Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7418 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7418 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Anelli Francesco, nato a Ruvo di Puglia il 14/01/1956

avverso la sentenza del 24/05/212 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio,
limitatamente alla determinazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24 maggio 2012 la Corte d’Appello di Milano ha
confermato la pronuncia con la quale il giudice dell’udienza preliminare presso il
Tribunale di Monza, in esito al giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Francesco
Anelli responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale in relazione al fallimento della società Viviana Costruzioni s.r.I.,

A

Data Udienza: 06/11/2013

della quale era stato amministratore unico dal 3 settembre 1993 al 23 dicembre
1997; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al
risarcimento dei danni in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte
civile.
1.1. Secondo l’ipotesi accusatoria, integralmente recepita dal giudice di
primo grado, l’Anelli aveva sottratto i libri e le altre scritture contabili allo scopo
di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di recare pregiudizio ai
creditori (capo A); aveva distratto una parte consistente del patrimonio sociale,

risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1996, nonché cedendo alla Azienda Agricola
Poggio e Mulara s.r.l. beni strumentali e quattro autoveicoli, senza riceverne il
prezzo (capo B); aveva versato a Salvatore Collodoro la somma di lire
1.200.000.000 a titolo di corrispettivo per la cessione di un terreno edificabile,
che era stato invece trasferito ad altra società, e distratto i corrispettivi della
cessione di un appartamento e due box allo stesso Collodoro e di due
appartamenti, due box e due cantine alla società Villa Giulia s.r.l. (capo C).
1.2. Il giudice di appello è pervenuto alla conferma pur avendo constatato
che in un separato processo, già definito con sentenza irrevocabile, il Tribunale
di Gela aveva giudicato gli stessi fatti di cui al capo A dell’imputazione, nonché
parte di quelli compresi negli altri due capi e riguardanti: la cessione di un
appartamento e due box al Collodoro; la cessione di due appartamenti, due box
e due cantine alla società Villa Giulia s.r.I.; la cessione di quattro autoveicoli.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, congiuntamente al proprio
difensore, affidandolo a tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione del divieto della
reformatio in peius, per essersi tenuta ferma l’entità della pena pur essendosi
riconosciuto che per alcune delle imputazioni vi era un precedente giudicato.
2.2. Col secondo motivo deduce carente o contraddittoria motivazione sullo
stesso argomento.
2.3. Col terzo motivo impugna per illogicità il passaggio motivazionale in cui
la Corte d’Appello giustifica la conferma del trattamento sanzionatorio in base
alla neutralizzazione, ad opera delle attenuanti generiche, dell’aggravante

ex art.

219, comma 2, n. 1) legge fall..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In limine corre l’obbligo di dar conto dell’insussistenza dei presupposti per
l’accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza odierna, presentata dal difensore

2

omettendo di consegnare al curatore le rimanenze, i crediti e la liquidità

del ricorrente. Detta istanza, invero, pur rendendo nota la natura del
concomitante impegno professionale davanti al Tribunale di Vibo Valentia, non
esplicita in alcun modo le ragioni che rendono impossibile al difensore farsi
sostituire in quel procedimento ovvero, in alternativa, nel presente giudizio di
cassazione.
1.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già enunciato il principio,
che va qui ribadito, secondo cui il difensore che chiede il rinvio del dibattimento
per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve

professionale, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore
nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa
farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonché i
motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla
particolare natura dell’attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che
l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez. 1, n. 13351 del
11/02/2004, Appio, Rv. 228160; Sez. 2, n. 25754 del 11/06/2008, Staibano, Rv.
241457; Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294).

2. Venendo, ora, alla disamina dei motivi di ricorso, ne va riconosciuta la
fondatezza.
2.1. La stessa Corte territoriale riconosce, a conclusione della parte
narrativa della sentenza impugnata (pagine 6 e 7), che nelle more del presente
procedimento è intervenuta una sentenza del Tribunale di Gela, con la quale
Francesco Anelli è stato giudicato per i medesimi fatti di bancarotta fraudolenta
documentale, qui contestati al capo A) dell’imputazione, nonché per alcuni dei
fatti di bancarotta distrattiva contestati negli altri due capi, e precisamente:
cessione in data 27 giugno 1996 di un appartamento e due box a Salvatore
Collodoro; cessione in data 17 luglio 1996 di due appartamenti, due box e due
cantine alla società Villa Giulia s.r.I.; cessione degli autoveicoli Mitsubishi L 200
targa AE 496 HT, Mercedes 200 targa CO A91291, Fiat 330 targa CO 6W1442 e
Mercedes targa TN 594964. In considerazione di ciò, evidentemente riconoscendo l’efficacia preclusiva del giudicato formatosi a Gela, ha ritenuto la Corte
milanese di dover precisare che il giudizio davanti a sé proseguiva soltanto per le
imputazioni residue, riguardanti la distrazione delle rimanenze, crediti e liquidità
della Viviana Costruzioni s.r.I., dei beni strumentali operativi e di cantiere, di cui
alla prima parte del capo B), nonché la fattispecie descritta nella prima parte del
capo C), cioè la distrazione della somma di lire 1.200.000.000 versata dall’Anelli
al Collodoro per l’acquisto del terreno di Carugo.

A,

2.2. Ad onta di tale precisazione, tuttavia, la stessa Corte ha emesso un

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limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno

dispositivo recante piena ed integrale conferma della sentenza di primo grado,
con la quale l’odierno ricorrente era stato condannato per tutti i reati
contestatigli, quindi anche per quelli medio tempore fatti oggetto della sentenza
del Tribunale di Gela. Con ciò si è dato luogo ad una violazione del principio ne
bis in idem canonizzato nell’art. 649 cod. proc. pen.: violazione non soltanto in
nessun modo giustificata, ma anzi apertamente confliggente con le valutazioni
espresse nella parte motiva.
2.3. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza

imputazioni più sopra elencate, stante l’improcedibilità della relativa azione
penale determinata da preclusione processuale.

3. È poi da osservare, in accoglimento della censura svolta in proposito dal
ricorrente, che anche nella determinazione del trattamento sanzionatorio la
Corte d’Appello ha omesso di trarre le dovute conclusioni dalla, pur riconosciuta,
«riduzione delle imputazioni»

(rectius:

improcedibilità per alcune di esse),

inducendosi ciò nonostante a tener ferme le pene irrogate dal g.u.p. del
Tribunale di Monza. La motivazione addotta al riguardo si basa su un’argomentazione tutt’altro che perspicua, secondo cui sarebbe «di legge e di giustizia»
confermare il trattamento sanzionatorio in quanto

«le

ulteriori ipotesi di

bancarotta, che fondavano l’aggravante di cui all’art. 219 I.f. (contestata in calce
al capo C), sono state poste nel nulla dalla concessione delle attenuanti
generiche»; concludendosi poi con un giudizio di complessiva congruità della
pena a motivo della rilevanza del danno causato.
3.1. A prescindere dall’inconcludenza della motivazione così articolata, va
rilevato che, in tal modo operando, il giudice di secondo grado è incorso in una
ingiustificata violazione del disposto dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., a
norma del quale «se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a
reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva
irrogata è corrispondentemente diminuita». Perciò anche sotto tale profilo la
sentenza merita annullamento; sarà compito del giudice di rinvio, che si designa
in altra sezione della Corte d’Appello di Milano, addivenire alla rideterminazione
del trattamento sanzionatorio, in guisa da commisurarlo ai soli illeciti non coperti
dal giudicato formatosi nel processo celebrato a Gela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al
capo A) e alle distrazioni riguardanti la cessione di un appartamento e due box a

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impugnata, nella parte riguardante la conferma della condanna per le

Salvatore Collodoro, la cessione di due appartamenti, due box e due cantine alla
società Villa Giulia s.r.l. e la cessione di quattro autoveicoli, perché l’azione
penale non può essere proseguita per preclusione processuale ex art. 649 cod.
proc. pen.; annulla la sentenza nella parte riguardante il trattamento
sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per
nuovo esame.

Così deciso il 06/11/2013.

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