Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7404 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 7404 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mura Mario Gaspare, nato a Tortolì il 24/03/1973
awerso la sentenza del 29/11/2012 della Corte d’appello di Cagliari R.G. n. 634/2012
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Avv. Roberto Nati, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 29/11/2012 la Corte d’appello di Cagliari ha confermato l’affermazione di
responsabilità di Mario Gaspare Mura, in relazione al delitto di cui agli arti. 110 e 495 cod.

Data Udienza: 26/09/2013

pen., per avere, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta, con il suo
consenso, da Francesco Angelo Meloni e presentata in occasione della partecipazione ad una
gara pubblica, attestato falsamente di essere iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di
Cagliari, di essere nato nel 1976, anziché nel 1973, di avere conseguito la laurea con la
votazione di 110/110 e lode, anziché con quella di 108/110.
2. Nell’interesse del Mura è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione degli arti. 110 e 43 cod. pen. nonché vizi
motivazionali, per non avere la Corte territoriale affrontato la questione dell’assenza di prova
dell’assenso dell’imputato alla falsificazione della sua firma nell’autocertificazione.

1

ai/

2.2. Con il secondo motivo si lamentano inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2 e
495 cod. pen., 38 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, nonché vizi motivazionali, rilevando: a) che,
alla data del fatto contestato (15/05/2006), l’art. 495 cod. pen. richiedeva che la falsa
dichiarazione o attestazione fosse destinata ad inserirsi in un atto pubblico, talché
erroneamente la Corte territoriale aveva identificato l’atto pubblico nella dichiarazione
sostitutiva di cui all’art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000; b) che, in ogni caso, tale dichiarazione
non poteva essere qualificata come sostitutiva in quanto mancante della firma autentica del
dichiarante e, in definitiva, dei requisiti di forma necessari per assumere rilevanza

2.3. Con il terzo motivo, si lamentano inosservanza degli artt. 495 e 498 cod. pen. nonché
vizi motivazionali, per avere la Corte trascurato di considerare che il Mura, il quale aveva
conseguito la laurea in ingegneria e l’abilitazione professionale, avrebbe, a tutto voler
concedere, tenuto una condotta inquadrabile nell’art. 498 cod. pen.
2.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali e inosservanza degli artt. 2 e 495
cod. pen., per avere la Corte territoriale confermato, in relazione ad un fatto contestato
come commesso nel 2006, la pena determinata dal primo giudice con riguardo al minimo
edittale di un anno di reclusione, introdotto dall’art. 1 d.l. 23/05/2208, conv. con I.
24/07/2008, n. 125.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, oltre a
diffondersi sulla riferibilità al Mura della trasmissione dei dati falsi (pag. 12 ss. della sentenza
impugnata, rispetto alle cui valutazioni la “ferma contestazione” del ricorrente si caratterizza
per l’assoluta genericità, in quanto non si confronta in alcun modo con le argomentazioni
utilizzate), ha dato conto dell’attribuzione allo stesso della volontà di consentire alla
falsificazione della sua firma e di utilizzare i dati trasmessi nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione. A tal fine ha valorizzato sia l’interesse professionale del Mura a risultare come
partecipante ad un’associazione vincitrice di un importante bando pubblico, sia l’assenza di
un interesse del promotore dell’associazione, il Meloni, a falsificare i dati di un associato, che
avrebbe potuto anche non contattare, scegliendone un altro realmente meritevole,
aggiungendo che il diretto coinvolgimento del Mura era dimostrato dalla deposizione del
teste Collu, il quale ha dichiarato che il Meloni gli aveva telefonicamente chiesto di estendere
l’invito a partecipare all’associazione al Mura, al quale il teste aveva immediatamente rivolto
la richiesta, ricevendone la disponibilità.
Non è dunque esatto che la sentenza impugnata siottratta al problema della dimostrazione
che il Mura fosse a conoscenza dell’intenzione del Meloni di utilizzare i dati che gli avrebbe
inviato, talché anche tale critica del ricorrente difetta di specificità.
1.2. Con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo, la Corte osserva quanto segue.

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pubblicistica ai sensi del menzionato d.P.R. n. 445.

Va premesso, per ragioni di ordine logico, che la critica secondo cui non ricorrerebbe nella
specie una dichiarazione sostitutiva, per mancanza di firma autentica del dichiarante, è
infondata, dal momento che ciò che rileva è l’apparenza della stessa come proveniente dal
suo autore e la consapevolezza del Mura in ordine alla apposizione di una firma falsa nel suo
interesse. Inammissibile, sia per la genericità dell’articolazione, sia perché non contenuta nei
motivi d’appello è la doglianza secondo cui difetterebbero i requisiti di forma (ove, s’intende
diversi dalla sottoscrizione del Mura) per assegnare rilevanza pubblicistica alla dichiarazione
de qua.

questione che assume varia rilevanza nel presente procedimento — va ricordato che l’art. 46,
comma 4, d. P.R. 28/12/2000, n. 445 dispone, per quanto qui rileva, che sono comprovati
con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il
luogo di nascita; […]; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni; I) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti;
[…] dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato
civile. Il successivo art. 76, comma 3 del medesimo d.P.R. aggiunge che le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale. Il primo comma dello stesso art. 76 dispone, infine, che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Ne discende che del tutto destituita di fondamento è la tesi che vorrebbe degradare la
dichiarazione sostitutiva di certificazione a mera scrittura privata (con l’ulteriore conseguenza
della non punibilità del falso ideologico, secondo la prospettazione formulata al termine del
primo motivo di ricorso).
Piuttosto, escluso che la condotta attribuita al Mura sia riconducibile all’art. 498 cod. pen.,
dal momento che essa non si sostanzia in una generica usurpazione di titoli e di onori, ma in
una falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell’art. 483 cod. pen.,
si impone in questi ultimi termini la riqualificazione del fatto, con conseguente annullamento
della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari per la
rideterminazione della pena. Tali considerazioni giustificano l’assorbimento del quarto motivo
del ricorso, appunto indirizzato al profilo sanzionatorio.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto come reato ex art. 483 cod. pen, annulla la sentenza impugnata con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma il 26/09/2013

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Per ciò che attiene all’identificazione della dichiarazione sostitutiva con l’atto pubblico —

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