Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7424 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7424 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Cassaro Castrense, nato a Palermo, il 12/12/1950;

avverso la sentenza del 24/10/2012 del Giudice di pace di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 24 ottobre 2012 il Giudice di Pace di Catania condannava Cassaro
Castrense per i reati di ingiuria e minaccia commessi ai danni di Manino Concetta e
ritenuta la continuazione tra gli stessi irrogava all’imputato la pena di euro 550 di
multa.

Data Udienza: 28/11/2013

2. Avverso la sentenza ha proposto appello a mezzo del proprio difensore l’imputato,
deducendo: a) l’intervenuta prescrizione di entrambi i reati contestati; b)
l’inutilizzabilità della deposizione del teste verbalizzante Bonamico Gaetano, in quanto
acquisita in violazione dei presupposti di cui all’art. 32 d. Igs. n. 274/2000, mentre il
teste medesimo sarebbe stato irritualmente esaminato sulle dichiarazioni rese
dall’imputato nell’immediatezza dei fatti e senza la presenza del difensore; c) vizi
motivazionali del provvedimento impugnato in ordine alla prova della responsabilità

racconto.

3.

Con provvedimento del 28 marzo 2013 il Tribunale di Catania disponeva

trasmettersi gli atti a questa Corte, previa riqualificazione dell’appello in ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 568 comma 5 c.p.p., rilevando come l’imputato non avesse
impugnato anche il capo della sentenza relativo alle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Suprema Corte è stata irritualmente investita dell’impugnazione proposta
dall’imputato sulla base dell’erronea qualificazione della medesima da parte del
Tribunale di Catania, competente a decidere l’appello di cui era stato legittimamente
investito.
In proposito va innanzi tutto rilevato che – contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale – l’atto d’appello (nella prima pagina) contiene l’espressa impugnazione
anche del capo della sentenza relativo alla condanna dell’imputato al risarcimento del
danno e comunque che questi ha appellato i punti del provvedimento riguardanti la
sua responsabilità. Deve pertanto ribadirsi l’oramai consolidato insegnamento di
questa Corte per cui è ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza
del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria, ancorché non specificamente
rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte
civile, in quanto l’art. 37 d. Igs. n. 274/2000 deve essere coordinato con la
disposizione di cui all’art. 574, comma quarto, c.p.p., per la quale l’impugnazione
proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato
estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi
quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto
nell’affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. 6952/12 del 29
novembre 2011, Calò, Rv. 252944).
Riqualificata l’impugnazione come appello, gli atti devono dunque essere ritrasmessi al
Tribunale di Catania per la celebrazione del relativo giudizio.
P.Q.M.

del Cassaro, all’attendibilità della persona offesa ed alla verosimiglianza del suo

Riqualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Catania per il relativo giudizio.

Così deciso il 28/11/2013

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