Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7428 del 27/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7428 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTECHIARO FILOMENA N. IL 14/11/1968
avverso il decreto n. 38/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del
08/03/2011
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/s, ptffe le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 27/09/2013

4-4

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione Montechiaro Filomena , quale terza interessata, avverso l’ordinanza della
Corte d’appello di Salerno in data 8 marzo 2011, con la quale è stato confermato il provvedimento di primo
grado, di rigetto della richiesta di revoca della confisca, disposta nel procedimento di prevenzione a carico
del padre, Montechiaro Luciano.
Quest’ultimo, il 30 novembre 1999 era stato destinatario di un decreto di applicazione delle misure di
locali intestati ai figli, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993.
Deduce
1)

la violazione di legge e la carenza assoluta di motivazione sul requisito della sproporzione dei beni
rispetto alle proprie capacità reddituali nonchè sulla ritenuta intestazione fittizia dei beni.
Ricorda il difensore di avere prodotto documentazione capace di dimostrare che la ricorrente aveva
conseguito un mutuo bancario ed era stata giudicata soggetto solvibile da parte dell’Istituto
mutuante, sicchè non aveva pregio l’affermazione, a questo punto meramente assertiva, a
proposito della assoluta sproporzione del bene sottoposto a misura ablativa, rispetto alle capacità
di reddito della ricorrente.

2)

la violazione di legge sul requisito della sproporzione del bene rispetto alle capacità di reddito lecito
del proposto per la misura di prevenzione personale.
Costui era stato ritenuto autore di fatti illeciti non meglio precisati mentre, per converso, l’unico
fatto illecito precisato, e cioè la condotta usuraria, risultava oggetto di una sentenza di assoluzione.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Come esattamente posto in evidenza dal Procuratore generale, la costante giurisprudenza di legittimità
osserva che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione
di legge e non si estende al controllo dell'”iter” giustificativo della decisione, a meno che questo sia del
tutto assente, nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge (Rv. 237277).
E se il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, non possono essere dedotti, con il
predetto mezzo di impugnazione, vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge,
come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta
illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e), stesso
codice (Rv. 248468).
Si è, cioè, precisato, sul tema, che nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto
ricorso per cassazione contro provvedimenti in tema di misure di prevenzione, rientrano la mancanza
assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate
all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di
legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma primo, lett.
e), cod. proc. pen..( Rv. 242916; conformi Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. (dep. 13/02/2004)
Rv. 226710; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239692).
La impugnabilità con ricorso per la sola violazione di legge è stata ribadita, da ultimo, con l’art. 27 che
richiama l’art. 10, del d. Igs. n. 159 del 2011.
1

prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca di un terreno di natura agricola, nonché di due

Nel caso di specie, pur essendo stata denunciata la mancanza assoluta di motivazione riguardo alla
documentazione prodotta, in tema di capacità reddituali della ricorrente, le argomentazioni e le doglianze
alle quali ha fatto ricorso la difesa mostrano di sollecitare, in realtà, una alternativa ricostruzione dei
rapporti economici della Montechiaro.
In particolare l’impugnante pone l’accento sul tema del mutuo che la ricorrente aveva- già nei motivi di
appello- sostenuto di avere conseguito, così fornendo la implicita dimostrazione della propria solvibilità
evidentemente accertata dalla Banca.
Ebbene la Corte non ha trascurato tale argomento ma ha esposto sia a pag. 10 che a pag. 11 della
ordinanza, le ragioni della infondatezza dell’assunto sulla “solvibilità”, così evitando di incorrere in quel
Anche a proposito della lamentata assenza di prova sul ricorso a redditi leciti ( della ricorrente o del
proposto) per l’acquisito dei beni confiscati, la Corte d’appello ha fornito una motivazione che è servita a
constatare come, la tesi delle ulteriori attività dalle quali Montechiaro Luciano avrebbe tratto i redditi per
l’acquisto degli immobili, consistesse in una mera allegazione, oltretutto affetta da incongruenze della
ricostruzione storica.
In conclusione è del tutto da condividere l’assunto del Procuratore generale secondo cui le censure della
ricorrente si risolvono in una mera ed ennesima richiesta di rivalutazione del materiale probatorio in sede
di legittimità, con la articolazione di un mero dissenso rispetto all’architettura argomentativa del decreto
impugnato, attraverso doglianze che, per la loro evanescenza e genericità, non oltrepassano la soglia
dell’ammissibilità. E, a tutto concedere, pervengono, nella stessa prospettiva del ricorrente, ad una
incompletezza motivazionale che, di per sé, non è censurabile in sede di legittimità in materia di misure di
prevenzione.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna della ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Così deciso il 27 settembre 2013

Il Presidente

il Cons. est.

“radicale vuoto” argomentativo che, solo, avrebbe fondato la denuncia di violazione di legge.

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