Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 743 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 743 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDUSSU RAFFAELE N. IL 14/08/1952
avverso la sentenza n. 6/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
CAGLIARI, del 08/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. “fniak ovko t4044 -70 .51,e0 1,efitte
che ha concluso per
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Udito, per 1 arte civile, l’Avv

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Data Udienza: 17/12/2013

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 8 ottobre 2012 la Corte di Assise di Appello di
Cagliari confermava la sentenza del 20 dicembre 2011, emessa dalla Corte di
Assise di Cagliari, che aveva dichiarato l’imputato Raffaele Baldussu colpevole del
reato di cui al capo F), di detenzione e porto illegali di un fucile da caccia non
identificato, fatto commesso in Ghineu-Costara, agro di Ussana, in data
antecedente e prossima al dicembre 2008 e, per l’effetto, esclusa la contestata
recidiva, riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, lo aveva

multa; la stessa Corte di primo grado aveva mandato assolto l’imputato per non
aver commesso il fatto dai restanti delitti di detenzione e porto illegali di varie
pistole, indicate ai capi D) ed E).
1.1A fondamento della decisione i giudici di merito ponevano con conforme
statuizione un compendio indiziario, ritenuto univoco e grave, costituito dalle
dichiarazioni rese da Andrea Testa, pastore che aveva lavorato alle dipendenze
dell’imputato e frequentato la sua persona ed i suoi averi, nonché dalle
dichiarazioni rese da Luisa Maria Angioni, già convivente dell’ex collaboratore di
giustizia Rocco Varacalli e da una conversazione ambientale registrata in data
20/3/2009. Ne avevano ricavato la prova del fatto che il Baldussu aveva detenuto
e portato in luogo pubblico un fucile, col quale aveva sparato ad un cane in
campagna alla presenza del Testa e che poi aveva consegnato al socio Varacalli
perché lo occultasse e quest’ultimo, come riferito dall’Angioni, aveva posto l’arma
all’interno di un tappeto dismesso collocato sopra il motore di una pompa di calore
nel terrazzino dell’abitazione che condivideva con l’Angioni, per poi riconsegnarlo
allo stesso Baldussu.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo dei suoi
difensori per chiederne l’annullamento per violazione e/o erronea applicazione
dell’art. 192 comma 2 cod. proc. pen. e mancanza ed illogicità manifesta della
motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, per avere la Corte di Assise
di Appello basato il proprio giudizio sulle dichiarazioni della teste Angioni in ordine
al prelievo effettuato dall’imputato del tappeto, che avrebbe contenuto il fucile, ma
senza considerare che la teste non aveva verificato il contenuto del tappeto, non
aveva saputo indicare il lasso di tempo intercorso tra il momento nel quale aveva
osservato il fucile e quello dell’asportazione, il che era tanto più rilevante in
quanto nessuno degli altri testi aveva mai riferito del possesso di un fucile da
parte dell’imputato. Inoltre, i giudici di appello avevano risolto in modo illogico il
contrasto fra quanto affermato dalla Angioni sulla presenza di due canne e quanto
riportato dal Testa sul fatto che l’arma era dotata di unica canna, sebbene la teste
avesse riferito di avere visionato il contenuto del tappeto; avevano ignorato i loro
stessi rilievi in ordine all’inattendibilità del Testa il quale nella conversazion
1

condannato alla pena di anno uno e mesi due di reclusione ed euro 400,00 di

intercettata aveva detto al Varacalli che si trattava del fucile che aveva ricevuto
dallo stesso interlocutore per “imboscarlo” e che di ciò non aveva detto nulla a
Raffaele Baldussu, il che smentiva il testimone quando aveva riferito che il
Varacalli non aveva disposto di armi. Per contro la Corte di secondo grado aveva
proceduto alla valutazione frazionata delle dichiarazioni del teste che non poteva
fungere da valido elemento di prova a carico dell’imputato, nemmeno a riscontro
di quanto affermato dall’Angioni.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.Le contestazioni mosse al giudizio di colpevolezza prendono in
considerazione soltanto parte del compendio indiziario, che le sentenze di merito
con conforme statuizione hanno valorizzato, e risultano palesemente prive di
fondamento. La sentenza impugnata con diffuso apparato argonnentativo ha
rilevato in primo luogo che la teste Angioni aveva riferito nel corso delle
dichiarazioni, rese nel processo dopo avere denunciato l’ex convivente Rocco
Varacalli per maltrattamenti, di avere potuto vedere all’interno della loro comune
abitazione di via Gladioli in Selargius un tappeto dal quale erano fuoriuscite le
canne di un fucile, la cui presenza aveva riscontrato sollevando un lembo del
tappeto e che il Varacalli aveva collocato nel terrazzino sopra il motore
dell’impianto delle pompe di calore sino a che Raffaele Baldussu si era presentato
a prelevarlo, portandoselo via con sé. Ha quindi considerato attendibili tali
indicazioni perché logiche, verosimili e provenienti da teste estranea ai fatti, che
con grande sforzo era riuscita ad emanciparsi dalla condizionante influenza
intimidatoria del Varacalli, contro il quale comunque non aveva dato prova di
nutrire sentimenti di odio o risentimento, né particolare “vis” accusatoria, né
l’aveva dimostrata in danno del Baldussu, verso il quale aveva avuto sentimenti
favorevoli, tanto da essere stata ritenuta credibile dagli stessi difensori dei
ricorrenti quando aveva di fatto scagionato Francesco Baldussu dall’accusa di
omicidio. E ciò non si vede per quale ragione non dovrebbe valere anche con
riferimento al ben più modesto addebito concernente il fucile da caccia.
Inoltre, il contenuto di tale deposizione è stato posto in relazione a quanto
riferito in dibattimento da Andrea Testa sull’utilizzo da parte del datore di lavoro
ed odierno imputato di un fucile per sparare in campagna ai cani che aggredivano
gli agnellini ed a quanto emerso da una conversazione ambientale, intercorsa con
il Varacalli, nella quale il Testa aveva rievocato l’episodio nel quale il Baldussu
aveva utilizzato il fucile contro l’ultimo cane rimasto in zona, che si era trovato di
fronte, ma che non era riuscito a colpire per avergli sparato senza aver preso la
mira. Nel corso del dialogo il Testa aveva aggiunto che si trattava del fucile che il
Baldussu aveva “lasciato” al Varacalli, ossia che gli aveva affidato perché

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Considerato in diritto

nascondesse, suscitando la reazione irata dell’interlocutore, che aveva negato la
circostanza, ben sapendo di stare registrando la conversazione ad uso degli
investigatori e temendo di avere in tal modo raccolto elementi indizianti a proprio
carico. A quel punto il Testa lo aveva incalzato ed aveva ribadito lo stesso concetto
con l’aggiunta che si trattava dell’arma datagli dal Baldussu per “imboscarla” e che
lo stesso Varacalli poi aveva consegnato a lui a tale fine senza che egli ne avesse
parlato con Raffaele.
1.1 La Corte di secondo grado ha anche già disatteso con motivazione logica,
compiuta e coerente le obiezioni, sollevate dalla difesa: ha, infatti, escluso con

ricorso, che il Testa nel dialogare col Varacalli avesse letto un “copione” o
comunque avesse consapevolmente riferito circostanze non veritiere per
agevolarlo e consentirgli di precostituirsi una prova contro il Baldussu; ha rilevato
che, se il tappeto non avesse più contenuto il fucile nel momento in cui l’imputato
l’aveva prelevato e portato con sé, tale sua condotta sarebbe rimasta priva di
senso logico, trattandosi di oggetto non avente valore ed interesse, perché
dismesso e macchiato da un cane, oltre che lasciato all’esterno della casa su un
terrazzino. Inoltre, l’imputato, né la difesa, nemmeno con il ricorso, hanno mai
negato che egli avesse realmente prelevato il tappeto, né offerto una spiegazione
sensata in chiave lecita su tale suo comportamento, tenuto sulla base di un
accordo raggiunto col Varacalli e non certamente con l’Angioni. Quanto alla
discrasia nella descrizione dell’arma ed al numero di canne di cui era dotata,
descritto in modo diverso dall’ Angioni e dal Testa, la Corte di merito ha ritenuto
irrilevante tale profilo, in quanto la donna non era esperta di armi, si era limitata a
dare una sbirciata dentro il tappeto ed aveva parlato della punta di due canne che
fuoriuscivano dall’involucro, in ciò rispondendo ad una specifica domanda della
difesa. E’ stato comunque evidenziato che già di per sé le informazioni fornite dalla
teste erano sufficienti a ritenere la responsabilità del ricorrente, contro il quale
anche la testimonianza del dipendente Testa era indicativa del suo possesso e
dell’utilizzo di un fucile da caccia, a prescindere dal numero di canne di cui era
stato dotato.
1.2 Non ha pregio nemmeno la censura che addebita alla sentenza
impugnata l’omessa considerazione del passaggio della conversazione intercettata
nella quale il Testa aveva contestato al Varacalli di avere ricevuto da lui il fucile,
frase che avvalorerebbe l’estraneità dell’imputato: premesso che i giudici di merito
hanno mostrato di essere consapevoli del tentativo del Testa di favorire e di
scagionare il Varacalli nel corso della sua deposizione dibattimentale e della
necessità di valutare con prudenza il suo apporto conoscitivo per la comunanza di
interessi con questi, hanno però al contempo valorizzato le emergenze della
conversazione captata perché, sebbene pilotata dal Varacalli, il discorso sugli spari
al cane aveva indotto il Testa in assoluta spontaneità ad aggiungere circosta

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ricchezza di argomenti, contestati in assenza di alcun profilo di originalità nel

imprevedibili per l’ex collaboratore, ossia l’incarico conferitogli dal Baldussu di
occultare il fucile per suo conto e soltanto dopo questa rievocazione aveva anche
ricordato che lo stesso Varacalli, ricevuta la richiesta del Baldussu, aveva a sua
volta chiesto a lui di occuparsene, al punto che il Varacalli aveva improvvisamente
abbassato il volume per impedire che fossero percepite le frasi che l’interlocutore
aveva continuato a ripetere, evidentemente al di fuori di qualsiasi eventuale
accordo. Tali rilievi, fedeli alla trascrizione della conversazione, alla sequenza
testuale delle frasi pronunciate, alla pronta e deliberata reazione del Varacalli,
risultano del tutto logici e non ricevono alcuna smentita con l’impugnazione, che si

che le stesse hanno ricevuto precisa conferma nel dialogo intercettato, mentre gli
addebiti di contraddittorietà e le pretese smentite in elementi estrinseci sono stati
solo genericamente affermati.
Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e,
tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al
versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima
equo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.

duole della valutazione frazionata delle dichiarazioni del Testa senza considerare

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