Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7430 del 27/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7430 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
COLLEONI MICHELE N. IL 14/01/1976
avverso la sentenza n. 55/2010 GIUDICE DI PACE di GRUMELLO
DEL MONTE, del 26/05/2010
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/s9lte le conclusioni del PG Dott. 15
trte. t-e 744″

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/09/2013

< FATTO E DIRITTO Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, avverso la sentenza del Giudice di pace di Grumello del Monte, in data 26 maggio 2010, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere, nei confronti di Colleoni Michele, in ordine al reato di ingiuria, commesso 18 marzo 2008, in danno di Zera Fabio, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. La remissione era stata ritenuta tale, dal giudice, nella forma tacita e cioè soltanto in ragione del fatto che Deduce la violazione dell'articolo 152 comma due c.p., posto che anche in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la mancata comparizione della persona offesa non può essere considerata manifestazione della volontà di remissione della querela. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato. Come correttamente ricordato dal Procuratore generale requirente, dinanzi al Giudice di pace, la mancata comparizione della persona offesa viene ritenuta remissione di querela soltanto allorché sia stato presentato, dalla stessa, ricorso immediato al giudice, ai sensi dell'articolo 21, decreto legislativo n. 274 del 2000. Ove tali ipotesi non ricorra, vale il disposto dell'articolo 152 CP, che richiede una inequivocabile manifestazione di volontà, integrata da una condotta incompatibile con la volontà di insistere nella richiesta di punizione. Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 46088 del 30 ottobre 2008, hanno avallato il principio secondo cui, nel procedimento davanti al Giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen. (Conformi: N. 8372 del 2000 Rv. 217075, N. 12861 del 2005 Rv. 231688, N. 6771 del 2006 Rv. 234000, N. 28573 del 2007 Rv. 237100). Nel caso di specie, proprio tale regola di giudizio avrebbe dovuto essere applicata tenuto conto che la volontà tacita di rimettere la querela è stata desunta dalla mancata presentazione della persona offesa in giudizio, nonostante fosse stata avvertita esplicitamente di tale eventualità. PQM annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Grumello del Monte. Così deciso il 27 settembre 2013 Il Presidente r. il Cons. est. la persona offesa non si era presentata in giudizio, senza giustificato motivo.

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