Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 743 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 743 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCUSO ANTONIO N. IL 24/04/1988
avverso la sentenza n. 1977/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 22/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/11/2014

c. c.: 26-11-14

FATTO E DIRITTO
1 Mancuso Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con
la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado
per evasione dagli arresti domiciliari.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza nel caso di
specie del dolo di evadere e in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui
all’ultimo comma dell’art. 385 c.p.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la
censura é formulata in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta
delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di
rispondere.
Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, in quanto, oltre ad essere
formulato in termini del tutto generici, è palesemente infondato, avendo i Giudici di
merito correttamente rilevato che nel caso di specie non vi era stata da parte del
prevenuto alcuna costituzione in carcere o ad altra autorità competente alla sua
successiva traduzione.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, in data 26-11-14.

R.G. n. 12772-14

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