Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7405 del 28/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7405 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITIELLO SALVATORE N. IL 12/04/1979
avverso la sentenza n. 1303/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 28/01/2016
RG 21800/15
Motivi della decisione
L’imputato Salvatore VITIELLO ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Noia in data 19.3.2009,
appellata dall’imputato, riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337 e 635 co. 2 c.p.
e condannato a pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla specifica motivazione resa dalla sentenza
impugnata sul profilo soggettivo con la quale non si confronta.
Del tutto generico è il secondo motivo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28.1.2016
Il ricorrente si duole di:
Violazione dell’art. 337 c.p. in relazione alla assenza di coscienza e volontà di usare
violenza o minaccia per opporsi al compimento dell’atto di ufficio, versando in stato di
ubriachezza involontaria.
Violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ignorandosi le prospettazioni
difensive.