nel comune di Pesaro per anni cinque, nonché la misura patrimoniale
della confisca di un immobile sito in Pesaro, intestato a Vathi Bukurie, convivente
del proposto.

2. La misure suddette sono state disposte a carico del Canarelli perché ritenuto
soggetto socialmente pericoloso, in quanto abitualmente dedito a traffici
delittuosi, nonché soggetto che, per la condizione di vita, deve ritenersi che viva
abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose (art. 1, comma
1, lett. a) e b) D.Igs 159/2011), in considerazione dei suoi numerosissimi
precedenti penali, anche gravi.

3. Avverso l’anzidetta pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione il
proposto personalmente e il suo difensore, avv. Umberto Levi, per le ragioni di
seguito indicate.
3.1. Il Canarelli si duole, sotto un duplice profilo, della violazione delle norme
poste a presidio del diritto di difesa (art. 178 cod. proc. pen.). Sotto un primo
profilo lamenta che la Corte d’appello abbia dato corso all’udienza del 20/9/2012
nonostante la comunicata astensione del difensore dalle udienze per la giornata
suddetta, nell’ambito dell’agitazione proclamata dalla Giunta UCPI. Sotto un
secondo profilo lamenta l’omessa notifica al codifensore, avv. Marco Ferri,
dell’avviso d’udienza del 20-9-2012, nonostante la nomina avvenuta in epoca
precedente (4/5/2012).

3.2. L’avv. Levi ricorre con tre motivi.
3.2.1. Col primo motivo rinnova le censure mosse dal proposto personalmente.
3.2.2. Col secondo si duole dell’applicazione della misura di prevenzione
personale in assenza del requisito della attualità della pericolosità sociale.
Sottolinea che il Canarelli si è allontanato dal luogo di residenza proprio per
recidere i legami con l’ambiente sociale in cui sono maturate le condotte
delittuose che gli sono addebitate e contesta che sia incorso nelle violazioni
specificate a pag. 5 dell’ordinanza applicativa della misura (frode nell’esercizio

2

la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di

del commercio, falsità in scrittura privata, in titoli di credito e in testamento
olografo). Rimanda, come aveva già fatto dinanzi al giudice di merito, alla
documentazione inerente l’attività lavorativa intrapresa dal Canarelli, prodotta a
comprova del mutamento del suo stile di vita.
3.2.3. Col terzo si duole della motivazione – a suo giudizio apparente – resa dalla
Corte in ordine all’applicazione della misura patrimoniale. Deduce che non è
provata l’interposizione di persona e che sono stati pregiudicati i diritti
dell’intestataria dell’immobile, a cui non è stata concessa la facoltà di intervenire

Corte dl’Appello per provare l’interposizione siano probanti (la pratica di mutuo
concesso alla Bukurie era contenuta in una cartella su cui era scritto il nome di
Canarelli e la rata mensile del mutuo veniva pagata da quest’ultimo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
1. Esaminando preliminarmente i motivi in rito, sono senza pregio le censure
relative alla trattazione in appello del procedimento in presenza di una
dichiarazione di astensione dalle udienze del difensore di fiducia. Questa Corte,
invero, fin dalla fondamentale pronuncia delle S.U. n. 7551 dell’8-4-1998, ha
chiarito, in una fattispecie del tutto sovrapponibile all’attuale (relativa ad
adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze, in relazione a
giudizio abbreviato in grado di appello), che il disposto dell’art. 486 comma 5
c.p.p., a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del
dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai
procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall’art.
127 c.p.p. Tale insegnamento è stato ribadito, dopo l’abrogazione dell’art. 486
cod. proc. pen. ad opera della legge n. 479 del 1999, da S.U., n. 31461 del
27/06/2006, per i procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, ma con
argomenti perfettamente estensibili al procedimento di prevenzione. In tali
procedimenti, è stato argomentato, la previsione della necessità della presenza
del difensore non implica che un suo pur legittimo impedimento a comparire
debba dare luogo a un rinvio dell’udienza camerale, sicché non si configura la
nullità ex art. 179 c.p.p. per il caso in cui detti procedimenti proseguano con la
presenza di un difensore nominato in sostituzione del difensore di fiducia
impedito. La Corte, nel ritenere inapplicabile “estensivamente” la disciplina
relativa all’impedimento a comparire del difensore prevista per l’udienza
preliminare dall’art. 420 ter c.p.p, ha ritenuto che quella, diversa, prevista per i
procedimenti in questione, ispirata all’esigenza di assicurare celerità
nell’applicazione del giudicato, non contrasta con il diritto di difesa

3

nel procedimento. Contesta che gli argomenti utilizzati dal Tribunale e poi dalla

costituzionalmente tutelato (art. 24), giacché l’effettività di tale diritto non deve
necessariamente comportare che il suo esercizio debba essere inevitabilmente
regolamentato in modo identico, potendosi ammettere, in ragione della
specificità del procedimento una disciplina diversificata, conseguendone così che
la necessità della partecipazione del difensore ben possa essere soddisfatta
anche con l’assistenza di a tro difensore immediatamente reperibile, designato
come sostituto ai sensi déll’art. 97, comma 4, c.p.p.; né contrasta con la
disciplina posta dalla conveilizione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e

prevede il diritto dell’accusato di difendersi con l’assistenza di un difensore di sua
scelta, giacché la Corte europea dei diritti dell’uomo lascia agli Stati contraenti la
scelta dei mezzi idonei a garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i
requisiti di un equo processò, e, a tal riguardo, idonea deve ritenersi la disciplina
che garantisca comunque all’interessato, in caso di impedimento del difensore di
fiducia, la presenza effettiva – cioè necessaria – di un sostituto, vuoi nominato
dal giudice, vuoi dallo stesso difensore impedito.
Su questa scia, numerosissime sono, pertanto, le sentenze di questa Corte, che
hanno escluso l’esistenza d un obbligo di rinvio per impedimento del difensore
nei procedimenti cameralì diversi dall’udienza preliminare, ulteriormente
precisando che tale obbligo non sussiste nemmeno allorquando la presenza del
difensore sia prescritta corne “necessaria”; prescrizione, questa, per la cui
osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla
sostituzione del medesimo con un difensore d’ufficio (N. 2405 del 2000 Rv.
216036, N. 3529 del 2000 kv. 216254, N. 4885 del 2000 Rv. 216916, N. 41687
del 2001 Rv. 220041, N. 32955 del 2002 Rv. 222236, N. 33283 del 2002 Rv.
222497, N. 14866 del 2004 Rv. 227918, N. 17312 del 2004 Rv. 229647, N.
22308 del 2004 Rv. 221093. Da ultimo, proprio in tema di misure di
prevenzione, vedi Cass., sez. I, n. 43452 del 27/10/2011).
Né tale conclusione può essere sovvertita dall’inquadramento del rinvio
chiesto dal difensore nell’ambito dei diritti costituzionalmente garantiti, giacché,
come ha chiarito questa Corte (sulla scia della sentenza della CC n. 171 del
1996), l’astensione dall’attività defensionale proclamata dall’Unione delle Camere
Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la
specifica protezione dell’art. 40 Cost. trattandosi invece di una “libertà”
riconducibile al diverso amb to del diritto di associazione (art. 18 Cost.) che trova
un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria
e, cioè, nel diritto di azione e di difesa di cui all’art. 24 Cost. e nei principi di
ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione, inclusa la ragionevole
durata del processo (Cass. Pen., n. 46686 del 6/12/2011). Pertanto, l’astensione
dalle udienze, essendo espressione di una libera scelta del difensore, non può
4

delle libertà fondamentali, n particolare nell’art. 6, par. 3, lett. c), laddove si

fondare – fuori delle ipotesi legislativamente previste – un “diritto” (al rinvio)
idoneo ad incidere sulla dinamica del processo.
Va ribadito, perciò, in conclusione, il consolidato orientamento di questa
Corte, secondo cui il “diritto al rinvio” per motivi di astensione sindacale non può
avere effetto, nel procedimento penale, se non in quanto si traduca in un
impedimento a comparire, secondo le scansioni e le condizioni previste dal
codice di rito, e nei limiti in cui il suddetto “impedimento” sia legittimo e
fek

rilevante. Orientamento che è proprio non solo lei. Cassazione penale, ma anche

“impedimento allo svolgimento dell’udienza” (Cass. Civ., sez. 11, n. 11293 del
18/05/1993).

1.1. Non è fondata nemmeno l’ulteriore doglianza in rito, relativa al mancato
avviso dell’udienza camerale d’appello al secondo difensore. Infatti, qualora
l’imputato sia assistito da due difensori e per uno dei due si ometta la notifica
dell’avviso di udienza, si verifica, secondo l’interpretazione giurisprudenziale
consolidata, una nullità di carattere generale e a regime intermedio (C., S.U.,
25.6.1997, Gattellaro, in ANPP, 1997, 445; nonché C., Sez. II, 2.6.2003,
Scravaglieri, in Mass. Uff., 226538; C., Sez. II, 27.2.2003, Miano, in Mass. Uff.,
224637).
Questa Corte, poi, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, ha infine
stabilito, con decisione che questo collegio condivide, che il termine ultimo di
deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori
dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado,
anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore,
ritualmente avvisati (S.U., n. 22242 del 27/1/2011). Deduzione che, nella
specie, non è intervenuta nel termine sopra specificato.
Nel caso di specie, oltretutto, è avvenuto che il proposto è stato assistito – pur
non essendovene l’obbligo – da un difensore d’ufficio, che avrebbe potuto
sollevare ritualmente l’eccezione, ma non l’ha fatto. Non ha pregio
l’argomentazione del ricorrente, secondo cui il difensore nominato in udienza non
avrebbe potuto rilevare l’omissione, stante la mole del procedimento, giacché la
difficoltà di esaminare compiutamente l’incarto processuale poteva essere
superata dalla richiesta di un termine per lo studio degli atti: richiesta che,
stando alla prospettazione della stessa parte ricorrente, non è intervenuta.
Infine, va ulteriormente rilevato quanto questa Corte ha avuto modo di precisare
in tema di notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale:
qualora l’impugnazione sia stata redatta e sottoscritta da uno solo dei difensori,
non integra nullità l’omessa notifica all’altro difensore incaricato, in quanto la

5

di quella civile, per la quale lo sciopero degli avvocati determina un

notifica dell’avviso ad entrambi i difensori di fiducia deve essere disposta
allorquando la richiesta di riesame provenga dall’imputato, poiché, in tal caso, si
presume la volontà dell’imputato di garantirsi una difesa articolata anche nel
giudizio incidentale (C., Sez. II, 27.10.1995, Andreini, in CP, 1997, 1792, 1057;
C., Sez. VI, 25.10.1990, Galatolo, in GI, 1992, II, 255). Nel caso di specie
l’appello contro il decreto del Tribunale fu proposto e firmato dall’unico difensore
all’epoca nominato; vale a dire, dall’avv. Umberto Levi (vedi impugnativa del

2. Anche i motivi in merito sono infondati. Premesso che contro il decreto
applicativo delle misure di prevenzione è ammesso il ricorso in cassazione solo
per violazione di legge – in cui è ricompresa la motivazione mancante o
apparente -, la lettura del provvedimento rende palese che la Corte d’appello ha
confermato il giudizio del Tribunale – in ordine all’esistenza delle condizioni di
legge per l’applicazione della misura – con motivazione ampia ed esaustiva, oltre
che logica. Il giudizio sulla pericolosità sociale attuale è stato ricollegato, invero,
a fatti e circostanze di rilievo penale, costituiti da una lunga sequela di
procedimenti e condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona,
nonché contro l’ordine pubblico (fino a reati di elevata espressione criminale,
quale l’associazione mafiosa), iniziata nel 1983 e culminata nell’arresto, nel
2010, per bancarotta fraudolenta. A fronte di tale quadro, ritenuto, non senza
ragione, altamente espressivo ed allarmante, il Canarelli non ha contrapposto
che l’iniziativa per il suo trasferimento in Germania e per l’avvio di una lecita
attività lavorativa, provata, a suo giudizio, da documenti che i Giudici di merito
hanno esaminato e ritenuto, con logica argomentazione, elusivi e strumentali, in
quanto contraddittori tra loro e cadenzati sull’iter procedimentale del giudizio di
prevenzione (e senza considerare che il secondo documento – che avrebbe
dovuto provare l’esistenza di un rapporto di lavoro, come autista, con una ditta
tedesca – non era nemmeno firmato). A tanto si aggiunga la considerazione non espressa dalla Corte d’appello, ma sottesa alla ratio della decisione – che la
pericolosità sociale non può dirsi venuta meno con l’avvio di un’attività di
procacciatore d’affari (primo documento prodotto dall’interessato) nella zona di
Pesaro, dati i precedenti penali per truffa esistenti a carico del proposto e
assertivamente negati dal ricorrente.
A fronte di tale quadro non può che concludersi per l’inammissibilità del motivo,
siccome rivolto a sollecitare – in contrasto con le regole del giudizio di legittimità
e con i limiti del giudizio di prevenzione – un nuovo esame, da parte di questa
Corte, della pericolosità sociale, su cui Tribunale e Corte d’appello si sono
espressi con adeguata motivazione.

6

26/4/2010). Quindi, solo a lui andava notificato l’avviso in questione.

2.1. Infondato è anche il secondo motivo in merito (II terzo dell’avv. Levi),
attinente alla misura patrimoniale della confisca. Premesso che l’immobile è
intestato alla compagna del Canarelli, condizioni di legittimità del provvedimento
ablativo sono: a) la prova che il bene, intestato a persona interposta, sia, in
realtà, nella disponibilità del condannato; b) che il condannato non sia in grado
di giustificare la (legittima) provenienza del bene; c) che il valore del bene sia
sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dal Canarelli ai fini delle imposte sul
reddito o alla propria attività economica.

esaustiva motivazione, in quanto:
– la disponibilità del bene in capo al Canarelli è stata desunta dal rapporto di
convivenza con la Vathi all’epoca dell’acquisto e dall’aver egli provveduto
successivamente alla ristrutturazione dell’immobile, dall’essere di fatto
dimorante nello stesso prima dell’arresto e dall’avere, poi, chiesto ed ottenuto di
essere collocato in esso agli arresti domiciliari. Significativa, ai fini della
riconducibilità al proposto dell’immobile, è stato ritenuto anche l’esborso, da
parte sua, della quasi totalità della provvista necessaria all’acquisto, come
dimostrato dal fatto che due dei tre assegni circolari versati prima della stipula
del contratto definitivo, per l’importo complessivo di C 20.000, furono emessi
dalla Ca.Ri.Fano e dalla Ca.RI.Pesaro con provvista proveniente dal conto n.
0296591 della Ca.Ri.Fano, alimentato con rimesse provenienti dal Canarelli (il
conto in questione, intestato formalmente alla Vathi, registrava consistenti
movimentazioni di denaro afferenti alla Auto Italia srl, gestita di fatto dal
Canarelli). Inoltre, dal fatto che le rate (C 1.050 mensili) del mutuo contratto per
l’acquisto (ammontante ad C 100.000) sono state pagate dal Canarelli;
– circa la provenienza della provvista, indiscutibile è il fatto che lo stesso sia
stato acquistato con denaro del proposto, come evidenziato al punto precedente;
– in ordine alla sproporzione tra il valore del bene (C 140.000) e le attività del
Canarelli, decisivo è il rilievo che quest’ultimo ha dichiarato redditi da lavoro
dipendente, per il 2006 (anno di acquisto dell’appartamento), di C 16.000,
mentre non ha mai prodotto dichiarazioni per il periodo antecedente e quello
successivo, né è stato in grado di indicare fonti ulteriori di reddito in sede di
applicazione della misura.
Trattasi, all’evidenza, di motivazione completa, che investe tutte le condizioni
della misura, essendo state allegate circostanze che avallano concretamente
l’ipotesi della discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene
ed essendo stata vagliata la capacità economica del proposto all’epoca di
acquisizione del bene, sia sotto il profilo patrimoniale che reddituale,
evidenziando l’inadeguatezza della stessa in relazione all’acquisto effettuato.

7

Ebbene, su tali condizioni la Corte di merito ha fornito puntuale ed

Addirittura conducente verso l’inammissibilità del motivo è, poi, l’ulteriore
considerazione, fatta anche dal Pubblico Ministero concludente e condivisa da
questa Corte, che il ricorrente non contesta la titolarità dell’immobile e la
proprietà dello stesso, da lui ricondotte a Vathi Bukurie, né si afferma titolare di
un qualche diritto, di natura personale o reale, sul bene, e nemmeno accampa
diritti derivanti da possesso o da intestazione fiduciaria. Egli, infatti, contesta che
la donna sia un suo prestanome e si duole dell’assenza di prova in ordine
all’interposizione di persona. Inoltre, al fine di corroborare la tesi della proprietà

circostanza, relativa al mutuo, valorizzata dai giudici per provare la fittizietà
dell’intestazione (il fatto, cioè, che la pratica di mutuo, concesso dalla
Ca.Ri.Cesena, fosse contenuta in una cartella su cui era scritto il suo nome) e
afferma che la somma di C 1.050, corrispondente alla rata di mutuo versata
mensilmente, rappresentava il contributo mensile corrisposto alla compagna per
il mantenimento del figlio. Il tutto al fine di dimostrare la sua estraneità
all’acquisto e alla disponibilità del bene.
Trova pertanto applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte
(da ultimo, Cass., 15474 del 20/1/2102, Rv 252811), secondo cui in tema di
misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto terzo che si assume
interposto, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione
proposto dal soggetto presunto interponente che assuma l’insussistenza del
rapporto fiduciario, e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al
terzo intestatario, in quanto la legittimazione all’impugnazione spetta
unicamente a quest’ultimo, unico soggetto avente in ipotesi diritto alla
restituzione del bene. Né lo stesso può ritenersi pregiudicato dalla misura, in
quanto sempre titolare del diritto a rivendicare la proprietà del bene.

3. Consegue, per quanto esposto, che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili
o infondati. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/9/2

esclusiva in capo alla compagna, contesta la valenza dimostrativa della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA