Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7421 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7421 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO
nei confronti di:
1) DE SIMONE ANDREA N. IL 27/10/1954
2) CARPINELLI UGO N. IL 03/08/1952 * C/
3) MARTINANGELO CORRADO N. IL 18/01/1964 * C/
avverso la sentenza n. 313/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Yt Cr.
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che ha concluso per J r

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per la parte civile, l’Avv S, ‘ -& (7) (.)‘ O
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Data Udienza: 30/11/2012

Uditi difensor Avv. W, 7

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RITENUTO IN FATTO

LA seguito di appello proposto da Ugo CARPINELLI e Corrado MARTINANGELO, la Corte di
Appello di Salerno, con sentenza in data 19-12-2011, riformando quella di condanna del
Tribunale della stessa città del 24-6-2008, li assolveva, con la formula perché il fatto non
costituisce reato per l’esercizio del diritto di critica, dal reato di diffamazione a mezzo stampa
in danno di Andrea De Simone.
provinciale), in interviste rilasciate a quotidiani locali usciti il 4-4-2003, avevano attribuito,
nella sua qualità di consigliere regionale presidente della terza commissione regionale per
l’agricoltura, di aver ritardato l’espressione del parere di competenza di tale commissione in
relazione all’approvazione del realizzando Parco regionale dei Picentini, disponendo l’audizione
delle associazioni ambientaliste, al fine di assumersi i meriti dell’iniziativa e quindi a scopo di
propaganda politica, mettendo così in pericolo il finanziamento della comunità europea per quel
progetto.
2. La corte territoriale, ribaltando la decisione di primo grado, riteneva che, alla stregua delle
emergenze processuali, la notizia fosse in primo luogo vera, essendo risultato, da un lato, che
nell’iter del rilascio del parere di competenza della commissione presieduta dal De Simone
erano state inserite delle consultazioni non indispensabili, dall’altro che, almeno con
valutazione ex ente, era ipotizzabile, per effetto del protrarsi dei tempi, il rischio di perdita del
finanziamento della comunità europea. Rilevava in secondo luogo che la notizia era di interesse
pubblico e non erano stati superati i limiti della continenza dal momento che l’esercizio della
critica politica da parte dei prevenuti, stigmatizzando le scelte discrezionali e di pubblica
rilevanza dell’antagonista politico, era avvenuto con correttezza di espressioni, ancorchè aspre
e di immediato impatto emotivo.
3. Avverso la decisione di proscioglimento hanno proposto ricorso il PG, su richiesta della parte
civile, e la parte civile De Simone, tramite il difensore avv. N. Scarpa, chiedendone
l’annullamento.
4. Il PG deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 51 cod. pen. e
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Pur riconoscendo tanto la veridicità della notizia quanto la sua rilevanza per l’interesse
pubblico, riteneva superato il limite della continenza in quanto le espressioni usate erano non
solo veementi ed accese, ma trasmodavano in attacco personale e in contumelie lesive
dell’integrità morale del De Simone, tacciandolo di inadeguatezza all’esercizio della carica
politica ricoperta.
5. Il ricorso della parte civile è articolato in sei motivi.
5.1 Violazione di legge in relazione all’art. 605 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto
la corte di Salerno non aveva motivato plausibilmente le ragioni del proprio convincimento, non
aveva esaminato tutti gli elementi a disposizione e non aveva applicato le regole della logica e i

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A quest’ultimo i predetti (nella rispettiva veste di sindaco di Giffoni Valle Piana e di consigliere

criteri stabiliti per la valutazione delle prove, non rispettando il principio del dovere di
motivazione rafforzato.
5.2 Violazione di legge e di norme stabilite a pena di nullità (artt. 90 e 121 cod. proc. pen.
anche in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.) e omessa motivazione in ordine alla memoria
depositata dalla difesa della parte civile all’udienza del 19-12-2011, di cui la corte territoriale
avrebbe dovuto tener conto nella decisione.
5.3 Violazione di legge e di norme processuali per avere la corte territoriale affermato in
di sospensione intervenuti in primo grado che la facevano slittare al 28-5-2012, e trascurando
che, all’udienza del 19-12-2011, gli imputati, con dichiarazione scritta depositata dai difensori,
avevano rinunciato alla prescrizione.
5.4 Violazione di legge e di norme processuali, mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione. La corte salernitana, nel riformare la sentenza di primo grado, che
aveva ritenuto che la p.o. era stata qualificata nelle interviste come un incapace, avrebbe
dovuto, come da costante indirizzo giurisprudenziale di questa corte, confutare specificamente
le argomentazioni alla base della prima decisione spiegando i motivi della mancata
condivisione, non limitarsi ad esprimere in modo generico una differente valutazione.
5.5 Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e dell’art. 51 cod. pen., vizio di motivazione in
ordine alla valutazione della prova. La corte territoriale aveva trascurato che le espressioni
usate travalicavano i limiti della verità e della pertinenza nonché della continenza, avendo i
prevenuti affermato fatti inventati (e cioè che la commissione doveva apporre un semplice
timbro) o non veri (un anno di ritardi nella procedura, mentre De Simone si era insediato pochi
giorni prima) e avendo attaccato direttamente la persona della p.o. laddove avevano parlato di
‘dilettanti allo sbaraglio’, di rievocazione dello sbarco e di acquisto di una divisa da marine,
mettendone in discussione la professionalità del ruolo istituzionale, mentre il parere sul
realizzando parco era stato espresso dalla commissione il 9-4-2003, quindi solo cinque giorni
dopo la pubblicazione delle interviste. Seguiva un lungo excursus, finalizzato a sostenere la
deduzione del vizio di inosservanza delle regole di valutazione della prova e del vizio di
motivazione, delle dichiarazioni testimoniali e di quelle spontanee di Carpinelli, queste ultime
ritenute espressione di forte acrimonia nei confronti della p.o., responsabile di essere passato
alla corrente bassoliniana del partito. Il ricorrente sosteneva poi che dal raffronto tra le due
decisioni, quella di secondo grado risultava talmente succinta da riguardare soltanto gli
elementi funzionali al riconoscimento dell’esimente, mentre tutti gli altri erano stati
pretermessi.
5.6 Violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen., vizio di motivazione. La corte territoriale non
avrebbe rispettato l’obbligo di fedeltà del testo della decisione agli atti processuali probatori
(c.d. contraddittorietà processuale) non avendo tenuto conto che gli imputati nelle interviste
avevano valorizzato fatti non veri senza aver dimostrato di aver scelto con accortezza le fonti

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sentenza che la prescrizione sarebbe decorsa il 4-4-2012, senza tener conto di ulteriori periodi

informative, e avevano usato un linguaggio che, pur tenuto conto del mutamento della
sensibilità sociale, trascendeva nell’attacco della sfera personale e morale della p.o..
Vizio di motivazione era da ultimo dedotto anche in relazione alla revoca delle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del PG è inammissibile.
per l’interesse pubblico, le censure di erronea applicazione della legge penale in relazione al
riconoscimento della continenza e di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione
sul medesimo tema, risultano caratterizzate da genericità in quanto, essendo imperniate
sull’uso da parte dei prevenuti intervistati di espressioni non solo veementi ed accese, ma
trasmodanti in attacco alla sfera personale e morale del De Simone, non sono corredate
dall’indicazione delle ragioni di tale ritenuto attacco e quindi del superamento dei limiti della
continenza. Superamento contraddittoriamente ancorato al giudizio di inadeguatezza
all’esercizio della carica, trascurando che la figura morale del diffamato, la cui tutela, secondo
consolidata giurisprudenza di questa corte, prevale sull’esercizio del diritto di critica, è distinta
da quella lato sensu professionale.
3. Il ricorso della parte civile è nel complesso da rigettare.
4. Il primo e il secondo motivo sono affetti da aspecificità.
4.1 L’addebito formulato con il primo motivo, di violazione dell’art. 605 cod. proc. pen. e di
vizio di motivazione, che si sostanzia nella violazione del dovere di motivazione rafforzato in
caso di sentenza di secondo grado che riformi totalmente quella precedente, non risulta
accompagnato dall’indicazione degli argomenti della decisione di primo grado pretermessi dalla
corte territoriale, o infedelmente rappresentati, che avrebbero condotto ad un esito
processuale favorevole al prevenuto, mentre la censura, di cui al secondo motivo, di violazione
di legge e di norme stabilite a pena di nullità, nonché di omessa motivazione in ordine alla
memoria depositata dalla difesa della parte civile all’udienza del 19-12-2011, pecca del pari di
genericità. Invero il ricorrente, essendosi limitato a lamentare il mancato esame della predetta
memoria, ha omesso di indicare le ragioni per le quali essa, se tenuta in considerazione,
avrebbe dovuto portare alla conferma del verdetto assolutorio.
5. Del tutto inconducente il terzo motivo di gravame. Mentre è qui il caso di ricordare solo per
incidens il prevalente orientamento di questa corte a tenore del quale la rinuncia alla
prescrizione è inefficace se antecedente, come nella specie, al maturare della causa estintiva,
si osserva che, non essendo comunque la prescrizione decorsa al momento della pronuncia di
secondo grado, le osservazioni del ricorrente circa l’erroneo calcolo del relativo termine da
parte della corte salernitana, sono irrilevanti in quanto l’errore è rimasto privo di qualunque
ripercussione sulla pronuncia impugnata.

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2. Premesso che il ricorrente non dubita né della veridicità della notizia né della sua rilevanza

6. Il quarto motivo, che attacca la decisione di secondo grado, con le censure di violazione di
legge e di norme processuali, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, sotto il profilo del mancato rispetto del dovere di motivazione rafforzato, è
infondato.
La censura non coglie nel segno laddove addebita alla corte salernitana di non aver confutato
specificamente le argomentazioni della prima decisione in ordine all’accusa di incapacità mossa
alla p.o. dai due imputati. Invero, premesso che tale accusa è formulata dai prevenuti, nelle

‘dilettanti allo sbaraglio’, ‘giocolieri della politica’, ‘turista della politica’, e come confermano la
rievocazione dello sbarco degli alleati e l’invito al De Simone ad indossare una divisa da

marine), mentre quella effettiva è piuttosto di propaganda politica effettuata ritardando i tempi
di realizzazione dell’istituendo parco, onde lucrare i meriti -ovviamente a livello
politico/elettorale- dell’iniziativa, essa si risolve, come ritenuto nel provvedimento impugnato,
in un giudizio critico delle scelte politiche effettuate, e non in un diffamatorio attacco alla
persona.
6.1 Infatti la consultazione delle associazioni ambientaliste era pacificamente -sia secondo il
giudice di primo grado, che secondo il PG ricorrente, il quale non ha contestato la verità della
notizia- un di più, oggetto di scelta discrezionale, che poteva essere criticata data la prossimità
della scadenza dei termini per il completamento della procedura e tenuto conto del pericolo,
insito in tale prossimità e quindi plausibile con valutazione

ex ante, di perdita del

finanziamento europeo.
6.2 Nella specie risulta osservato il principio affermato dalla sentenza Mannino delle sezioni
unite penali di questa corte (Cass. 33748/2005) per il quale il giudice di appello che riformi
totalmente -soprattutto quando, tale era il caso esaminato, opposto al presente, all’assoluzione
sostituisca l’affermazione di colpevolezza dell’imputato- la sentenza di primo grado, laddove
questa sia caratterizzata da un solido impianto argomentativo, ha l’obbligo non solo di
delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, ma
anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione
della prima sentenza e di dimostrarne con rigorosa analisi critica l’incompletezza o
l’incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma.
6.3 Invero nel caso in esame la divergenza tra le due decisioni sta soprattutto
nell’accertamento del superamento o meno della soglia della continenza, questione che la
sentenza di secondo grado affronta e risolve con una valutazione difforme da quella di primo
grado, tuttavia solidamente ancorandola al contenuto delle interviste rilasciate dagli imputati ai
giornali.
Interviste che, come ineccepibilmente osservato in sentenza, sostanzialmente stigmatizzavano
la strumentalizzazione a fini di propaganda politica, da parte del De Simone (reo agli occhi
degli intervistati di essere passato a corrente diversa del partito), di una opzione discrezionale
nell’ambito della procedura di espressione del parere sul realizzando parco.

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interviste rilasciati ai giornali, in termini ironici (come denota l’uso di espressioni quali

6.4 E poiché la convocazione delle associazioni ambientaliste non era imposta dalla legge,
anche se poteva essere oggetto di prassi, mentre era plausibile, come già sopra rilevato, il
pericolo, per quanto astratto, di perdita del finanziamento essendo imminente il termine di
scadenza della concessione dello stesso, risultano rispettati non solo la verità della notizia (che
nel caso del diritto di critica ha una valenza attenuata rispetto all’esercizio del diritto di
cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può
pretendersi rigorosamente obiettivo: Cass. 4938/2010, 43403/2009) e l’interesse pubblico alla
6.5 Si tratta infatti di un giudizio critico avente ad oggetto l’operato politico della p.o., che, in
quanto tale, come correttamente ritenuto dalla corte del territorio, giustifica l’uso di
espressioni aspre, accese, di impatto emotivo e di rapida suggestione, nonché oggettivamente
offensive, purché, s’intende, non trasmodi in gratuita ed immotivata aggressione alla sfera
privata del destinatario e non ne attinga l’onore, il decoro e la reputazione, che sono beni
giuridici personali, tuttavia non vulnerati quando le espressioni adoperate investono una sua
scelta politica, come si verifica nel caso di specie, in cui i giudizi espressi dagli imputati
risultano sempre inscindibilmente collegati al comportamento tenuto dal De Simone nella
qualità di presidente della terza commissione regionale per l’agricoltura.
7. Il quinto ed il sesto motivo involgono questioni che possono essere esaminate
congiuntamente, essendo il secondo sostanzialmente assorbito dal primo, e che investono in
gran parte temi già esaminati.
7.1 Infondata è la censura di malgoverno dei criteri di valutazione della prova, prospettata sia
sotto il profilo violazione di legge che del vizio di motivazione. Invano la parte civile ricorrente
invoca la violazione del principio di verità della notizia sostenendo che i prevenuti avevano
affermato fatti inventati (quali quello che la commissione doveva limitarsi ad apporre un
timbro) o non veri (attribuendo un anno di ritardi al De Simone che invece si era insediato solo
da pochi giorni).
A parte il fatto che la doglianza non investe il nucleo centrale delle interviste, ma aspetti
marginali della vicenda, tale assunto trascura di considerare che la riduzione del ruolo della
commissione a quello di apporre un semplice timbro, appare ictu °cui/ metaforica e finalizzata
a stigmatizzare, con tono sarcastico, la non necessità di dilatazioni di una procedura orientata
all’espressione di un parere, mentre il ritardo di un anno non è, a ben vedere, attribuito
specificamente alla p.o., ma anche alle lungaggini in precedenza verificatesi.
7.2 Il richiamo ai ‘dilettanti allo sbaraglio’ e l’uso di consimili espressioni sono stati poi
logicamente ritenuti in sentenza, come già sopra evidenziato, frutto di mordace critica politica,
piuttosto che significativi di attacco alla sfera morale del De Simone, essendone messa in
discussione non già la dignità, ma la professionalità nell’esercizio di un ruolo politico, mentre la
circostanza che il parere sul realizzando parco sarebbe stato espresso dalla commissione il 9-42003, solo cinque giorni dopo la pubblicazione delle interviste, è argomento non utilizzabile dal
punto di vista accusatorio, inerendo a circostanza successiva al rilascio delle interviste da parte
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conoscenza della stessa, ma anche la continenza delle espressioni usate.

degli imputati, in allora non prevedibile, e che potrebbe addirittura essere stata influenzata
dalla pubblicità data alle modalità di svolgimento della procedura.
7.3 Né, ad asseverare la deduzione del vizio di inosservanza delle regole di valutazione della
prova e del vizio di motivazione, vale il lungo excursus delle dichiarazioni testimoniali e di
quelle spontanee di Carpinelli, dal momento che la corte territoriale risulta averne tenuto conto
peraltro evidenziando che da esse risultava che la consultazione delle associazioni
ambientaliste non era indispensabile.
decisioni, quella di secondo grado risulterebbe talmente succinta da aver pretermesso gli
elementi sfavorevoli agli imputati, sia perché questi ultimi non sono stati indicati, sia perché il
rispetto dell’obbligo di motivazione rafforzato non si misura sulla lunghezza della motivazione,
ma sul contenuto di essa, che nella specie, per quanto sintetico, investe in modo esaustivo
tutti i passaggi del riconoscimento dell’esercizio del diritto di critica politica.
7.5 Generica e comunque manifestamente infondata è, da ultimo, la deduzione del vizio di
motivazione in ordine alla revoca delle statuizioni civili, revoca automatica a fronte
dell’assoluzione degli imputati.
8. Al rigetto del ricorso della parte civile segue la condanna della stessa al pagamento delle
spese processuali.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PG.
Rigetta il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali.
Roma, 30.11.2012
Il consigliere estensorg

PrACIJ

7.4 Manifestamente infondato è poi il rilievo del ricorrente che dal raffronto tra le due

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