Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7408 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7408 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI COSENZA
nei confronti di:
POLILLO MARGHERITA N IL 02/101935
avverso la sentenza n. 12/2011 GIUDICE DI PACE di SPEZZANO
DELLA SILA, del 27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la r lazione fatta dal
Consigliere Do ,li • SILVANA
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Udito il Procuratore enerale
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che ha cmcluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 02/10/2013

Con sentenza in data 27.9.12 il Giudice di Pace di Spezzano Sila dichiarava non
doversi procedere nei confronti di POLILLO Margherita per i reati di cui agli artt.81594-612 CP. in danno di Nicoletti Leonardo e De Luca Cesare per mancanza di
querela.
Nella specie il giudice aveva evidenziato che la querela era priva dei requisiti indicati
dall’art.337 comma 4 CPP. in quanto mancava la specifica istanza di punizione ed
inoltre non erano stati identificati i querelanti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM. presso il Tribunale di
Cosenza,deducendo:
1-ai sensi dell’art.606 comma I lett.c) ,la inosservanza delle norme processuali ,con
riferimento alla violazione dell’art.337 comma IV CPP.
Evidenziava al riguardo che la querela risultava presentata con l’ausilio di ufficiale di
pg.onde era da ritenere avvenuta ritualmente l’identificazione dei soggetti querelanti.
Inoltre rilevava che le persone offese avevano dato mandato ad un difensore per la
costituzione di parte civile.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero secondo il principio enunciato da questa Corte,(v.Sez.V,sent. 10137 del
14.3.11-RV249943-Sez.II,sent.43712 del 10.12.10,ed altre conformi)la mancata
identificazione del soggetto che presenta la querela,da parte dell’autorità che la
riceve,non determina l’invalidità dell’atto allorché risulti altrimenti certo che il
proponente è il soggetto legittimato a proporla.V.altresì Sez.IV-sent.n.30044 del
12.9.06,ed altre,per cui ai fini della ritualità della presentazione della querela,la
disposizione dell’art. 337 comma IV CPP che prevede l’identificazione del querelante
deve essere interpretata non formalisticamente,e il querelante può essere identificato
in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.Da ciò si desume che “non occorre
riportare nell’atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di
riconoscimento,ma anche che,quando l’atto sia formato dall’autorità legittimata a
riceverlo,Pidentificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice
trascrizione delle generalità nell’atto medesimo.
Nella specie i soggetti querelanti avevano dichiarato a verbale innanzi ai Carabinieri
,abilitati a ricevere l’atto,di proporre denunzia-querela,per i fatti oggetto di
imputazione.
In riferimento alla identificazione dei querelanti va osservato che ,essendo indicate le
generalità dei soggetti denuncianti,è da presumere che gli stessi siano stati identificati

RITENUTO IN FATTO

PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Cosenza per nuovo
giudizio.
Roma,deciso in data 2 ottobre 2013.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

dai CC nelle forme previste dalla legge.(v.Cass.Sez.II,sent.44409 del
27.11.08,RV243029-)Quanto alla istanza di punizione essa deve ritenersi esplicitata,desumendosi altresì
dalla circostanza che le persone offese avevano dichiarato di rivolgersi alla AG. per
dare corso all’esercizio dell’azione penale,ed avevano chiesto di essere informati di
eventuale richiesta di archiviazione all’atto della proposizione della querela,mentre
innanzi al Giudice avevano formalizzato la costituzione di parte civile.
Conseguentemente deve ritenersi sussistente il vizio della inosservanza della legge
penale,relativo alla erronea applicazione dell’art.337 comma IV CPP .,come dedotto
dal PM ricorrente.
Va pertanto pronunziato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Giudice di Pace di Cosenza per nuovo giudizio.

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