Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7416 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7416 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ANDREA LIBORIO N. IL 28/10/1943
avverso la sentenza n. 2/2012 TRIBUNALE di AVEZZANO, del
17/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv ,———Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2013

Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante
Spinaci, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
il difensore dell’imputato, avv. Fernando Romolo Longo, ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

confermata dal Tribunale di Avezzano, in data 17 ottobre 2012, D’Andrea Liborio
era condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di ingiuria in
danno di Caretta Giacinto Italo.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. Fernando
Romolo Longo, affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod. proc.
pen., lettera, B ed E, in relazione agli articoli 125, comma 3, 546 comma 1,
lettera E, cod. proc. pen. e 111 comma 6 della Costituzione, per omessa
motivazione e manifesta illogicità, non avendo il giudice di secondo grado preso
in considerazione né il primo motivo di appello, riguardante l’errato
apprezzamento delle risultanze istruttorie, né il secondo motivo, riguardante la
mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 599, cod. pen., limitandosi a
richiamare la decisione di primo grado, senza affrontare le specifiche censure.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera B, in relazione all’art. 511, comma 4, cod. proc. pen., poiché il
Giudice di pace fa riferimento nella motivazione alla querela, che è atto non
utilizzabile per la decisione.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod. proc.
pen., lettera C, in relazione all’art. 178, comma 1, lettera C, cod. proc. pen.,
poiché il Giudice di pace ed il Tribunale hanno completamente ignorato la
memoria difensiva ammessa agli atti dell’udienza del 18 luglio 2008, così
determinando una nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera C, cod. proc.
pen., per violazione del diritto di difesa.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera B ed E, in relazione all’art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen.,
per carenza/ manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in
relazione alle dichiarazioni della persona offesa, dell’imputato e dell’unico teste
“terzo” sentito ai sensi dell’articolo 507 cod. proc. pen., Nanni Mario, ritenuto
inattendibile. In particolare il ricorrente desume l’inattendibilità della persona

2

1. Con sentenza del 26 novembre 2010 del Giudice di pace di Tagliacozzo,

offesa per il contrasto tra quanto indicato nella querela e nell’atto di costituzione
di parte civile e quanto riferito in dibattimento, circa l’incontro con il Nanni sul
luogo dei fatti; da ciò egli deduce un travisamento della prova. Il ricorrente
sottolinea ancora che up altro teste, Di Giacomo Corrado, non ha udito le ingiurie
e. Ea
e che tra l’imputato igg persona offesa vi erano precedenti contrasti.
2.1 Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera B ed E, in relazione agli articoli 599 cod. pen. e 546 comma 1,

completamente ignorato la richiesta di riconoscimento dell’esimente di cui all’art.
599, cod. pen., tempestivamente formulata dal difensore in sede di conclusioni
di primo grado e ribadita nei motivi di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e di conseguenza va accolto.
1.1 La decisione della Corte territoriale, a fronte di specifico gravame, con il
quale si contestava la valutazione delle prove orali dibattimentali e si chiedeva
l’applicazione dell’esimente della reciprocità delle offese, ignorata dal primo
giudice pure a fronte di specifica richiesta in sede di conclusioni, si è limitata a
rigettare l’appello con motivazione apparente, osservando che ”

invero, il

compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado è esaustivo e
dimostra appieno la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di
d’ingiuria ascrittogli. Pertanto, il primo giudice giustamente pervenuto alla
decisione di condanna comminando in maniera pertinente, una pena congrua e
proporzionata al reale disvalore del fatto”.
Si tratta all’evidenza di una mera formula di stile, poiché non vengono in alcun
modo apprezzate le censure proposte con l’atto d’appello; inoltre la decisione
non prende in alcun modo in considerazione le argomentazioni addotte al fine di
dimostrare la sussistenza della esimente di cui all’articolo 599 cod. pen.
2. Ha osservato questa Corte, in tema di motivazione delle sentenze, che la
motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando la
motivazione stessa, formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle
risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di
asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa; vale a dire,
in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della
decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez.
5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682).

3

lettera E, cod. proc. pen., poiché il Giudice di pace ed il Tribunale hanno

La redazione dell’apparato giustificativo, invero, ha la funzione di rendere
conoscibili alla collettività le ragioni logico – giuridiche che hanno condotto alla
decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed
esporre eventuali motivi di impugnazione, con la conseguenza che la mancanza
di motivazione o la sua mera apparenza deve essere ritenuta sanzionabile con la
nullità (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 – dep. 23/01/2009, R., Rv. 244118).
3.

Nella specie il giudice si è limitato ad affermare, con una asserzione

alcuno dei temi sollevati dalla difesa dell’imputato.
Si è dunque in presenza di una situazione nella quale questa non è stata posta in
grado di conoscere in alcun modo le ragioni della affermata responsabilità
dell’imputato, venendo impedita nel diritto di articolare validi e specifici mezzi di
impugnazione, diversi dalla fondata deduzione di nullità della sentenza ai sensi
dell’art. 125 c.p.p..
3.1 Ogni ulteriore motivo resta assorbito.
4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al
Tribunale di Avezzano per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Avezzano per nuovo
esame.
Così deciso il 5/11/2013

assolutamente immotivata, che le prove sono adeguate, ma non ha affrontato

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