Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7409 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7409 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONADIO DOMENICO N. il 1 ’02;1968
avverso la sentenza n. 164/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 17/05/2012
visti gli atti, la sentenza 2 il ricoi-se
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G vrale in persona de D t. • P .9. •
che ha concluso per
.

Udito, per la parte ci \ ile, l’Avy
Udii i dil’ensar Avv.

Data Udienza: 02/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 17.5.12 la Corte di Appello di Bolzano confermava la sentenza
emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale del luogo che,in data 9.2.2011 aveva
dichiarato BONADIO Domenico responsabile dei reati di cui agli artt.81 cpv.-594-

aveva indirizzato epiteti ingiuriosi come “bastardo.. .”,ed espressioni
minacciose,dicendogli:vieni con me che ti faccio vedere io,vieni con me che ti taglio
la gola, ti ammazzo, ti accoltello(in data 7.2.2008) e ,in data 12.8.2008,aveva detto
“sei un figlio di…,sei un uomo morto”;inoltre aveva arrecato molestie alla persona
offesa,chiamandolo spesso al telefono(-fatti acc .dal 7-2-2008 al 12.8.08-con recidiva
specifica infraquinquennale+
Per tali reati era stata inflitta la pena di mesi sette di reclusione.
Innanzi al giudice di appello il difensore aveva rilevato l’assenza delle
minacce,evidenziando che la persona offesa,agli agenti di polizia intervenuti al
momento della lite,non aveva riferito delle minacce,bensì dei motivi del
litigio,avvenuto per emolumenti di lavoro non corrisposti;inoltre l’appellante aveva
rilevato la reciprocità delle espressioni ingiuriose.
La Corte aveva ritenuto privi di fondamento i motivi di gravame,confermando il
provvedimento impugnato.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato,deducendo:
1-il travisamento del fatto,in relazione alla applicazione della fattispecie di minaccia;
a riguardo evidenziava che,in grado di appello,la difesa aveva sostenuto che tra
l’imputato e la persona offesa vi erano state solo ingiurie reciproche.
2-rilevava altresì la contraddittorietà della motivazione ;
3-censurava la sentenza per il mancato riconoscimento dell’esimente prevista
dall’art.599 comma II CP.
Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.
1

612 commi I-II -660 CP.commessi in danno di Mercuri Michele,a1 quale l’imputato

RILEVA IN DIRITTO
s
Il ricorso risulta dotato di fondamento, ,Co

,.. r.,4.

Invero,secondo quanto si evince dal testo del provvedimento impugnato,i1 Giudice di
merito ha evidenziato l’esistenza di elementi di prova a carico dell’odierno imputato
per i reati di ingiurie minacce,nonché per la contravvenzione di cui all’art.660 CP.

quale si riteneva l’attendibilità,ed altre deposizioni testimoniali.
Ciò posto,deve ritenersi la legittimità della valutazione delle dichiarazioni della
persona offesa ,per quanto concerne il reato di minaccia aggravata,e per la
contravvenzione in precedenza indicata,avendo il giudice di appello reso congrua
motivazione,riferita a specifiche risultanze dibattimentali,essendo la deposizione
della persona offesa avvalorata dalle altre deposizioni testimoniali.
Dunque, in riferimento a tali reati, emerge l’infondatezza delle censure difensive
circa il travisamento dei fatti e la illogicità della motivazione.
Diversamente emerge il fondamento del secondo motivo di ricorso,inerente alla
contraddittorietà e illogicità della motivazione inerente al mancato riconoscimento
della esimente di cui al primo comma dell’art.599 CP.Invero secondo quanto si evidenzia in sentenza,era stato accertato attraverso
deposizioni testimoniali che tra l’imputato e la persona offesa si era verificata una lite
per le richieste avanzate dalla persona offesa all’imputato di avere corrisposte le
proprie spettanze di lavoro.
Tanto rilevato,i1 giudice tuttavia,nelr esaminare le richieste di applicazione della
esimente,non ha reso chiara e adeguata motivazione circa le ragioni in fatto e i motivi
di diritto per i quali riteneva di dovere escludere l’applicazione dell’art.599 comma
primo CP. della quale la difesa appellante aveva fatto richiesta in riferimento al reato
di ingiurie.
A riguardo si configura il richiamato vizio di legittimità della carenza di motivazione

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