Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7420 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7420 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Alfonsi Emidio, nato a Roma, il 14/12/1965;
quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
Iaccarino Michele, nato a Roma, il 12/12/1961;

avverso la sentenza del 1/6/2012 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Berardo Serafini, che ha concluso insistendo
nell’accoglimento del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Fazio che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
del ricorso.

Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza dell’i giugno 2012 la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della
pronunzia di primo grado, assolveva perché il fatto non sussiste Iaccarino Michele dal
reato di percosse e dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo per
quello di ingiuria in quanto non punibile ai sensi dell’art. 599 comma 1 c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore Alfonsi Emidio, persona

Con un primo motivo il ricorrente deduce vizi motivazionali del provvedimento
impugnato a seguito del travisamento delle dichiarazioni rese dal teste Colella, il
quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, avrebbe
espressamente affermato di aver visto l’imputato aggredire anche fisicamente l’Alfonsi.
Con un secondo motivo viene ulteriormente censurata la motivazione della sentenza in
merito alla ritenuta sussistenza del presupposto per l’operatività dell’esimente della
reciprocità delle offese, atteso che tale presupposto – e cioè che alcuni giorni prima
sarebbe stato l’Alfonsi ad ingiuriare lo Iaccarino – viene dato apoditticamente per
incontestabile dai giudici d’appello, senza tener conto del fatto che l’odierno ricorrente
è stato assolto per tale fatto, in quanto il Tribunale aveva ritenuto difettasse la prova
del medesimo in quanto costituita dalle sole dichiarazioni dello stesso Iaccarino, prive
del necessario riscontro. Con un terzo ed ultimo motivo il ricorrente deduce ulteriori
vizi motivazionali in merito al ritenuto collegamento tra i due episodi e in relazione alla
ritenuta persistenza dello stato d’ira dell’imputato, nonostante la mancanza della prova
della supposta provocazione e l’intervallo temporale intercorso tra i diversi fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso della parte civile è fondato e deve essere accolto.
La Corte distrettuale, pur rilevando l’intervenuta prescrizione dei reati contestati allo
Iaccarino, ha riformato la pronunzia di condanna, anche al risarcimento del danno,
dell’imputato ritenendo, ai sensi dell’art. 129 comma 2 c.p.p., evidente la prova della
sua innocenza per quello di percosse e, quanto a quello di ingiuria, rilevando la sua
non punibilità ai sensi del primo comma dell’art. 599 c.p.
Peraltro la motivazione con la quale i giudici d’appello hanno sostenuto tale decisione
appare lacunosa e viziata da un chiaro travisamento per omessa considerazione di una
prova decisiva. Infatti la sentenza afferma il difetto della prova delle percosse
evidenziando come il teste Capelli avrebbe escluso di aver assistito ad uno scontro
anche fisico tra lo Iaccarino e l’Alfonsi, ma non prende compiutamente in
considerazione la ben più pregnante deposizione del teste Colella. Questi infatti (v. pp.
4, 5 e 6 della trascrizione dell’udienza del 3 maggio 2007 dinanzi al Tribunale) non si

offesa di entrambi i reati in contestazione costituitasi parte civile nel giudizio di merito.

era limitato a confermare la presenza del Capelli ai fatti – come asserito dalla Corte
distrettuale -, ma aveva altresì ripetutamente precisato di aver visto l’imputato saltare
addosso all’Alfonsi determinandone la caduta. Si tratta all’evidenza di prova
rappresentativa di una circostanza determinante ai fini di un diverso esito della
decisione sulla sussistenza del reato la cui omessa valutazione comporta dunque
l’annullamento del provvedimento impugnato.
Analoghe conclusioni devono essere raggiunte anche con riguardo al capo della

motivare sulle ragioni per cui la vicenda fondante l’esimente della provocazione
dovrebbe ritenersi effettivamente collegata alla condotta contestata all’imputato, ma
soprattutto, sull’effettività del fatto addebitato alla persona offesa, apoditticamente
presupposta dalla Corte territoriale nonostante l’intervenuta assoluzione dell’Alfonsi.
Stante l’intervenuta prescrizione dei reati e la conseguente necessità di procedere ad
un nuovo esame all’esclusivo fine della conferma o meno delle statuizioni civili della
pronunzia di primo grado, l’annullamento deve essere disposto con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente
per valore in grado di appello.
Così deciso il 28/11/2013

sentenza riguardante il reato di ingiuria, atteso che il giudice d’appello ha omesso di

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