Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7412 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7412 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASSAFRA VINCENZO N. IL 22/04/1959
MASSAFRA MASSIMO N. IL 19/10/1960
avverso la sentenza n. 474/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in prssona dpl Dott. er, 2. se—,0
che ha concluso per
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Udito, per-la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19-4-2012 la Corte d’Appello di Lecce, confermando quella in data 1510-2010 del Tribunale di Brindisi, riconosceva la responsabilità di Vincenzo e Massimo
MASSAFRA, quali amministratori della Edilmas srl, dichiarata fallita il 4-2-2003, il
secondo dalla costituzione fino al 29-9-2001, il primo per il periodo successivo, per i
reati di bancarotta impropria sia patrimoniale che documentale (capo A) e di fatti di

2.

Ricorrono avverso tale decisione gli imputati tramite il difensore, avv. G. Camassa.

3.

Essi deducono manifesta illogicità della motivazione sia quanto alla valutazione di
inattendibilità della contabilità desunta dalla consulenza tecnica disposta dal PM, sia
quanto al dolo del reato (intento di recare pregiudizio ai creditori tramite distrazione di
merci) per mancata risposta alle doglianze difensive e mancato esame di una serie di
elementi a favore dei prevenuti (scritture tenute e regolarmente vidimate, furto subito
dalla società e mai risarcito, passivo pari a 1.700.000, esistenza di crediti, insinuazione
al passivo di un solo dipendente, acquisizione all’attivo di due immobili venduti per C
410.00). Inoltre la corte territoriale aveva ritenuto alcune fatture relative ad operazioni
inesistenti, nonostante l’incertezza al riguardo dello stesso CT del PM, solo perché
sarebbe contrario ad una regola di buon senso che un imprenditore tenga alto il volume
della cassa lasciando nel contempo inalterata la situazione debitoria dell’impresa.

4.

Quanto alla vendita di una centrale di betonaggio, i ricorrenti ne contestavano la portata
distrattiva ritenuta sulla base del basso prezzo praticato, senza tener conto della rapida
svalutazione di tali beni causa l’avvento di nuove tecnologie e delle difficoltà
economiche attraversate in quel momento dall’impresa degli imputati.

5.

La posizione di Massimo Massafra era ritenuta comunque diversa da quella dell’altro
prevenuto avendo egli dismesso la carica di amministratore oltre un anno e mezzo
prima della dichiarazione di fallimento quando il dissesto che avrebbe condotto al
fallimento non si era ancora verificato, a differenza da quanto affermato dal CT del PM
in ordine all’inizio della crisi prima dell’ultima amministrazione, con inaccettabile
‘equiparazione automatica, juris et de jure, tra un progressivo stato di difficoltà
dell’azienda ed il reato di bancarotta’.

6.

Da ultimo era dedotto il mancato esame del motivo di appello, erroneamente ritenuto
non proposto, relativo all’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 219, ult. comma,
legge fall..

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato il decorso del termine prescrizionale massimo del reato di
bancarotta semplice, intervenuto il 4-2-2011 (sette anni e mezzo dal 4-2-2003, data
della dichiarazione di fallimento), cui vanno aggiunti due periodi di sospensione della
prescrizione durante il giudizio di primo grado, rispettivamente dal 27-11-2009 al 5-32

bancarotta semplice (capo B).

2010 per adesione del difensore all’astensione dalle udienze, e dal 7-5 all’11-6-2010
per impedimento del difensore, per un totale di giorni 133 e scadenza del termine
prescrizionale al 17-6-2011, precedente alla sentenza di secondo grado. Deve quindi
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seguire l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo B),.
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2. Per il resto i ricorsi meritano nel complesso rigetto.
7. La censura di motivazione manifestamente illogica in punto di riconoscimento
dell’inattendibilità delle scritture contabili basato sulla consulenza tecnica del PM, è

del dolo del reato, individuato dai ricorrenti nell’intento di recare pregiudizio ai creditori
tramite la distrazione di merci, è infondata alla stregua della consolidata ricostruzione
giurisprudenziale della bancarotta patrimoniale in chiave di reato di pericolo che
sanziona anche condotte potenzialmente idonee a pregiudicare le ragioni creditorie ed è
connotato dal dolo generico per la cui sussistenza è sufficiente la consapevole volontà di
dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle
obbligazioni contratte, non necessitando né la consapevolezza dello stato di insolvenza
dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Cass. 3229/2012,
11633/2012, 11899/2010).
3. Un profilo di inammissibilità del ricorso è poi ravvisabile nella censura con cui si deduce
mancata risposta alle doglianze difensive senza precisare le stesse, mentre è infondato
l’assunto dell’omesso esame di una serie di elementi a favore dei prevenuti (quali la
tenuta delle scritture contabili regolarmente vidimate, l’esistenza di un furto subito dalla
società e mai risarcito, la misura del passivo pari a 1.700.000 – presumibilmente euro , l’esistenza di crediti, l’insinuazione al passivo di un solo dipendente, l’acquisizione
all’attivo di due immobili venduti per € 410.00), trattandosi di dati inidonei a scalfire la
ricostruzione accusatoria condivisa dai giudici di merito.
4. Non è poi giustificato dalle risultanze il rilievo dei ricorrenti secondo cui la corte
territoriale avrebbe ritenuto che alcune fatture erano relative ad operazioni inesistenti
nonostante l’incertezza al riguardo dello stesso CT del PM. Premesso che in sentenza
risulta ben evidenziata l’inattendibilità delle scritture contabili in cui figuravano rilevanti
versamenti per cassa da parte dei soci inspiegabilmente non versati sui conti correnti
per diminuire l’esposizione debitoria, con sparizione, quando stava per essere redatto il
bilancio, di gran parte della cassa grazie ad acquisti pagati in contanti, sospetti quindi di
fittizietà, il ricorso tenta senza successo il rovesciamento della ricostruzione del CT
valorizzata dalla corte territoriale. Il consulente del PM aveva infatti ritenuto,
contrariamente a quanto sostenuto nell’impugnazione, del tutto ipotetico che le
operazioni fossero reali sul rilievo che in soli tre giorni erano stati effettuati, in
prossimità della chiusura dell’esercizio, acquisti in contanti per 380 milioni di lire, in un
contesto di artifici contabili finalizzati a ridurre una consistenza di cassa anch’essa
ritenuta in parte fittizia correttamente valorizzandosi il contrasto con regole di comune
3

priva dell’indicazione degli elementi a sostegno, mentre quella relativa alla sussistenza

esperienza del comportamento dell’imprenditore che tenga alta la consistenza della
cassa lasciando nel contempo inalterata la situazione debitoria dell’impresa.
5. Ripetitiva di temi già trattati nella sentenza impugnata è poi la doglianza inerente alla
portata distrattiva della vendita sottocosto della centrale di betonaggio, in quanto i
profili riguardanti l’asserita rapida svalutazione di tale bene per effetto dell’avvento di
nuove tecnologie e delle difficoltà economiche attraversate in quel momento
dall’impresa degli imputati, sono stati oggetto di puntuale esame da parte della corte

sfavorevole ai prevenuti.
8.

Né è fondato il tentativo di differenziare la posizione di Massimo Massafra, tra l’altro già
condannato per bancarotta, da quella del coimputato, in quanto l’assunto che la
cessazione del primo dalla carica di amministratore, oltre un anno e mezzo prima della
dichiarazione di fallimento, sarebbe intervenuta anteriormente al verificarsi del dissesto,
non rileva a fronte dell’indirizzo di questa corte, sopra già richiamato, in base al quale la
bancarotta patrimoniale è reato di pericolo che sanziona anche condotte solo
potenzialmente idonee a pregiudicare le ragioni creditorie ed è connotato dal dolo
generico per la cui sussistenza è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio
sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, non
necessitando né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di
recare pregiudizio ai creditori.

9.

Inammissibile è, da ultimo, la questione del mancato esame del motivo di appello
relativo all’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 219, ult. comma, legge fall., in
quanto tale attenuante non era stata richiesta con i motivi di appello (in cui si era
invece sollecitata l’esclusione dell’aggravante prevista nello stesso articolo), ma solo,
tardivamente, in sede di discussione dinanzi alla corte territoriale.

10.All’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo B) deve seguire il
rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per la rideterminazione delle pene,
non effettuabile in questa sede dovendo il giudice di merito valutare l’incidenza sul
trattamento sanzionatorio (aumento di pena per l’aggravante di cui all’art. 219 legge
fall. nei confronti di Massimo Massafra e giudizio di equivalenza delle generiche a tale
aggravante per Vincenzo Massafra) del venir meno del reato di bancarotta semplice.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché
estinto per prescrizione.
Rigetta nel resto i ricorsi e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce per la
rideterminazione delle pene.
Così deciso in Roma, il 16-10-2013

DEPOSITATA R4 CANCELLERIA

pugliese che li ha motivatamente ritenuti inidonei a contrastare la conclusione

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