Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7421 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7421 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Palermo nel procedimento nei confronti di:
Giusino Irene, nata a Palermo, il 2/1/1943 ;

avverso la sentenza del 29/5/2012 del Giudice di Pace di Palermo ;
visti g li atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consi g liere Dott. Luca Pistorelli ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore g enerale Dott. Oscar
Cedran g olo, che ha concluso per il ri g etto del ricorso ;
udito per l’imputata l’avv. Roberta Toma, che ha concluso chiedendo il ri g etto del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 28/11/2013

1.Con sentenza del 29 maggio 2012 il Giudice di Pace di Palermo dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Giusino Irene per il reato di ingiuria, rilevandone
l’improcedibilità per difetto di querela. In particolare, la querela proposta dalle persone
offese con atto depositato presso la Procura della Repubblica di Palermo veniva
giudicata invalida in quanto solo in calce all’ultimo foglio di cui si componeva il
documento erano state apposte le firme dei querelanti e la loro autenticazione, nonchè
il timbro e la sottoscrizione dell’autorità che ne aveva attestato la ricezione,

stessi querelanti degli altri fogli, nè la data di effettiva presentazione dell’istanza
punitiva.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Palermo deducendo l’errata applicazione degli artt. 333 e 337 c.p.p., in quanto le
suddette disposizioni non imporrebbero alcuna delle formalità ritenute necessarie dal
Giudice di Pace per la validità della querela.

3. Con memoria depositata il 23 settembre 2013 le parti civili Ferrito Corrado e
Giusino Benedetto Benito a loro volta evidenziavano l’illegittimità della sentenza
impugnata, rilevando l’estraneità dei requisiti individuati dal Giudice di Pace alle
condizioni di validità della querela poste dalla legge processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le uniche formalità dettate per la ricezione della querela presentata per iscritto sono
quelle dettate dagli artt. 333 comma 2 e 337 commi 1 e 4 c.p.p. In tal senso è dunque
necessario: a) che l’atto sia sottoscritto dal querelante e che la sottoscrizione sia stata
autenticata; b) che il pubblico ufficiale ricevente proceda a redigere il c.d. verbale di
ratifica contenente la data ed il luogo di presentazione della querela, nonché
l’avvenuta identificazione del proponente. Formalità queste che, per come si evince dal
testo della sentenza impugnata, nel caso di specie erano state rispettate all’atto della
presentazione della querela proposta da Ferrito Corrado e Giusino Benedetto.
Gli ulteriori adempimenti che il Giudice di Pace dimostra di ritenere alternativamente
necessari ai fini della validità querela – e cioè che i singoli fogli di cui eventualmente si
componga siano singolarmente sottoscritti dai querelanti, che in calce ad ognuno di
essi sia apposta l’attestazione di ricevimento o, quantomeno, che sui medesimi venga
apposto in continuità un timbro di giunzione a quello sul quale viene redatto il verbale
di ratifica – non sono invece espressamente imposti, come osservato dal PG ricorrente
e dalle parti civili, da alcuna disposizione del codice di rito, né possono ritenersi
implicitamente prescritti dal combinato disposto dei citati artt. 333 e 337 c.p.p. Deve

circostanza che, per il giudice, non consentiva di ritenere certa né l’attribuibilità agli

infatti presumersi, fino a prova contraria, che il verbale di ratifica attesti la ricezione
dello stesso documento poi trasmesso all’ufficio del pubblico ministero e che a tal fine
sia sufficiente che le attestazioni di cui è onerato il pubblico ufficiale siano state
apposte in calce al medesimo.
La preoccupazione che la querela acquisita al fascicolo del dibattimento non
corrisponda a quella effettivamente proposta non può dunque essere formulata in
maniera astratta – come avvenuto nel caso di specie – ai fini della contestazione della

ritenere effettivamente dubbia la non avvenuta manipolazione dell’atto. Elementi di cui
il giudice deve dare conto e in relazione ai quali deve svolgere gli opportuni
accertamenti prima di poter concludere per il difetto di una valida querela.
La sentenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di
Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per nuovo
giudizio.
Così deciso il 28/11/2013

sua validità, ma deve potersi fondare a tal fine su elementi concreti che consentano di

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