Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7417 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7417 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce – sez.
distaccata di Taranto
nel procedimento nei confronti di
1. Aristarco Marco, nato a Napoli il 31/08/1971

avverso la sentenza del 19/12/2011 del Giudice di pace di Martina Franca

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 dicembre 2011 il giudice di pace di Martina
Franca ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Marco Aristarco in
ordine ai delitti di ingiuria e minaccia ai danni di Tiziana Di Bonito, per essere i

Data Udienza: 06/11/2013

reati estinti per remissione tacita di querela.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce, richiamandosi all’orientamento
giurisprudenziale che nega il valore di tacita remissione di querela alla mancata
comparizione in udienza del querelante.

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1. Secondo un indirizzo da tempo prevalente nella giurisprudenza di
questa Corte Suprema (v. per tutte Sez. 5, n. 6771/06 del 12/12/2005, Longo,
Rv. 234000), ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 46088 in data 30
ottobre 2008 (Vide, Rv. 241357), la remissione tacita di querela può concretarsi
soltanto in un comportamento extraprocessuale, che si segnali per l’univoca
incompatibilità con la volontà di persistere nell’istanza di punizione. Ambedue i
requisiti sono del tutto carenti nell’ipotesi di mancata comparizione del
querelante all’udienza dibattimentale: si tratta, invero, di condotta esauritasi nell’ambito del processo e tutt’altro che univoca, ben potendo l’assenza, anche se
reiterata, essere dipesa da fattori causali del tutto estranei al sopravvenuto
disinteresse per il processo.
1.2. Né a diversa valutazione è lecito pervenire in base alla disposta notifica
alla persona offesa dell’avvertimento che l’eventuale sua mancata comparizione
sarebbe stata intesa come rinuncia a mantenere la querela, non rientrando fra i
poteri del giudice quello di porre a carico delle parti un onere processuale non
previsto dalla legge (v. ancora Sez. U, Vide).
1.3. L’unica eccezione contemplata dalla legge al sistema ora descritto è
quella stabilita dall’art. 28, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a norma del
quale «la mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia
stato regolarmente notificato ai sensi dell’articolo 27 comma 4, equivale a
rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia
stata già presentata»; ma tale disposizione si riferisce esclusivamente all’ipotesi,
qui non ricorrente, in cui il procedimento sia stato attivato con ricorso immediato
rivolto al giudice dalla persona offesa.

2. La sentenza del giudice di pace di Martina Franca, che non ha tenuto
conto dei suesposti principi, va conseguentemente annullata con rinvio allo
stesso giudice, in persona di altro magistrato onorario.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo per nuovo esame al
giudice di pace di Martina Franca.

Così deciso il 06/11/2013.

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