Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7424 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7424 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SOTTILE SILVANA N. IL 27/01/1967
avverso la sentenza n. 805/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
25/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2012

Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Vito D’Ambrosio, che ha chiesto l’annullamento senza rinvia della sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste.
Udito, par la ricorrente, l’avv. Francesco Costantino, che si è associato alle
conclusioni del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO

quella emessa dal Tribunale di Termini Imerese, ha condannato Sottile Silvana a
pena di giustizia per il reato di bancarotta documentale (art. 217 L.F.) commesso
quale amministratrice della “Agriturist La Pergola di Sottile Silvana & C. Snc”,
dichiarata fallita in data 16-5-2005.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata lamentando, con
unico motivo, violazione di legge e illogicità della motivazione. Deduce che
l’imputata acquistò le quote di una preesistente società in nome collettivo in data
29-9-2003, al fine di esercitare l’attività di ristorazione, e che nello stesso giorno
fu sequestrato, ad opera dei carabinieri, il locale in cui avrebbe dovuto svolgere
l’attività, per via di lavori abusivi effettuati dal proprietario, con la conseguenza
che l’attività commerciale non ebbe mai inizio. Non ebbe svolgimento, aggiunge,
nemmeno il rapporto locativo; la società fu dichiarata fallita per debiti maturati
precedentemente al suo ingresso nella compagine societaria. Nessun obbligo di
tenuta delle scritture contabili era mai sorto in capo alla ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
La Sottile è stata condannata perché, avendo acquistato le quote di una
società in nome collettivo in data 29-9-2003, ed essendone divenuta
amministratrice, omise la tenuta delle scritture contabili fino al fallimento,
dichiarato due anni dopo. Trova pertanto applicazione il consolidato
orientamento di questa Corte, secondo cui il delitto di bancarotta semplice (art.
217 I. fall.) è reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano
ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che
lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l’esatta
conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi.
Pertanto, la fattispecie incriminatrice – consistendo nel mero inadempimento di
un precetto formale (il comportamento imposto all’imprenditore dall’art. 2214
c.c.) – integra un reato di mera condotta, che si realizza anche quando non si

2

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 25-11-2011, in riforma di

verifichi, in concreto, danno per i creditori. L’obbligo di tenere le scritture
contabili non viene meno se l’azienda non abbia formalmente cessato l’attività,
anche se manchino passività insolute, ma viene meno solo quando la cessazione
dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle
imprese (Ex multis, Cassazione penale, sez. V, 19/04/2011, n. 20911). Questa
regola vale, a maggior ragione, nel caso di specie, giacché la Sottile subentrò,
nel 2003, nella posizione di socio e nella carica di amministratrice della snc
Agriturist La Pergola, per cui assunse gli obblighi di tenuta della documentazione
giuridiche attive e passive maturate sotto la precedente gestione e maturò altri
obblighi fino al fallimento. Non ha rilievo, quindi, l’arresto dell’attività
“caratteristica” per effetto del sequestro dell’immobile, giacché la necessità di
ricostruzione del patrimonio dell’impresa e delle sue vicende economiche e
finanziarie rimase immutata. Non corrisponde alla realtà, poi, che “l’attività
economica non ebbe mai inizio”, come sostenuto dal difensore della ricorrente,
giacché ciò che va considerato, per l’individuazione della situazione fattuale
generatrice dell’obbligo, non è l’attività economica della Sottile, ma l’attività
economica della società: attività che era iniziata molto tempo prima ed aveva
subito solo un’interruzione per effetto del sequestro.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6-12-2012

incombenti sull’impresa, che rimase in vita e conservò la titolarità delle situazioni

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