Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7405 del 27/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7405 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VARESE
nei confronti di:
BOSSI BARBARA N. IL 10/05/1975
avverso la sentenza n. 224/2011 GIUDICE DI PACE di VARESE, del
13/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

oe

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/09/2013

FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Varese, avverso la sentenza del locale
Giudice di pace, in data 13 ottobre 2011, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 469 c.p.p., non
doversi procedere nei confronti di Bossi Barbara, in ordine ai reati di ingiuria e minacce nei confronti di
Nicora Dante ( fatti risalenti al 3 marzo 2009), perché l’azione penale non doveva essere iniziata, per
mancanza di valida querela.
Ha rilevato, il Giudice, che non era stata prodotta una valida procura speciale da parte del difensore, il

Deduce il Procuratore impugnante, la violazione degli articoli 337 e 333 c.p.p.
Era stata confusa la nozione di “presentazione della querela”- per la quale è richiesta la procura speciale da
parte del soggetto legittimato, quando questi non provveda anche a depositare personalmente l’atto- con
quella di “deposito della querela”, per il quale non è richiesta la stessa procura speciale.
Nel caso di specie, la querela recava la sottoscrizione del querelante, autenticata dal difensore, e poteva
essere presentata anche ad opera di un incaricato o spedita per posta, con piego raccomandato: con
l’ulteriore requisito, in tale ultima ipotesi, dell’autenticazione della sottoscrizione ad opera di soggetto
legittimato quale è, appunto, il difensore, ai sensi dell’articolo 39 disp. att. C.p.p..
Il ricorso è fondato.
L’ atto di querela, munito di sottoscrizione del querelante, autenticata, può essere depositato
materialmente da un incaricato anche se sfornito di procura speciale, in quanto, per il conferimento
dell’incarico, non sono previste forme particolari, potendo essere affidato anche oralmente.
Tale assunto ha trovato di recente conferma anche in una decisione delle Sezioni unite e cioè la sentenza n.
26268 del 28 marzo 2013, rv 255583, dalla quale si ricava il correlato principio secondo cui la querela
sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad
opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura
speciale. Ne consegue che, in tal caso, il conferimento, al difensore,dell’incarico di presentare la querela,
non necessita di forma scritta (Conformi: N. 2623 del 2004 Rv. 227310, N. 4649 del 2006 Rv. 233602, N.
19805 del 2009 Rv. 243851, N. 16564 del 2010 Rv. 246861)
Invero, come si desume dall’art. 337 cpp, attraverso il rinvio all’art. 333 comma 2 cpp, la querela può essere
proposta personalmente dalla parte o per mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione nella
quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Essa può
essere orale o scritta.
In particolare, quando la querela è presentata per iscritto deve recare o la firma personale del querelante o
quella di un suo procuratore speciale.
L’incombente della “presentazione” o “proposizione” è però da tenere distinto dal quello del ” deposito” ,
posto che non necessariamente , secondo il codice, il “presentatore o proponente” la querela ( cioè il
soggetto legittimato quale persona offesa o procuratore speciale) deve coincidere con chi materialmente
“recapita” la querela stessa.
La querela può essere depositata, infatti, direttamente dal proponente, o anche ad opera di incaricato o
spedita per posta in piego raccomandato. Negli ultimi due casi descritti, al fine di garantire la provenienza
dell’atto, è richiesta la autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto legittimato, e, dunque,
ai sensi dell’articolo 39 disp. att. C.p.p.., anche dal difensore nominato dalla persona offesa (Cass. sent. n.
n. 39049, 23/10/2007).

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quale era stato anche il responsabile del deposito della querela, in data 3 maggio 2009.


Sul punto, peraltro, altra giurisprudenza, anche a Sezioni unite, ha puntualizzato che è valida
l’autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato
formalmente nominato, sempre che, in tale ipotesi, la volontà di nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni
rese dalla parte nell’atto di querela, quale l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la
sottoscrizione (Cass. Pen., Sez. II, 15/10/2008, n. 38905, rv 241448; Cass. Pen., SS. UU. sent., n. 26549,
28/07/2006, rv 233974).
Nel caso di specie il giudice ha rilevato “la mancanza di procura speciale al deposito della querela”,
materialmente recapitata dal difensore di fiducia, che risultava nominato con delega in calce alla querela
medesima.
E’evidente, come sopra dimostrato, che il requisito della procura speciale per il deposito della querela non
è richiesto dal codice, mentre appaiono sussistenti tutti gli altri requisiti di validità dell’atto propulsivo,
quali la sottoscrizione della querela ad opera della persona offesa, la autenticazione della sottoscrizione ad
opera del difensore di fiducia ritualmente nominato e il deposito presso l’Ufficio competente: incombente,
quest’ultimo, in relazione al quale si rende necessaria la sola identificazione del presentatore, nel caso di
specie awenuta come si ricava dalla locuzione -apposta all’atto del deposito – “conosciuto” dall’ufficio.
Ovviamente ( così anche sent. Cass. n. 36989 del 2010 ) nel caso appena descritto non è previsto che il
difensore che effettui l’autenticazione sia munito di procura speciale, essendo viceversa necessario soltanto
che egli risulti nominato dalla persona offesa.
Si impone l’annullamento per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Varese per il giudizio.
Così deciso il 27 settembre 2013
Il Presidente

il Cons. est.

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