Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7409 del 28/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7409 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNO COSIMO N. IL 01/09/1964
SANSO’ RITA AGNESE N. IL 26/10/1972
avverso la sentenza n. 251/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
06/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 28/01/2016

RG 21829/15

Motivi della decisione

I ricorrenti si dolgono con unico atto di:
Violazione dell’art. 388 c.p. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di
responsabilità. La SANSO’ non avrebbe posto in essere alcuna condotta tipica. Per il
MANNO non è stata specificata a quale delle ipotesi di cui all’art. 388 sarebbe
ricollegabile la condotta dell’imputato. Inoltre, nessuna certezza vi sarebbe sulla
effettiva abitazione ispezionata.
– Mancata assunzione di prova decisiva da individuarsi nella ispezione dei luoghi al fine di
chiarire la presenza dei beni in via Dante.
Violazione dell’art. 63 c.p.p. in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni del custode
MANNO al GAMBUZZA.
omessa
pronuncia sulla sospensione condizionale della pena da parte del primo giudice.
– La Corte di appello, nell’ipotesi in cui si versi nella fattispecie ex art. 388 comma 5 c.p.
non ha considerato la irrogazione della sola pena della multa.
Si deduce, infine, che nelle more risulta introdotta la disciplina della messa alla prova
per gli adulti applicabile anche ai processi in corso.

I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo e secondo motivo sono generici ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla
sentenza in punto di titolarità dei beni e ipotesi ricorrente (art. 388 comma 4 c.p.) come pure
sulla sottrazione dei beni da parte dei coniugi SANS0′-MANNO, beni non rinvenuti e dei quali è
stata dichiarata la vendita per necessità familiari.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, trattandosi di dichiarazioni rese al di fuori del
procedimento penale a soggetto estraneo alla categoria prevista dall’art. 220 d.a. c.p.p..
Il quarto motivo è inammissibile non essendo la questione sottoposta al giudice di appello.
Il quinto motivo è palesemente generico.
La accennata introduzione della messa alla prova non integra motivo di ricorso né istanza.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P• Q. M•
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28.1.2016

Gli imputati Cosimo MANNO e Rita Agnese SANSO’ ricorrono, a mezzo del difensore, contro
l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Lecce che ha confermato quella emessa dal locale
Tribunale – sez. Gallipoli in data 15.5.2012, appellata dagli imputati, ritenuti responsabili del
reato di cui all’art. 388 c.p. e condannati a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili.

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