Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7419 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7419 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANSONE GENNARO N. IL 17/05/1969

avverso la sentenza n. 1277/2009 CORTE APPELLO di MILANO,
del 20/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Gabriele Mazzotta
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente al
capo C) estinto per remissione di querela con conseguente nuova
determinazione della pena in anni tre, mesi dieci e giorni venti;
inammissibile il ricorso nel resto.

Udito il difensore Avv.Antonello Grassi;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20.9.2012 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza
emessa dal GUP presso il Tribunale di Milano in data 18.9.2008 con la quale
485-482 CP così riqualificati i capi a) ed e),e del reato di cui all’art.469 CP. così
riqualificate le ipotesi di cui ai capi b) ed fle condannato alla pena di anni
quattro,mesi quattro e giorni venti di reclusione con la continuazione e la diminuente
del rito ,con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
All’imputato risultavano ascritti ai capi a) ed e) reati di falso in atto pubblico,per
avere formato una certificazione relativa ad atto di compravendita datato
26/1/2006,inerente all’acquisto di un box auto,con sigillo notarile del notaio Pietro
Soriani,contraffatto e sigla del notaio apocrifa;
risultava altresì la contraffazione di un contratto di compravendita immobiliare
dell’anno 2006,per acquisto di due box auto;ed altri atti (scrittura privata menzionata
al capo e),e fideiussione bancaria,con altri documenti.
Era stato altresì contestato l’uso del sigillo notarile contraffatto,nei documenti sub a).
La sentenza del GIP era stata appellata dal PG.della Corte di Appello di Milano,che
aveva censurato la determinazione degli aumenti di pena per la
continuazione,ritenendo che ogni aumento avrebbe dovuto essere non inferiore ad un
terzo della pena base,sussistendo la recidiva ex art.99 co.IV CP.;anche l’imputato
proponeva appello.
La Corte territoriale aveva disatteso le censure avanzate dal PG e i motivi di appello
della difesa dell’imputato(che aveva chiesto l’esclusione del concorso di reati equanto alla pena-aveva chiesto di ritenere applicabile la recidiva di cui al secondo
comma dell’art.99 CP.,chiedendo di contenere in limiti inferiori anche la pena base e
gli aumenti dovuti per la continuazione.)-

1

SANSONE Gennaro era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt.81-476-

Avverso la predetta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione
dall’ imputato,deducendo:
-in via preliminare di avere risarcito il danno patito dalla persona offesa(Vyhnal
Cyril) e che era intervenuta remissione di querela per i fatti denunciati.
81-84-469 e 476 CP.
A riguardo censurava la decisione con la quale si era ritenuto il concorso dell’ipotesi
di cui all’art.469 CP. con quella prevista dall’art.476 CP.,rilevando che la condotta
inerente all’ uso del sigillo contraffatto era da ritenere assorbita in quella di falso
ascritta ai sensi dell’art.476 CP .dato che il contrassegno costituiva parte essenziale
del documento.
Pertanto chiedeva l’annullamento della sentenza in ordine ai reati di cui ai capi b) ed
o2-rilevava la violazione degli artt.99 e 133 CP. ,deducendo mancanza di
motivazione,e censurava la determinazione degli aumenti di pena per la
continuazione operati dal GIP,evidenziando sul punto carenza della motivazione della
sentenza di appello.
3-infine deduceva l’erronea applicazione dell’art.99 CP e la carenza di motivazione al
riguardo.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Va premesso che risulta intervenuta l’estinzione dei reati ascritti ai capi E) e G) della
rubrica sentenza impugnata(ossia le fattispecie di falso in scrittura privata sub E) e
quella di truffa indicata al capo G) stante la remissione di querela allegata dal
ricorrente,resa dalla persona offesa-Vyhnal Cyril,in riferimento ai fatti denunciati
nelle date del 30.6.2006 e 23.8.20062

1-deduceva inoltre la erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt-

-Tanto rilevato deve osservarsi che innanzi al giudice di appello la difesa non aveva
opposto censure in riferimento alla ricostruzione dei fatti ,limitandosi a dedurre
l’insussistenza del concorso formale tra le ipotesi contemplate dagli arte.469 e 476
CP.,e sul punto il ricorso appare ripetitivo,e privo di fondamento.
Invero,secondo i canoni giurisprudenziali enunciati da questa Corte (Sez.IV
con quello di contraffazione delle impronte di una PA.,in ragione del diverso bene
giuridico tutelato dalle due fattispecie,che ,per la prima,deve essere individuato nella
fede pubblica documentale,per la seconda,nella fiducia attribuita ai mezzi simbolici
di autenticazione pubblica.
Alla stregua di tale orientamento,deve ritenersi priva di fondamento la tesi difensiva
inerente alla insussistenza del concorso formale tra i reati ascritti ai sensi degli
arte.469 e 476 CP.all’odierno riconente,trattandosi di condotte aventi ad oggetto
distinti beni giuridici,così come ritenuto in motivazione dalla Corte territoriale.
In conclusione,ritenendosi superati gli ulteriori motivi di gravame,inerenti alla
definizione della pena, va dunque pronunziato l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata in relazione ai reati sub E) e G),perché estinti per remissione di
querela.
Va inoltre pronunziato l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena in relazione alle residue
imputazioni(arte.469 e 476 CP).Nel resto segue la pronunzia di rigetto del ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub e) e g) per essere gli stessi
estinti per remissione di querela;annulla la sentenza impugnata con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Milano; rigetta nel resto il ricorsoRoma,deciso in data 12 novembre 2013

9/7/2008,n.27973 —Rv240315)-il reato di falsità materiale in atti pubblici concorre

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