Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7412 del 28/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7412 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANSONE FABIO N. IL 17/10/1985
avverso la sentenza n. 12309/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 28/01/2016
RG 21844/15
Motivi della decisione
Il ricorrente si duole di:
– vizio di carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità
che fa leva sul solo dato quantitativo e rispetto alle allegazioni e deduzioni difensive che
avevano offerto ricostruzioni alternative.
– violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi
lieve, la quale doveva essere parametrata sulla natura autonoma del reato e su un esame
globale della vicenda che non è stato effettuato.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è in fatto rispetto alla motivazione – priva di vizi logici e giuridici – resa dalla
Corte che ha ritenuto integrata la detenzione illecita a fini di spaccio dello stupefacente sulla
base della diversa tipologia ed del significativo quantitativo rinvenuto e delle altre circostanze
di fatto accertate (condotta e dichiarazioni dell’imputato, rinvenimento di attrezzatura atta a
confezionare le dosi sottovuoto, oltrechè una notevole somma di denaro contante).
Il secondo motivo è parimenti in fatto rispetto alla ineccepibile motivazione che ha giustificato
l’esclusione della lieve entità sulla base degli indici quali-quantitativi correttamente considerati.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28.1.2016
L’imputato Fabio SANSONE ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Roma che, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Latina in data
24.1.2014, appellata dall’imputato, riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 1,
d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta.