Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7425 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7425 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CORBISIERO ASSUNTA N. IL 16/09/1945
avverso la sentenza n. 31/2010 TRIBUNALE di VERONA, del
04/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2012

’a

Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile Pompili Daniela, l’avv. Paolo Palamara, che si è
associato alle conclusioni del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

dal locale Giudice di pace, ha condannato Corbisiero assunta a pena di giustizia
per il reato di minaccia commesso in danno di Pompili Daniela.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa,
giudicare coerenti e credibili, nonché di due testi.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata denunziando,
con unico motivo, il vizio di motivazione. Deduce che il giudice d’appello si è
limitato a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, che ha
dichiarato di condividere, senza fornire risposta alle doglianze formulate con
l’atto d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Il giudice d’appello, contrariamente all’assunto della ricorrente, non si è
limitato a recepire la motivazione del primo giudice, che pure ha dichiarato di
condividere, ma ha preso posizione sull’unico punto non esaminato dal giudice di
primo grado – la testimonianza di Rossini Anna Maria – e l’ha giudicata non
risolutiva, trattandosi di teste che non aveva assistito a tutti i fatti. Per il resto,
già il giudice di primo grado aveva apprezzato l’attendibilità della persona offesa
ed aveva esaminato e valutato la (parziale) discordanza tra la versione della
teste D’Auria e quella della Pompili in ordine al mezzo usato per minacciare (la
prima ha dichiarato di essere stata minacciata con un fondo di bottiglia e la
seconda ha parlato di un coltello) e l’ha giudicata poco significativa, in
considerazione del tempo trascorso dalla lite.
Trattasi di motivazione che fa corretta applicazione delle regole della
logica e dell’esperienza, per cui è certamente idonea a superare il vaglio di
legittimità, posto che compito della Corte di cassazione non è quello di operare
una nuova valutazione del materiale probatorio, ma di scrutinare il percorso
logico-argomentativo del giudice di merito e di censurarlo solo in presenza di
uno scostamento dalle regole sopra specificate.

2

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 4/4/2011, a conferma di quella emessa

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6/12/2012

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