Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7426 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7426 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TESSITORE SAVERIO N. IL 16/10/1950
avverso la sentenza n. 21/2011 TRIBUNALE di GROSSETO, del
13/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2012

Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Vito D’Ambrosio, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
perché il reato è estinto per remissione della querela.
Udito, per il ricorrente, l’avv. Claudio Marconi, che si è associato alla
conclusione del Pubblico Ministero.

1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 13-3-2012, a conferma di quella
emessa dal locale Giudice di pace, ha condannato Tessitore Saverio a pena di
giustizia per reati di ingiuria continuata commessa in danno di Ferrari Andrea. In
particolare, per averlo apostrofato col termine “buffone” (capo A) nel corso di
un’udienza civile (il Ferrari, avvocato, difendeva e rappresentava la controparte)
e per avergli inviato due fax ugualmente lesivi del decoro professionale (capo B).
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona e di due
testi, nonché i fax allegati al fascicolo dibattimentale.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato lamentando la
manifesta illogicità della motivazione, sia in ordine alla condanna per il capo A)
che per il capo 8).

3. In data 5 dicembre 2012 è stato trasmesso a questa Corte verbale di
remissione della querela e contestuale accettazione degli interessati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reato va dichiarato estinto per remissione di querela.
Effettivamente Ferrari Andrea, con dichiarazione resa alla sezione di polizia
giudiziaria del Tribunale di Grosseto il 5-12-2012, ha rimesso la querela a suo
tempo presentata nei confronti di Tessitore Saverio. Quest’ultimo, nello stesso
contesto, ha accettato la remissione.
A quanto argomentato consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione
della querela.
Il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese
processuali, non essendosi diversamente convenuto nell’atto di remissione (art.
340 c.p.p., comma 4).

P.Q.M.

2

RITENUTO IN FATTO

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per
remissione della querela; condanna il querelato a pagare le spese processuali.

Così deciso il 6-12-2012

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