Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 741 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 741 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCRIVA ROBERTO nato il 24/06/1965 a ROMA

avverso la sentenza del 28/05/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 28/05/2015, confermava
la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TIVOLI,
in data 17/11/2004, nei confronti di SCRIVA ROBERTO in relazione a due rapine
aggravate ai danni dello stesso Istituto di credito e alla ricettazione di una
automobile utilizzata per la prima delle due rapine.

-vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’ in
conseguenza della mancata valutazione delle contraddizioni della parte offesa in
sede di riconoscimenti fotografici.
– vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, con
specifico riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e alla parametrazione della pena.
I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame senza
minimamente parametrarsi al contenuto della motivazione del secondo grado
che ha dato puntualmente conto delle doglianze e – con argomenti specifici,
congrui, logici e coerenti al contenuto del fascicolo dibattimentale – ha fornito
risposte prive di vizi sindacabili in questa sede.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilita’ in
conseguenza della utilizzazione di informazione proveniente da ignoti.

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