Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7422 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7422 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Torriani Giulio, nato a Milano il 16/08/1961

avverso la sentenza del 17/06/2011 del Tribunale di Ivrea

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Marco Sizzi, che ha concluso per raccoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentellita del Giudice di
pace di Ivrea del 26/05/2010, con la quale Giuliano Torriani veniva condannato

1

Data Udienza: 06/12/2012

alla pena di €.600 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte
civile, per il reato continuato di cui agli artt.594 e 612 cod. pen., commesso
l’08/01/2006 in Cascinette d’Ivrea in danno di Flavio Giolito, rivolgendogli nel
corso di una telefonata espressioni ingiuriose e la minaccia di «spaccargli la
testa».

2. L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
2.1. Sul rigetto dell’eccezione di tardività del deposito in primo grado della

nell’inconferente riferimento del Tribunale alla possibilità per la parte civile non
ancora costituita di chiedere l’ammissione di prove ai sensi dell’art.90 cod. proc.
pen., osservando che tale facoltà deve comunque essere esercitata nei termini di
cui all’art.468 cod. proc. pen., il che non avveniva nella specie laddove la parte
civile si costituiva all’udienza dibattimentale del 20/06/2007 chiedendo
contestualmente l’ammissione dei testi, e che comunque tale ammissione può
essere richiesta solo dalle parti processuali, quale non è la persona offesa.
2.2. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce mancanza di
motivazione nella valutazione della registrazione della telefonata effettuata dalla
persona offesa, ed in particolare sull’ammissione della persona offesa in ordine
all’essere stata detta registrazione azionata solo alcuni minuti dopo l’inizio della
conversazione e sulla possibilità che nella parte non registrata l’imputato avesse
ricevuto insulti dalla persona offesa, con la conseguente ravvisabilità della
scriminante della provocazione.
2.3. Sulla liquidazione della somma a titolo di risarcimento del danno, il
ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione, laddove faceva riferimento
all’accertamento peritale di una depressione reattiva che compariva nella
persona offesa al verificarsi di fatti quale quello contestato, rispetto alle effettive
conclusioni della consulenza tecnica ed alla certificazione del medico curante
sulla preesistenza e la dipendenza da altre cause della condizione depressiva.
Lamenta inoltre mancanza di motivazione sulle conclusioni del consulente della
difesa in ordine all’irrilevanza sulla descritta situazione della telefonata

di cui

all’imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita tardività del deposito in primo
grado della lista testimoniale della parte civile è infondato.

2

lista testimoniale della parte civile, il ricorrente deduce violazione di legge

L’essersi la parte civile costituita all’udienza dibattimentale, e quindi oltre il
termine previsto dall’art.468, comma primo, cod. proc. pen. per la presentazione
delle liste testimoniali, dato sul quale il ricorrente incentra la propria
argomentazione, non privava infatti la predetta parte del diritto di richiedere
l’assunzione di propri mezzi di prova ai sensi dell’art.493, comma terzo, cod.
proc. pen.; l’ammissione e l’acquisizione di tali proveVàvvenivano pertanto in
violazione di specifici divieti di legge (Sez. 3, n. 16868 dell’08/03/2005, Di
Giovannantonio, Rv. 231983). Correttamente l’eccezione difensiva veniva

2. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato
è anch’esso infondato.
La tesi difensiva della possibilità che, precedentemente alla parte registrata
della conversazione fra il Torriani ed il Giolito, quest’ultimo abbia profferito
espressioni ingiuriose nei confronti dell’imputato, veniva valutata nella sentenza
impugnata, osservandosi come nulla fosse emerso in tal senso dagli atti; e con
ciò il Tribunale richiamava implicitamente quanto già più ampiamente osservato
nella decisione di primo grado, ove si rilevava come non vi fosse alcun elemento
che consentisse di ipotizzare fondatamente che nel colloquio non registrato il
Giolito avesse tenuto un comportamento offensivo, e come anzi dati di segno
contrario emergessero dalla mancata presentazione di alcuna querela da parte
del Torriani. A questo, il ricorrente oppone unicamente una diversa valutazione,
riferita alla progressiva alterazione del Giolito nel corso del colloquio, descritta
dai testimoni, e quindi alla mera astratta possibilità di una condotta ingiuriosa
della stessa, che non consente di ritenere logicamente viziata l’argomentazione
dei giudici di merito.

3. Il motivo di ricorso relativo alla liquidazione della somma a titolo di
risarcimento del danno è inammissibile.
Il ricorrente ripropone invero i temi della preesistenza della condizione
depressiva della parte offesa e della difficoltà di ricondurre un aggravamento di
tale condizione agli effetti della condotta contestata, che venivano presi in
considerazione dal Tribunale nel ridurre la misura del risarcimento dalla somma
di €.6.000 liquidata in primo grado e quella di €.1.500, adeguata al danno
morale riconducibile all’offesa propria della condotta ingiuriosa e minacciosa in
quanto tale. E su quest’ultimo aspetto il ricorso non propone censure specifiche.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3

pertanto respinta.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 06/12/2012

Il Presi ente

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