Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 743 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 743 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMEN HAMZA nato il 04/02/1985 a PALESTINA

avverso la sentenza del 16/10/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 16/10/2015,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE
UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE, in data 18/04/2013, nei confronti di AMEN
HAMZA in relazione al reato di cui alli art. 648 CP e all’art. 495 cod pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
-violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilita’ con specifico
riferimento alla erronea applicazione del reato di ricettazione anziché della

-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento
sanzionatorio, in particolare con riferimento alla omessa concessione delle
circostanze attenuanti generiche
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione , all’articolo 99
comma 4 cod pen non avendo la Corte contestualizzato la recidiva in relazione
alla persona dell’imputato.
I motivi di ricorso sono inammissibili.
Quanto al primo motivo di ricorso, il riferimento alla confessione intervenuta
in ordine al meno grave delitto di furto appare correttamente valutato nella
sentenza dei giudici di merito in relazione al fatto che l’ammissione dei fatti
risulta assolutamente generica e non permette una effettiva valutazione in
ordine alla veridicità delle circostanze riferite. Trattasi di motivazione congrua,
specifica, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e quindi priva di vizi
sindacabili in questa sede.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, riguardante l’omessa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che la mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione
esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione
(Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il
principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice
di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti (in questo caso i precedenti penali),
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609
del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane,
Rv. 248244).
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, riguardante il riconoscimento
della recidiva, deve osservarsi che la motivazione del provvedimento impugnato
fa esplicitamente riferimento alla motivazione del provvedimento di primo grado

fattispecie di furto.

operando una relatio in questa sede non oggetto di contestazione né sotto il
profilo della legittimità né sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione della
sentenza del giudice di primo grado.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il

M.0/2016

P.Q.M.

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