Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7415 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7415 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TARANTO
nei confronti di:
FELLE CARMELA N. IL 15/07/1957
avverso la sentenza n. 24/2009 GIUDICE DI PACE di MARTINA
FRANCA, del 10/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci, ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce,
sez. distaccata di Taranto, ricorre contro la sentenza del giudice di pace di

doversi procedere nei confronti di Felle Carmela r per essere il reato ascritto
estinto per intervenuta remissione tacita di querela.
Il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’articolo 152 del codice penale,
nella parte in cui contempla la possibilità di una remissione tacita di querela; in
particolare il giudice di pace avrebbe errato, ritenendo che configuri un’ipotesi di
remissione tacita di querela la mancata comparizione della parte lesa all’udienza
dibattimentale, in caso di previo avvertimento in merito alle conseguenze di tale
condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 46088 del
30/10/2008, Viele, Rv. 241357), risolvendo un contrasto di giurisprudenza,
hanno affermato che al di fuori dell’ipotesi espressamente disciplinata dagli
articoli 21, 28 e 30 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274, non è
possibile configurare una ipotesi di remissione tacita della querela in caso di
omessa comparizione all’udienza del querelante, nonostante l’avvertimento che
siffatto comportamento sarà interpretato come volontà di remissione.
2. Com’è noto, infatti, l’art. 152, co. 2 cod. pen., dopo aver premesso che “la
remissione è processuale o extra processuale”,

dispone che

“la remissione

extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è remissione tacita quando il
querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella
querela”. È, quindi, evidente che deve trattarsi di “fatti”, cioè di comportamenti
che rilevano nel mondo esterno, che, come opportunamente precisa la sentenza
delle S.U. innanzi richiamata, “non rimangano confinati nel limbo di eventuali
stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati”.
3. Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che
essa non può consistere in atti o comportamenti

“nel procedimento” di cui

trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all’esterno di tale procedimento.

2

Martina Franca del 10 ottobre 2011, con la quale il giudice ha dichiarato non

4 II richiamato orientamento delle Sezioni Unite è fatto proprio anche dalle
Sezioni semplici, che lo hanno più volte richiamato (si veda, tra le molte
pubblicate, Sez. 6, n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi, Rv. 247014; Sez. 4, n.
18187 del 28/03/2013, De Luca, Rv. 255231), precisando in proposito che non
rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale non può tradursi
nelle previsione di oneri processuali, a carico delle parti, non ancorati a
specifiche disposizioni di legge.

citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell’istituto
della rimessionel disciplinato dall’art. 28, co. 3 d.lgs. n. 274/2000.
6. La sentenza impugnata, che non ha tenuto in nessun conto il precedente
specifico delle Sezioni Unite, evocando due precedenti giudiziari di diverso segno
(Sez. 4, n. 20018 del 02/04/2008, Aleci, Rv. 240167 e Sez. 5, n. 14063 del
19/03/200, Calza, Rv. 239439) deve pertanto essere annullata, con rinvio per il
giudizio al giudice di pace di Taranto, essendo l’ufficio di Mattina Franca
ricompreso nell’elenco di cui alla tabella A del decreto legislativo 156/2012,
avente ad oggetto “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di
pace”.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Taranto per nuovo
giudizio.
Così deciso il 5/11/2013

5. Nel caso che occupa, l’imputato è stato tratto a giudizio con decreto di

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