Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 741 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 741 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VECCHIO GIUSEPPE N. IL 26/05/1976
avverso la sentenza n. 661/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
28/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 26/11/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
VECCHIO Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 336,
340 e 582-585 cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione:
1.
in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che la condanna sarebbe
fondato su un’erronea valutazione della prova;
in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata – la cui motivazione si fonde con quella della conforme
decisione di primo grado – fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione
delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano
a proporre una diversa valutazione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Essi appaiono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché
ripropongono le medesime censure enunciate nei motivi d’appello senza confrontarsi
con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, cosicché, non
assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi meramente apparenti e, quindi, privi del necessario requisito della specificità (v. ex
plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro milleemt=tt alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2014.
2.