Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7413 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7413 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
GALLORO ALFREDO N. IL 02/01/1961
avverso la sentenza n. 55/2011 GIUDICE DI PACE di CAVA DE’
TIRRENI, del 09/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/11/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Sante Spinaci, ha concluso
chiedendo l’annullamento con della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Cava De’ Tirreni dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Galloro Alfredo, imputato dei reati di cui all’art. 594 e 612 c.p., in

procura speciale al difensore, come richiesto dagli artt. 122 e 366 cod. proc.
pen..
2. Il Procuratore Generale di Salerno propone ricorso per Cassazione contro la
sentenza di proscioglimento, affidato ad un unico motivo, fondato sulla denuncia
di violazione di legge in relazione agli artt. 366 e 337 cod. proc. pen., per avere
il giudice ritenuto necessaria la procura speciale al difensore, benché l’atto fosse
debitamente sottoscritto dalla parte istante, così pervenendo alla sentenza
d’improcedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Salerno è fondato e, pertanto,
va accolto.
1.1 Il ricorrente richiama l’insegnamento di questa Corte (Sez. 5, n. 4649 del
19/12/2005 – dep. 03/02/2006, Garnero, Rv. 233602) secondo cui la querela
sottoscritta dal proponente, con firma autenticata dal difensore, non richiede, ex
art. 337 cod. proc. pen., ulteriori formalità per la presentazione ad opera di
soggetto diverso dal proponente; ne deriva che, in tal caso, il conferimento al
difensore dell’incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta.
1.2 Tale orientamento è stato recentemente ribadito anche da una decisione
delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255583), le
quali hanno ulteriormente osservato che, una volta accertata la sicura
provenienza dell’atto, la eventuale mancata identificazione del depositante non
rileva.
2. La querela di Vicedomini Rosanna risulta sottoscritta dalla proponente e la
firma è autenticata dal difensore contestualmente nominato. Nessuna formalità è
in tal caso richiesta dall’art. 337 c.p.p. per la presentazione ad opera di soggetto
diverso dal proponente: non occorreva perciò che l’incaricato esibisse all’atto
della presentazione alcun ulteriore mandato, redatto per iscritto.

2

danno di Vicedomini Rosanna, per difetto di valida querela, in mancanza di

2. – Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio
per nuovo esame al giudice di pace di Nocera Inferiore, essendo il giudice di
pace di Cava De’ Tirreni ricompreso nell’elenco di cui alla tabella A del decreto
legislativo 156/2012, avente ad oggetto “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie
– Uffici dei giudici di pace”; il giudice del rinvio si uniformerà ai principi di diritto
appena formulati in tema di formalità di presentazione dell’atto di querela.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Nocera Inferiore
per nuovo esame.
Così deciso il 5/11/2013

P.Q.M.

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