Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7427 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7427 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

nei confronti di
Rallo Vito Vincenzo, nato a Marsala il 7.1.1960; Raia Francesco, nato a
Marsala il 26.12.1967; De Vita Giuseppe Gaspare, nato a Marsala il
7.9.1972; Bilardello Maurizio, nato a Marsala il 7.12.1969
Letti gli atti ed udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Alfredo
Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per la correzione del
ruolo nel senso di cui alla motivazione;
letta la memoria depositata in cancelleria il 12.8.2013, con cui il
difensore di fiducia dell’imputato Bilardello Maurizio, chiede, in relazione
alla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 19.3.2013, la
correzione dell’errore materiale, facendo prevalere il dispositivo letto e
pubblicato in udienza sulla motivazione della suddetta sentenza.

Data Udienza: 26/09/2013

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 880, R.G. n. 22423/2012, pronunciata il
19.3.2013, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione,

De Vita Giuseppe Gaspare e Bilardello Maurizio avverso la sentenza
pronunciata il 23.11.2011 dalla corte di appello di Palermo, così
provvedeva, come da dispositivo letto in udienza: “annulla la sentenza
impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla
Corte di Appello di Palermo per nuovo esame sul punto. Rigetta nel
resto”;
considerato che, come segnalato anche dall’ufficio della procura generale
della Repubblica presso la corte di appello di Palermo, il dispositivo
riportato nella sentenza, depositata completa di motivazione, il
5.6.2013, risulta così formulato: “annulla la sentenza impugnata per
Rallo Vito Vincenzo e Raia Francesco Giuseppe limitatamente al
trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per
nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto”;
rilevato che l’evidenziata discrasia va risolta ritenendo un mero errore
materiale, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata il
19.3.2013, l’omessa indicazione che il disposto annullamento con rinvio
riguarda, limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio, le sole
posizioni processuali dei ricorrenti Rallo Vito Vincenzo e Raia Francesco
Giuseppe e non anche, come preteso dal difensore del Bilardello
Maurizio, altro ricorrente, la posizione di quest’ultimo o di De Vita
Giuseppe Gaspare;
considerato che a tale conclusione si perviene alla luce di un consolidato
orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui,
stante il carattere unitario della sentenza, le cui parti – motivazione e
dispositivo – si integrano naturalmente, concorrendo a rendere
comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, non sempre la loro
divergenza determina un contrasto risolvibile con il criterio della

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decidendo sui ricorsi presentati da Rallo Vito Vincenzo, Raia Francesco,

prevalenza del dispositivo e deducibile con ricorso per cassazione, con la
conseguenza che se la divergenza dipende da un evidente errore
materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il
contrasto è solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per
chiarire l’effettiva portata della motivazione al fine di individuare l’errore

rv. 226048; Cass., sez. V, 17.1.2013, n. 8363, R., rv. 254820;
Cassazione penale, sez. III, 20/02/2013, n. 19462, D., rv 255478);
rilevato, in particolare, che, nel caso di specie, il dispositivo pronunciato
in udienza va letto alla luce dei motivi di ricorso, che solo per il Rallo ed
il Raia erano limitati al profilo del trattamento sanzionatorio, sicché
appare del tutto evidente che l’omesso riferimento ai due ricorrenti nel
suddetto dispositivo è il frutto di una mero errore materiale, dovuto a
semplice dimenticanza;
considerato, pertanto, che, all’esito dell’odierna udienza camerale, si
deve disporre la correzione del dispositivo letto in udienza, come
trascritto nel relativo ruolo, nel senso di aggiungere dopo le parole
“annulla la sentenza impugnata”, l’inciso “per Rallo Vito Vincenzo e Raia
Francesco Giuseppe;
P.Q.M.
dispone la correzione del dispositivo letto in udienza il 19.3.2013 nel
senso che, dopo le parole “Annulla la sentenza impugnata”, sia aggiunto
l’inciso “per Rallo Vito Vincenzo e Raia Francesco Giuseppe”. Manda alla
cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Roma il 26.9.2013

e di eliminarne gli effetti (cfr. Cass., sez. VI, 23.5.2003, n. 25704, B.,

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