Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 742 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 742 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

Data Udienza: 17/12/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RINASCIMENTO DE SOUZA BRUNO N. IL 07/07/1984
avverso la sentenza n. 1206/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/04/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MONICA BONI
Udito il Procuratore Gpperale in prsona del Dott.41/4muut. Agavzo 1.c.mrAi.0
che ha concluso per ,tJÀUe(
tote-ao–

Udito, per la rte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv:to

tìu \ ct„

reèt-e” ktud212e:l cezA -420_ Ì2144.Yr•Lto

ctu def4 toVit

t

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa in data 15 aprile 2010 la Corte di Appello di Roma
riformava parzialmente la pronuncia del locale Tribunale, confermata nel resto, che in
data 3 ottobre 2008 aveva dichiarato l’imputato Bruno Nascimento De Souza
colpevole del reato ascrittogli di cui all’ art. 6, comma 3, del D.Igs. n. 286/98 ed
unificava detto reato con quello giudicato nei confronti dell’imputato con sentenza del
Tribunale di Roma del 16/6/2006, irrevocabile il 17/10/2006, e, concesse le

giorni venti di reclusione ed euro 40,00 di multa, reiterando il beneficio della
sospensione condizionale della pena.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato:
a) inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 6,
comma 3, D.Igs. n. 286/98, per avere la Corte di merito ignorato che, trattandosi di
imputato soggetto straniero, presente nel territorio nazionale in modo irregolare, non
poteva essere configurato a suo carico il reato sanzionato dalla predetta norma
incriminatrice;
b) inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione anche
all’art. 14, comma, 5-ter, D.Lgs. n. 286/98 per avere la Corte di Appello unificato il
reato giudicato con altro che non può più considerarsi reato a seguito della nota
sentenza della Corte Europea di Giustizia del 28/4/2011, El Dridi;
c) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o manifesta illogicità
della motivazione per non avere i giudici di merito rilevato la nullità degli atti
processuali e della sentenza di primo grado a seguito del diniego di differimento
dell’udienza del 4/6/2008, nonostante istanza in tal senso presentata dal difensore,
impedito legittimamente, come da certificato medico depositato tempestivamente.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
1. La fondatezza del proposto gravame riposa sulla constatazione dell’erronea
ricostruzione dei presupposti fattuali ed applicativi per poter configurare il reato
previsto dall’art. 6 comma 3 D.Igs. n. 286/98, dal momento che l’imputato, all’esito
degli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria, era risultato sedicente, privo di
fissa dimora e presente nel territorio nazionale in assenza di permesso di soggiorno,
tanto da essere stato già destinatario di un provvedimento di espulsione, mentre la
sua identificazione era avvenuta mediante raffronto delle impronte digitali con
l’archivio Afis.
1

circostanze attenuanti generiche, aumentava la pena inflitta con detta pronuncia di

1.2 Ebbene, sul punto la decisione di conferma della condanna, resa dalla Corte
di merito, risulta effettivamente assunta in violazione della norma incriminatrice,
secondo l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni
Unite, per la quale “il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o
di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell’attestazione
della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti
degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli
stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica dell’art. 6, comma terzo, D.

luglio 2009, n. 94, che ha comportato una “abolitio criminis”, ai sensi dell’art. 2,
comma secondo, cod. pen., della preesistente fattispecie per la parte relativa agli
stranieri in posizione irregolare” (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, P.M. in proc.
Alacev, rv. 249546; sez. 4, n. 47502 del 30/11/2011, Bki, rv. 251743).

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato, il che assorbe anche gli altri motivi, esentando dalla
necessità di esaminarli.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.

Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recata dall’art. 1, comma ventiduesimo, lett. h), L. 15

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA