Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7423 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7423 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
LATORRE GIUSEPPINA N. IL 25/04/1976
avverso la sentenza n. 303/2011 GIUDICE DI PACE di TARANTO, del
05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OrgAIA
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Taranto, con sentenza del 5 ottobre 2012, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Latorre Giuseppina per i reati di
ingiurie e minacce in danno di Granata Teresa per intervenuta remissione tacita

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto il
quale lamenta, quale unico motivo, la violazione di legge non potendo
condividersi, per contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità,
l’assunto del giudicante di merito circa l’applicabilità della suddetta formula
assolutoria sulla base della mera assenza al dibattimento della parte querelante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul contrasto di
giurisprudenza evidenziatosi a seguito di alcune decisioni in senso contrario alla
prevalente giurisprudenza, hanno statuito, con la sentenza n. 46088 del 30
ottobre 2008, che: “all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente
disciplinata dagli articoli 21, 28 e 30 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.
274, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la
sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di
querela”, in ciò confermando l’indirizzo prevalente secondo cui non si ha
remissione tacita della querela nel caso di omessa comparizione dell’offeso dal
reato nel processo penale, trattandosi di comportamento omissivo, improduttivo
di qualsiasi effetto sulla procedibilità dell’azione penale; né alla omessa
comparizione può attribuirsi l’anzidetto valore, previamente notificando alla
persona offesa l’avvertimento che la sua assenza sarebbe interpretata come
remissione tacita della querela, posto che questa, che è solo extraprocessuale,
non può essere integrata da un comportamento processuale (v. Cass. Sez. V, n.
6771 del 12 dicembre 2005).
3. Il ricorso va pertanto accolto e l’impugnata sentenza annullata con
rinvio al Giudice di pace di Taranto per un nuovo giudizio.
P.T.M.

1

di querela.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di
Taranto per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

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